CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 03562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: appalto contribuzione solidarietà RGN Cron. Rep. Ud.27.1.23 [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.2207/17, depositata il 22.12.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 27.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.2207/17, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’ INPS, avente ad oggetto il pagamento di contributi relativi al periodo 1.1.2011/30.6.2012 dovuti dalla predetta società in via solidale, ex art.29 d. lgs. n.276/03, quale committente di un appalto affidato al [OSCURATO:PERSONA] ed eseguito, in subappalto, da [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva la Corte che si fosse verificata la decadenza biennale di cui all’art.29,co.2,d.lgs. n.276/03 essendo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta dopo i due anni seguenti alla cessazione del contratto d’appalto. Né la decadenza poteva essere impedita dalla notifica del verbale ispettivo Inps, essendo rilevante la sola notifica della domanda giudiziale. Contro la sentenza, l’Inpsricorre per due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2, d . l gs . n.276/03 . Sostiene l’Inps che la decadenza biennale prevista dalla norma si applicaall’azione del lavoratore , non anche alla pretesa dell’Inps relativa ai contributi, rispetto alla quale continua a valere il solo regime di prescrizione quinquennale. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.2,d. lgs. n.276/03, nonché degli artt.2964, 2966, 2967 c.c., ritenendo l’Inps che la decadenza possa essere interrotta anche da un atto stragiudiziale come il verbale ispettivo. Il primo motivo è manifestamente fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo. Secondo un orientamento consolidato di questa Corte, il termine biennale di decadenza previsto dall’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03 si applica al solo lavoratore, e non anche all’Inps, la cui azione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione (Cass.180 04/19, Cass.22110/19, Cass.41373/21). Tale orientamento, da cui non v’è motivo di discostarsi, non essendo emerse ragioni giuridiche in senso contrario dalle difese della controricorrente, valorizza il dato sistematico rappresentato dell’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto all’obbligazione retributiva. La prima fa capo all’ente previdenziale, è distinta e autonoma rispetto alla seconda, è indisponibile, e va commisurata alla retribuzione dovuta sulla base della contrattazione collettiva (c.d. minimale contributivo). Dal che l’incoerenza di un assetto di rapporti in cui il lavoratore potrebbe esigere tempestivamente la retribuzione rispettando il biennio di cui all’art.29, co.2, d. lgs. n.276/03, e però tale retribuzione non potrebbe essere soggetta a contribuzione sol perché l’ente previdenziale non abbia azionato la pretesa entro due anni dalla cessazione del rapporto. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame alla luce di quanto sin qui detto, all’esame delle questioni rimaste assorbite nel grado d’appello e alla regolazione delle spesed