CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2023
Cassazione n. 17431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29756/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1793/2017depositata il 1 7 / 10 /2017 . 2di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2004 [OSCURATO:PERSONA], promissario acquirente di due immobili in costruzione,conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], in un’azione ex art. 2932 c.c. L’attore premetteva che, in base a scrittura privata del 9/5/2002, egli era destinatario di una promessa di vendita di due appartamenti ad uso ufficio, nonché di un box macchina, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava di agire in virtù di mandato autenticatocome procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del terreno sul quale gli immobili erano in costruzione. Il prezzo di € 85.000 era stato integralmente pagato all’atto della stipula. [OSCURATO:PERSONA] negava che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura pri- vata fossedi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disconosceva la sot- toscrizione.[OSCURATO:PERSONA] compariva personalmente proponendo querela di falso. In primo grado la domanda veniva rigettata per nullità della scrittura privata a cagione della falsità della sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA]- cari, accertata con c.t.u. In appello, l’attore ha fatto valere l’omissione di pronuncia sulla querela di falso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata contumace. Costituitesi in seguito alla morte di [OSCURATO:PERSONA]- tolonel passaggio tra il primo e il secondo grado, le eredi contestano nel merito la fondatezza delgravame. La Corte di appello ha accolto il motivo relativo all’omissione di pronuncia, ma ha poi rigettato la do- manda dell’attore. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso le eredi Rotolo. 3di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si censura che la Corte di appello non abbia rilevatoche [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la falsità della firma della pro- pria procuratrice solo nella comparsa depositata il giorno della prima udienza, quindi tardivamente rispetto al terminedi decadenza ex art.167, co. 2 c.p.c.(si deduce violazione dell’art. 167 c.p.c. ). Il primo motivo è infondato. L’allegazione della falsità della sottoscrizione apposta in calce ad un documento prodotto in causa è una mera contestazione di un fatto (co- stitutivo della pretesa vantata contro la parteche allega la falsità), non una eccezione rilevabile solo ad istanza di parte. Pertanto, essa non è preclusa dalla decadenza di cui all’art. 167co. 2 c.p.c. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia fondato il suo apprezzamento che la sottoscrizione è falsa sugli esiti della c.t.u. disposta primo grado in seno ad un subprocedimento di querela di falsoche non si è chiuso con una pronuncia. In altre parole , la logica che ispira il motivo è la seguente: poiché la querela di falso non è stata riproposta in appello, allora il giudice del gravame non può utilizzare i risultati probatori conseguiti in seno al subprocedimento svoltosi in primo grado (si deduce violazione dell’art. 2697 c.c.) Il secondo motivo è infondato. Costituitesi in appello, le eredi Rotolo hanno chiesto il rigetto del gravame nel merito con conseguente effetto devolutivo delle difese svolte in primo grado. Inoltre, l’apprezzamento degli esiti di una c.t.u. condotta in un procedimento incidentale di querela di falso, che pur non si è chiuso con una correlativa pronuncia,è in sintonia con il prin- cipio ispiratore di Cass. SU 12307/2015, ove si èstatuito che per con- testare l’autenticità di un testamento olografo non è necessario 4di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. proporre querela di falso, ma basta proporre la domanda di accerta- mento negativo di provenienza di tale scrittura privata. In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo si censura che la Corte di appello abbia di- satteso due argomenti cherinvengono base comune sull’accertamento che la scrittura privata era stata sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA]- celli, (figlio di [OSCURATO:PERSONA], nonché) socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA] (si deduce violazione degli artt. 2320, 1398, 1399 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo). Il terzo motivo è infondato. Il primo argomentoda rigettare è che [OSCURATO:PERSONA], nell’apporre la propria firma,abbia potuto prestare la sua opera ex art . 2320 co. 2 c.c. sotto la direzione della (madre, nonché)amministratrice. Esso non regge, poiché isoci accomandanti non possono compiere atti di ammi- nistrazione,né trattare o concludere affari in nome della società (tale è il caso di specie), se non inforza di procura speciale per singoli affari (così, l’art. 2320, co. 1 c.c.). Ne segue che l’opera che (ex art. 2320 co. 2 c.c.) i soci accomandanti possono prestare sottola direzione degli amministratori è di tipo d iverso , sottordinato, e non copre il caso di specie. Il secondo argomento da rigettare è che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito come falsus procurator, per cui entr erebbe in gioco la violazione degli artt. 1398, 1399 c.c.Se ne trae che il contratto da lui stipulato non è nullo, ma affetto da inefficacia rilevabile solo ad istanza di Im- macolata Naccari,falsamente rappresentat a , che invece lo avrebbe ra- tificato per comportamenti concludenti come l’incasso del prezzo, non- ché la difesa limitata al disconoscimento della propria firma. L’argo- mento non regge, poiché, laddove entri in gioco la stipula di un con- tratto che richiede la forma scritta ad substantiam, non si può fare affidamento su ciò che appare. Il terzo contraente ha l’onere di 5di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. chiedere che gli siano giustificatigli altrui poteri e che quindi gli venga esibito l’atto scritto di conferimento (cfr. Cass. 1192/2017). Nel corpo del motivo si menziona il rilascio di una procura a vendere, ma di essa nonsi rinviene traccia ne gli atti di causa, secondo l’accertamento con- tenuto in sentenza. In conclusione, il terzo motivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo si censura che la Corte di appello abbia mancato di disporre la riunione nel presente giudizio di una causa con- nessa (iniziata circa cinque anni dopo, tra parti parzialmente diverse, su un diverso contratto avente ad oggetto la promessa in vendita da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’intero immobile in cui si trovano i due ap- partamenti de quibus) ovvero che la Corte di appello abbia mancato di sospendere facoltativamente il processo in attesa dell’esito dell’altra causa(si deduce omesso esame circa un fatto decisivo). Il quarto motivo è infondato. Pur convertito in censura relativa alla violazione degli artt. 274 e 295 c.p.c., esso presta il fianco alla statuizione costante che la riunione e la separazione di cause connesse sono atti di esercizio di un potere discrezionale del giudice, di contenuto ordinatorio, non impugnabili e non sindacabil i in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass.28539/2022).Si dà atto che in sede di me moria il ricorrente ha depo- sitato la sentenza nell’altra causa. In conclusione, il quarto motivo è rigettato. 5. - Con il quinto motivo si censura che la Corte di appello abbia posto le spese integralmente a carico dell’attore che pur si è visto ac- cogliere il motivo di ricorso relativo all’omissione di pronuncia sulla querela di falso ( si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c.). Il quinto motivo è infondato. 6di 6 – 29756/2017 – S2 – CC 23/01/2023 (n. 1 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il menzionato contenuto del capo sulle spese non si espone a censure in sede di legittimità. Inoltre, da un punto di vista sostanziale, l’attore è integralmente soccombente. In conclusione, il quinto motivo è rigettato. 6. -L’infondatezza di ogni motivo determina il rigetto del ricorso . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.600, oltre a € 200,00, per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino. Sussistono i presupposti process