CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 1970
Cassazione n. 14844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1970 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 22 gennaio 2016 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen., condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia, sostituita con la sanzione della libertà controllata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 457 cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, atteso che il ricorrente non si confronta con le ragioni poste a base del diniego dell'invocata riqualificazione giuridica del fatto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ll t [OSCURATO:PERSONA] oggi•, 1 5