CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
33/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25733/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore fallimentare pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 2606/08/2021depositata in data 19.3.2021; N. 25733/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 6176/2015 della C.T.P. di Palermo , che aveva a sua volta accolto il ricorso della curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., annullando l’avviso di accertamento notificatole in data 28.11.2014 per il recupero di IVA per l’anno 2011, in relazione ad alcune cessioni intracomunitarie, contestate dall’Ufficio; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare– per quanto ancora qui interessa –che in tema di cessioni intracomunitarie, l’onere della prova della sussistenza dei presupposti dell’esenzione da IVA grava sul cedente, in primis quanto alla dimostrazione dell’effettività dell’esportazione della merce (ossia, circa il fatto che la stessa abbia lasciato fisicamente il territoriodello Stato membro dello stesso cedente); che nella specie detta prova era stata fornita dalla curatela della società, mediante la produzione di CMR(in parte sottoscritti sia dai trasportatori e dai destinatari, in parte solo dai primi), ed anche delle note di accredito dei bonifici effettuati in favore della stessa società in bonis, nonché dalle attestazioni di avvenuto ricevimento delle merci; che dunque l’Agenziaavrebbe dovuto analiticamente specificare ogni eventuale contestazione circa la ritenuta inidoneità probatoria della documentazione prodottada controparte, il che non era avvenuto; N. 25733/21 R.G. avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricor so per cassazione, affidato atre motivi, cui resiste la curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 – con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché degli art. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, edegli artt. 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, per aver reso la C.T.R. una motivazione apparente, omettendo di effettuare il vaglio critico della documentazione fornita dalla società e così non consentendo di ricostruire l’iterlogico-giuridico da essa seguito per giungere al rigetto dell’appello erariale; 1.2 –la censura è infondata; dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, emerge con chiarezza quale sia stato il percorso decisorio seguito dal giudice d’appello, essendosi dapprima richiamata la regola sull’onere della prova in subiecta materia, per poi giungere alla valutazione – seppur sintetica, benché non superficiale – delle prove documentali offerte dalla contribuente, infine così pervenendo ad accertare che le operazioni contestate dall’Ufficio s’erano regolarmente effettuate, con l’uscita della merce dal territorio italiano e con l’arrivo a destinazione; in particolare, la C.T.R. s’è pure soffermata sulle caratteristiche dei documenti prodotti (CMR, note di accredito dei bonifici effettuati dai destinatari,attestazioni di avvenuto ricevimento delle merci), traendo da essi gli elementi a conforto della ritenuta effettività delle esportazioni (valga per tutti la doppia firma di trasportatore e destinatario su alcuni CMR), e rilevando infine N. 25733/21 R.G. che l’Agenzia non aveva specificamente contestato il contenuto della documentazione stessa, omettendo di argomentare sul perché essa non dovesse ritenersi idonea sul piano probatorio; 2.1 –col secondo motivo si denuncia la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 138 della Dir. 2006/112/CE, dell’art. 41del d.l. n. 331/1993, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972 , per non aver la C.T.R. esaminato analiticamente la documentazione offerta dalla società, al fine di provare l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionaleper ogni singola cessione contestata, e per aver onerato essa Agenzia di contestare specificamente la documentazione stessa, così invertendo l’onere della prova, a suo carico; 2.2.1– il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato; iniziando –per mera comodità espositiva, beninteso - da tale ultimo profilo, deve anzitutto escludersi che la C.T.R. sia incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo essa affatto onerato della prova l’Agenzia ricorrente; il giudice d’appello ha infatti ripercorso sia le fonti normative che prevedono l’esenzione IVA in parola[ossia, l’art. 41, comma 1, lett. a), del d.l. n. 331/1993, nonché l’art. 138 della Direttiva “rifusione”], sia la lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare quanto all’onere della prova, inequivocamente individuando nel cedente il soggetto tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti dell’esenzione; ciò è tanto vero che la stessa C.T.R. ha valutato di seguito –come già visto nello scrutinio del mezzo precedente – i documenti all’uopo offerti dalla società , all’esito pervenendo all’accertamento della effettività delle esportazioni; N. 25733/21 R.G. il riferimento operato dal giudice regionale alla mancata contestazione analitica della documentazione da parte dell’Agenzia non va dunque letto nel senso voluto dalla ricorrente (ossia, come riprova della denunciata inversione), quanto piuttosto a conferma di quanto già osservato dal giudice di primo grado, che più esplicitamenteaveva ritenuto di poter far ricorso, al riguardo, al principio di non contestazione (cioè, aveva circoscritto l’onere di critica analitica della documentazione in discorso sul piano della attendibilità o idoneità intrinseca della stessa: il deficitriscontrato, sul punto, nella posizione processuale assunta dall’Agenzia, secondo i giudici di merito, finiva dunque col corroborare il contenuto della ripetuta documentazione); 2.2.2– la ce nsura si rivela però anche inammissibile perché, sotto il velo della denunciata violazione di legge, con essa si anela in realtà ad una mera rivisitazione del materiale probatorio preso in considerazione dal giudice del merito, materiale che si assume non idoneo allo scopo; infatti, deve qui ribadirsi (v., in particolare, Cass. n. 4045/2019) che l’esenzione dall'IVA della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni, ossia quando, anzitutto , il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente; in secondo luogo, quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro ed infine quando, in seguito a tale spedizione o trasporto,lo stesso bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (v. Corte Giust., 9 ottobre 2014, Traum; Corte Giust., 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona; Corte Giust., 27 settembre 2007, Teleos); N. 25733/21 R.G. più in dettaglio– per quanto qui principalmente interessa – deve pure ribadirsi che, in caso di contestazione,grava sul cedente l’onere di dimostrare l'effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede ilcessionario (per tutte, Cass.n. 29498/2020); ciò posto, va rilevato che nel caso che occupa la C.T.R. ha p reso in considerazione i documenti offerti dalla società (CMR, note di accredito dei bonifici effettuati dai destinatari, attestazioni di avvenuto ricevimento delle merci), ritenendoli da un lato intrinsecamente attendibili, e dall’altro del tutto idonei a dimostrare (anche a cagione della posizione processuale assunta dall’Agenzia – v. par. precedente) l’effettività del trasporto della merce a destinazione; la censura, dunque, si rivela inammissibile, perché – senza adeguatamente criticare la decisione sotto il pur ristretto profilo della conformità o meno al disposto degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. (ossia, quanto a possibili errores in iudicandonella valutazione e ponderazione del materiale istruttorio - si veda, al riguardo, Cass., Sez. Un., n. 20867/2020) – si limita a propugnare un esito valutativo opposto, soltanto in forza della ritenuta inidoneità o insufficienza della documentazione offerta dalla società; 3.1 – col terzo motivo , in subordine, si denuncia la violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 7 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 112 c.p.c.; si sostiene che, poiché il giudizio tributario ha natura di impugnazione-merito, la C.T.R. avrebbe dovuto comunque individuare autonomamentele operazioni non imponibili (avendo essa ritenuto probante solo una parte della documentazione N. 25733/21 R.G. in parola, ossia i soli CMR firmati sia dal trasportatore che dal destinatario), anziché annullare tout courtl’atto impositivo; 3.2– il motivo è palesemente infondato; l’Agenzia muove infatti dal presupposto che la C.T.R. abbia valutato come pienamente idonei, dal punto di vista probatorio, i soli CMR dotati di doppia firma, senza tuttavia considerare che , in realtà, detta valutazione investiva l’intera documentazionee, dunque, tutte le operazioni contestate; è quindi evidente che, essendosi annullata l’intera ripresa di cui all’avviso impugnato, altro non v’era da decidere, non potendo dunque venire in rilievo ulteriore attività da parte del giudice d’appello; 4.1 - in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d. P . R . n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, cui aggiungersi€ 200,00 per esborsi, oltre rim