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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48040/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 settembre 1973 IANNI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 marzo 1991 IANNI' SALVATORE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 luglio 1964 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1980 avverso la sentenza n. 4431/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 7 giugno 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 23 febbraio 2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di rapina e lesioni personali di cui ai capi A) e B), per non aver commesso il fatto, e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo C); ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui al capo A), ha rideterminato la pena nei confronti degli altri imputati e ha revocato l'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di tutti, confermando nel resto la pronuncia impugnata.

2. In estrema sintesi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei delitti di rapina di una vettura Audi A 5, e lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo anche) del reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen., per avere - il primo - quale intestatario formale dell'autovettura Audi A 5, sottratta alla persona offesa Grigoras, e - il secondo - quale usuario dell'autovettura, indotto in errore il personale addetto al P.R.A., utilizzando, per legittimare la trascrizione del passaggio di proprietà, una dichiarazione di vendita dell'auto a firma falsa del Grigoras, consapevoli della falsità.

3. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 4.1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in riferimento all'attendibilità attribuita alle dichiarazioni della persona offesa.

La Corte d'appello avrebbe usato due pesi e due misure per valutare le dichiarazioni della persona offesa e quella degli altri testi e, in particolare, della teste della difesa [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultima è stata ritenuta inattendibile in quanto nel corso delle indagini aveva dichiarato che erano quattro le persone entrate nel suo bar mentre in dibattimento aveva affermato che erano entrate due persone e poi un'altra; la persona offesa, invece, è stata dichiarata attendibile nonostante si fosse contraddetta sul numero delle persone (tre o quattro) che l'avevano aggredita, salvo poi scoprire che uno degli imputati il giorno degli accadimenti denunciati si trovava in Calabria ad effettuare operazioni bancarie.

La dichiarazione della persona offesa di aver contattato di propria iniziativa le Forze dell'ordine sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso i Carabinieri, che avrebbe riferito di essere intervenuto a richiesta di un privato cittadino, che aveva segnalato una persona che invocava aiuto, perché inseguita.

Non sarebbe ammissibile equiparare - come ha fatto la Corte d'appello - la chiamata di un privato cittadino alle Forze dell'ordine a quella della persona offesa.

Il certificato medico non sarebbe poi - contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello - compatibile con un plurimo pestaggio, durato più di mezz'ora.

La circostanza, secondo la quale solo in seguito alla chiamata dei Carabinieri la persona offesa aveva deciso di mettere in vendita la vettura per non avere problemi, risulterebbe smentita dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, secondo cui ella aveva già messo in vendita la vettura 20 giorni dopo averla acquistata; 4.2) inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per non essere i fatti stati qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che Salvatore IANNI', dopo aver versato il prezzo per l'acquisto dell'autovettura, si sarebbe adoperato personalmente per recuperare il bene ed acquisire ciò che doveva essere già suo da tempo.

Gli altri imputati avrebbero concorso in tale reato, animati dal fine esclusivo di aiutare l'amico. 5.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 5.1) erronea applicazione degli artt. 480 e 48 cod. pen. e vizi della motivazione.

La Corte d'appello non avrebbe dato risposta alla richiesta, formulata in una memoria depositata, di riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma due, cod. proc. pen., al fine di acquisire, tra gli altri, la sentenza n. 408/2020 Reg. sent., resa dal Tribunale di Bergamo a carico di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe la truffa perpetrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che influirebbe a cascata sull'intera vicenda.

Inoltre, il Collegio territoriale avrebbe ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui al capo C), senza avere acquisito certezza processuale in ordine alla sua consapevolezza che la firma, apposta sui documenti, presentati al PRA, fosse falsa.

Ciò tanto più considerato che l'imputato non si trovava in Lombardia e, quindi, non poteva sapere se la persona offesa avesse apposto la firma sul documento di vendita; 5.2) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non avendo la Corte d'appello specificato in alcun modo il motivo della mancata applicazione del minimo, previsto dalla legge, ed essendo stato trascurato lo stato di incensuratezza dell'imputato.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA]' ha dedotto i seguenti motivi: 6.1) inosservanza o erronea applicazione della legge e travisamento della prova.

La Corte d'appello ha affermato che "se la persona offesa fosse stata coinvolta nelle truffe in precedenza perpetrate dalla Nicolini non avrebbe chiesto l'intervento dei carabinieri il giorno dei fatti".

Nel ritenere, però, che la persona offesa aveva chiesto l'intervento dei carabinieri, il Collegio del merito avrebbe travisato un dato e posto sullo stesso piano una generica richiesta di aiuto, indirizzata a destinatari incerti in un momento di ritenuto pericolo per la propria incolumità fisica, con la diversa ipotesi di una reale richiesta di intervento delle autorità.

Il dato sarebbe fondamentale poiché non vi sarebbero ulteriori elementi su cui fondare l'attendibilità e la credibilità della persona offesa.

La Corte d'appello avrebbe trascurato altre incongruenze nel racconto della persona offesa, indicate alle pagine 5, 6 e 7 del ricorso.

Sull'attendibilità del racconto della persona offesa la Corte d'appello avrebbe fondato anche l'attendibilità del disconoscimento della firma apposta sul contratto di compravendita, presentato al P.R.A.

La Corte d'appello, inoltre, avrebbe errato nel non qualificare i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tenuto conto del fatto che gli imputati ritenevano di agire nell'esercizio del proprio diritto di riottenere l'autovettura, che avevano pagato; 6.2) assenza di motivazione sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione della sentenza resa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe la truffa perpetrata nei confronti degli odierni ricorrenti.

Omettendo il confronto con tale necessario dato la Corte meneghina avrebbe privato la sentenza di un elemento ulteriore, necessario per dirimere l'elemento soggettivo degli odierni ricorrenti in tema di distinzione tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 6.3) mancanza di motivazione sull'aumento di pena applicato ex art. 81 cod. pen.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. Secondo la ricostruzione dei fatti, effettuata dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver acquistato la proprietà di un'autovettura Audi A5, era stato contattato dalla Polizia di Stato di [OSCURATO:PERSONA], da cui aveva appreso che tale autovettura era stata utilizzata dai precedenti proprietari Elisa e [OSCURATO:PERSONA] per perpetrare una serie di truffe ai danni di vari acquirenti, tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], i quali, pagato il prezzo per l'acquisto, non avevano ottenuto la consegna del bene.

Ricevuta tale comunicazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva messo immediatamente in vendita l'autovettura su un sito on line, a un prezzo superiore a quello da lui corrisposto, ed era stato contattato da un uomo, che, poi, aveva incontrato in un bar unitamente ad un'altra persona.

Uno dei due soggetti incontrati aveva iniziato a porre al Grigoras una serie di domande, che l'avevano insospettito, tanto che si era allontanato ma, giunto all'esterno, era stato rincorso dai due uomini ed aggredito anche da altri due, che erano sopraggiunti.

Dopo averlo aggredito, due uomini erano andati via con la sua auto ed altri due gli avevano sottratto il portafoglio, impossessandosi dei documenti di identità.

Grigoras, successivamente, rivoltosi al P.R.A. per recuperare la documentazione relativa all'autovettura, aveva constatato che non risultava più proprietario della stessa, che era invece ormai intestata a [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo egli mai sottoscritto alcuna dichiarazione di vendita.

3. Siffatta ricostruzione e la correlata affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina e lesioni sono state fondate in netta prevalenza sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dalla Corte territoriale, al pari del primo giudice.

4. Deve rilevarsi, però, che le doglianze, articolate nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, compiuta dalla Corte d'appello, sono fondate.

5. La consolidata giurisprudenza di legittimità (v.

Sez.

U, n. 41461 del 19/7/2012, Rv. 253214) insegna che le dichiarazioni della persona offesa - a cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, in tal caso, deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

Con precipuo riferimento al sindacato della Corte di cassazione giova rammentare che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale, fornito dal giudice, e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sulrid quod plerumque accidit", e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 10153 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278609; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 4/11/2004, Rv. 230899).

Si è precisato che il controllo del giudice della legittimità sui vizi della motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelte delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può avere ad oggetto, però, la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit" e insuscettibili di verifica empirica, o anche a una pretesa regola generale, che risulti priva di una pur minima plausibilità.

Ciò implica che il tema dell'attendibilità del dichiarante non può essere affrontato facendo ricorso a congetture o opinioni, disancorate da concreti segmenti fattuali e da condivise massime di esperienza.

6. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, premesso che, nel caso in esame, le dichiarazioni della persona offesa hanno assunto un peso decisivo al fine dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati, occorre rilevare che nei confronti dei rilievi, avanzati da tutti gli appellanti in merito all'attendibilità della persona offesa, la Corte territoriale ha espresso dissenso, facendo leva su un dato, pure valorizzato dal giudice di primo grado, a cui però, già solo sul piano logico, non può annettersi il rilievo dirimente attribuitogli. [OSCURATO:PERSONA] del merito ha affermato che "la dichiarazione della persona offesa in base alla quale era stata lei a chiamare i carabinieri, dichiarazione ritenuta dal giudice di primo grado elemento di notevole importanza ai fini della generale credibilità della parte offesa, non era contraddetta dalle dichiarazioni del carabiniere Olivo", il quale, come meglio precisato dal Giudice di primo grado, aveva riferito che i carabinieri si erano recati sul luogo dei fatti su segnalazione di una privato, che aveva visto una persona invocare aiuto, inseguita da tre soggetti o da alcuni soggetti.

Secondo la Corte territoriale, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto aiuto mentre era inseguito da tre o da alcuni soggetti, era evidente che lo stesso, almeno indirettamente, aveva chiesto che venissero chiamate le Forze dell'ordine e, quindi, indirettamente era stato lui a chiederne l'intervento, apparendo così "confermata la sussistenza dell'elemento (la richiesta di intervento delle Forze dell'ordine da parte del Grigoras) su cui il giudice di primo grado ha a ragione fondato in gran parte la valutazione di credibilità della persona offesa".

Siffatte argomentazioni si appalesano viziate.

Deve rilevarsi, innanzitutto, che chiedere aiuto, senza null'altro indicare, nel mentre si è inseguiti non significa necessariamente invocare l'intervento delle forze dell'ordine, che, di fatto, nel caso in esame, sono state chiamate da un privato, che ha assistito alla scena.

Deve rimarcarsi, poi, che l'imputato aveva chiesto aiuto nel mentre era inseguito "da tre soggetti o da alcuni soggetti", che lo hanno poi percosso e minacciato, e, dunque, in un momento in cui aveva timore per la propria incolumità, che, secondo 1"id quod plerumque accidit", è considerata bene di importanza primaria, a fronte della cui tutela ogni altro bene o interesse di norma recede.6 Ne discende, come dedotto dai ricorrenti, che entrambi i Giudici del merito hanno considerato esistente un dato (l'avere chiamato le forze dell'ordine) che non è ancorato a una sicura evidenza probatoria e, inoltre, senza l'ausilio di una condivisa massima di esperienza, hanno equiparato una generica richiesta di aiuto con la diversa ipotesi di una reale richiesta di intervento dell'autorità.

Richiesta, quest'ultima, che il Collegio territoriale ha ritenuto dirimente, tanto da affermare che "se il Grigoras fosse stato coinvolto nelle truffe in precedenza perpetrate dalla Nicolini non avrebbe chiesto l'intervento dei carabinieri il giorno dei fatti di causa, perché non avrebbe potuto non immaginare che nel corso delle indagini relative ai fatti di causa sarebbe emersa la vicenda relativa alle truffe perpetrate dalla Nicolini con detta autovettura".

Deve dunque rilevarsi che la valutazione di attendibilità della persona offesa, in quanto fondata in maniera prevalente - per espressa affermazione dei Giudici del merito - sulla ritenuta - ma non risultante dagli atti - richiesta di intervento delle Forze dell'ordine, si appalesa viziata.

I superiori rilievi impongono già di per sé l'annullamento della sentenza impugnata quanto all'affermazione della responsabilità per i reati di rapina e lesioni personali, contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 'anni, e ciò pur a volere trascurare altri dati, anch'essi incidenti sull'attendibilità della persona offesa, messi in rilievo nei ricorsi, quali, ad es., la mancanza di un riscontro certo sulla destinazione dei soldi, prelevati in banca dalla persona offesa (costituenti il prezzo versato per l'acquisto dell'autovettura, secondo la Corte d'appello), o l'essere stato [OSCURATO:PERSONA], pur riconosciuto e indicato dalla persona offesa come autore dei fatti insieme con gli altri, assolto dai reati di rapina e lesioni personali, in quanto non era certa la presenza dello stesso sul luogo dei fatti, potendo trovarsi altrove e, precisamente, in Rizziconi, luogo distante molti chilometri da Rho.

7. I vizi, che inficiano il giudizio di attendibilità della persona offesa, compiuto dalla Corte territoriale, riverberano effetti anche sull'affermazione della responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 48 e 480 cod. pen. (capo C), fondata anch'essa in netta prevalenza sulle dichiarazioni della medesima persona offesa.

8. Conclusivamente deve affermarsi che la Corte d'appello non ha ricercato nei fatti le tracce della coerenza o dell'incoerenza del racconto della persona offesa e non ha fatto, quindi, corretta applicazione delle linee ermeneutiche tracciate dal Giudice della legittimità, come innanzi ricordate.

Ne consegue che la sentenza impugnata, assorbiti gli altri motivi dei ricorsi, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, che si uniformerà ai principi indicati da questa Corte con riguardo all'attendibilità della persona offesa.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 settembre 1973 IANNI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 marzo 1991 IANNI' SALVATORE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 luglio 1964 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 maggio 1980 avverso la sentenza n. 4431/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 7 giugno 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2021 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 23 febbraio 2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di rapina e lesioni personali di cui ai capi A) e B), per non aver commesso il fatto, e ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo C); ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui al capo A), ha rideterminato la pena nei confronti degli altri imputati e ha revocato l'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di tutti, confermando nel resto la pronuncia impugnata. 2. In estrema sintesi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili dei delitti di rapina di una vettura Audi A 5, e lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo anche) del reato di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen., per avere - il primo - quale intestatario formale dell'autovettura Audi A 5, sottratta alla persona offesa Grigoras, e - il secondo - quale usuario dell'autovettura, indotto in errore il personale addetto al P.R.A., utilizzando, per legittimare la trascrizione del passaggio di proprietà, una dichiarazione di vendita dell'auto a firma falsa del Grigoras, consapevoli della falsità. 3. Avverso la sentenza d'appello gli imputati - a mezzo difensore - hanno proposto ricorsi per cassazione. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 4.1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in riferimento all'attendibilità attribuita alle dichiarazioni della persona offesa. La Corte d'appello avrebbe usato due pesi e due misure per valutare le dichiarazioni della persona offesa e quella degli altri testi e, in particolare, della teste della difesa [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima è stata ritenuta inattendibile in quanto nel corso delle indagini aveva dichiarato che erano quattro le persone entrate nel suo bar mentre in dibattimento aveva affermato che erano entrate due persone e poi un'altra; la persona offesa, invece, è stata dichiarata attendibile nonostante si fosse contraddetta sul numero delle persone (tre o quattro) che l'avevano aggredita, salvo poi scoprire che uno degli imputati il giorno degli accadimenti denunciati si trovava in Calabria ad effettuare operazioni bancarie. La dichiarazione della persona offesa di aver contattato di propria iniziativa le Forze dell'ordine sarebbe stata smentita dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso i Carabinieri, che avrebbe riferito di essere intervenuto a richiesta di un privato cittadino, che aveva segnalato una persona che invocava aiuto, perché inseguita. Non sarebbe ammissibile equiparare - come ha fatto la Corte d'appello - la chiamata di un privato cittadino alle Forze dell'ordine a quella della persona offesa. Il certificato medico non sarebbe poi - contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello - compatibile con un plurimo pestaggio, durato più di mezz'ora. La circostanza, secondo la quale solo in seguito alla chiamata dei Carabinieri la persona offesa aveva deciso di mettere in vendita la vettura per non avere problemi, risulterebbe smentita dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, secondo cui ella aveva già messo in vendita la vettura 20 giorni dopo averla acquistata; 4.2) inosservanza o erronea applicazione della legge e vizi della motivazione, per non essere i fatti stati qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che Salvatore IANNI', dopo aver versato il prezzo per l'acquisto dell'autovettura, si sarebbe adoperato personalmente per recuperare il bene ed acquisire ciò che doveva essere già suo da tempo. Gli altri imputati avrebbero concorso in tale reato, animati dal fine esclusivo di aiutare l'amico. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 5.1) erronea applicazione degli artt. 480 e 48 cod. pen. e vizi della motivazione. La Corte d'appello non avrebbe dato risposta alla richiesta, formulata in una memoria depositata, di riapertura dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma due, cod. proc. pen., al fine di acquisire, tra gli altri, la sentenza n. 408/2020 Reg. sent., resa dal Tribunale di Bergamo a carico di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe la truffa perpetrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], circostanza che influirebbe a cascata sull'intera vicenda. Inoltre, il Collegio territoriale avrebbe ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui al capo C), senza avere acquisito certezza processuale in ordine alla sua consapevolezza che la firma, apposta sui documenti, presentati al PRA, fosse falsa. Ciò tanto più considerato che l'imputato non si trovava in Lombardia e, quindi, non poteva sapere se la persona offesa avesse apposto la firma sul documento di vendita; 5.2) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non avendo la Corte d'appello specificato in alcun modo il motivo della mancata applicazione del minimo, previsto dalla legge, ed essendo stato trascurato lo stato di incensuratezza dell'imputato. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA]' ha dedotto i seguenti motivi: 6.1) inosservanza o erronea applicazione della legge e travisamento della prova. La Corte d'appello ha affermato che "se la persona offesa fosse stata coinvolta nelle truffe in precedenza perpetrate dalla Nicolini non avrebbe chiesto l'intervento dei carabinieri il giorno dei fatti". Nel ritenere, però, che la persona offesa aveva chiesto l'intervento dei carabinieri, il Collegio del merito avrebbe travisato un dato e posto sullo stesso piano una generica richiesta di aiuto, indirizzata a destinatari incerti in un momento di ritenuto pericolo per la propria incolumità fisica, con la diversa ipotesi di una reale richiesta di intervento delle autorità. Il dato sarebbe fondamentale poiché non vi sarebbero ulteriori elementi su cui fondare l'attendibilità e la credibilità della persona offesa. La Corte d'appello avrebbe trascurato altre incongruenze nel racconto della persona offesa, indicate alle pagine 5, 6 e 7 del ricorso. Sull'attendibilità del racconto della persona offesa la Corte d'appello avrebbe fondato anche l'attendibilità del disconoscimento della firma apposta sul contratto di compravendita, presentato al P.R.A. La Corte d'appello, inoltre, avrebbe errato nel non qualificare i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, tenuto conto del fatto che gli imputati ritenevano di agire nell'esercizio del proprio diritto di riottenere l'autovettura, che avevano pagato; 6.2) assenza di motivazione sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'acquisizione della sentenza resa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe la truffa perpetrata nei confronti degli odierni ricorrenti. Omettendo il confronto con tale necessario dato la Corte meneghina avrebbe privato la sentenza di un elemento ulteriore, necessario per dirimere l'elemento soggettivo degli odierni ricorrenti in tema di distinzione tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 6.3) mancanza di motivazione sull'aumento di pena applicato ex art. 81 cod. pen. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti, effettuata dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], dopo aver acquistato la proprietà di un'autovettura Audi A5, era stato contattato dalla Polizia di Stato di [OSCURATO:PERSONA], da cui aveva appreso che tale autovettura era stata utilizzata dai precedenti proprietari Elisa e [OSCURATO:PERSONA] per perpetrare una serie di truffe ai danni di vari acquirenti, tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], i quali, pagato il prezzo per l'acquisto, non avevano ottenuto la consegna del bene. Ricevuta tale comunicazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva messo immediatamente in vendita l'autovettura su un sito on line, a un prezzo superiore a quello da lui corrisposto, ed era stato contattato da un uomo, che, poi, aveva incontrato in un bar unitamente ad un'altra persona. Uno dei due soggetti incontrati aveva iniziato a porre al Grigoras una serie di domande, che l'avevano insospettito, tanto che si era allontanato ma, giunto all'esterno, era stato rincorso dai due uomini ed aggredito anche da altri due, che erano sopraggiunti. Dopo averlo aggredito, due uomini erano andati via con la sua auto ed altri due gli avevano sottratto il portafoglio, impossessandosi dei documenti di identità. Grigoras, successivamente, rivoltosi al P.R.A. per recuperare la documentazione relativa all'autovettura, aveva constatato che non risultava più proprietario della stessa, che era invece ormai intestata a [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo egli mai sottoscritto alcuna dichiarazione di vendita. 3. Siffatta ricostruzione e la correlata affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina e lesioni sono state fondate in netta prevalenza sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dalla Corte territoriale, al pari del primo giudice. 4. Deve rilevarsi, però, che le doglianze, articolate nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, compiuta dalla Corte d'appello, sono fondate. 5. La consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Rv. 253214) insegna che le dichiarazioni della persona offesa - a cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, in tal caso, deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Con precipuo riferimento al sindacato della Corte di cassazione giova rammentare che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale, fornito dal giudice, e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sulrid quod plerumque accidit", e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (ex plurimis: Sez. 4, n. 10153 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 278609; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 4/11/2004, Rv. 230899). Si è precisato che il controllo del giudice della legittimità sui vizi della motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelte delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può avere ad oggetto, però, la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit" e insuscettibili di verifica empirica, o anche a una pretesa regola generale, che risulti priva di una pur minima plausibilità. Ciò implica che il tema dell'attendibilità del dichiarante non può essere affrontato facendo ricorso a congetture o opinioni, disancorate da concreti segmenti fattuali e da condivise massime di esperienza. 6. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, premesso che, nel caso in esame, le dichiarazioni della persona offesa hanno assunto un peso decisivo al fine dell'affermazione della penale responsabilità degli imputati, occorre rilevare che nei confronti dei rilievi, avanzati da tutti gli appellanti in merito all'attendibilità della persona offesa, la Corte territoriale ha espresso dissenso, facendo leva su un dato, pure valorizzato dal giudice di primo grado, a cui però, già solo sul piano logico, non può annettersi il rilievo dirimente attribuitogli. [OSCURATO:PERSONA] del merito ha affermato che "la dichiarazione della persona offesa in base alla quale era stata lei a chiamare i carabinieri, dichiarazione ritenuta dal giudice di primo grado elemento di notevole importanza ai fini della generale credibilità della parte offesa, non era contraddetta dalle dichiarazioni del carabiniere Olivo", il quale, come meglio precisato dal Giudice di primo grado, aveva riferito che i carabinieri si erano recati sul luogo dei fatti su segnalazione di una privato, che aveva visto una persona invocare aiuto, inseguita da tre soggetti o da alcuni soggetti. Secondo la Corte territoriale, poiché [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto aiuto mentre era inseguito da tre o da alcuni soggetti, era evidente che lo stesso, almeno indirettamente, aveva chiesto che venissero chiamate le Forze dell'ordine e, quindi, indirettamente era stato lui a chiederne l'intervento, apparendo così "confermata la sussistenza dell'elemento (la richiesta di intervento delle Forze dell'ordine da parte del Grigoras) su cui il giudice di primo grado ha a ragione fondato in gran parte la valutazione di credibilità della persona offesa". Siffatte argomentazioni si appalesano viziate. Deve rilevarsi, innanzitutto, che chiedere aiuto, senza null'altro indicare, nel mentre si è inseguiti non significa necessariamente invocare l'intervento delle forze dell'ordine, che, di fatto, nel caso in esame, sono state chiamate da un privato, che ha assistito alla scena. Deve rimarcarsi, poi, che l'imputato aveva chiesto aiuto nel mentre era inseguito "da tre soggetti o da alcuni soggetti", che lo hanno poi percosso e minacciato, e, dunque, in un momento in cui aveva timore per la propria incolumità, che, secondo 1"id quod plerumque accidit", è considerata bene di importanza primaria, a fronte della cui tutela ogni altro bene o interesse di norma recede.6 Ne discende, come dedotto dai ricorrenti, che entrambi i Giudici del merito hanno considerato esistente un dato (l'avere chiamato le forze dell'ordine) che non è ancorato a una sicura evidenza probatoria e, inoltre, senza l'ausilio di una condivisa massima di esperienza, hanno equiparato una generica richiesta di aiuto con la diversa ipotesi di una reale richiesta di intervento dell'autorità. Richiesta, quest'ultima, che il Collegio territoriale ha ritenuto dirimente, tanto da affermare che "se il Grigoras fosse stato coinvolto nelle truffe in precedenza perpetrate dalla Nicolini non avrebbe chiesto l'intervento dei carabinieri il giorno dei fatti di causa, perché non avrebbe potuto non immaginare che nel corso delle indagini relative ai fatti di causa sarebbe emersa la vicenda relativa alle truffe perpetrate dalla Nicolini con detta autovettura". Deve dunque rilevarsi che la valutazione di attendibilità della persona offesa, in quanto fondata in maniera prevalente - per espressa affermazione dei Giudici del merito - sulla ritenuta - ma non risultante dagli atti - richiesta di intervento delle Forze dell'ordine, si appalesa viziata. I superiori rilievi impongono già di per sé l'annullamento della sentenza impugnata quanto all'affermazione della responsabilità per i reati di rapina e lesioni personali, contestati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 'anni, e ciò pur a volere trascurare altri dati, anch'essi incidenti sull'attendibilità della persona offesa, messi in rilievo nei ricorsi, quali, ad es., la mancanza di un riscontro certo sulla destinazione dei soldi, prelevati in banca dalla persona offesa (costituenti il prezzo versato per l'acquisto dell'autovettura, secondo la Corte d'appello), o l'essere stato [OSCURATO:PERSONA], pur riconosciuto e indicato dalla persona offesa come autore dei fatti insieme con gli altri, assolto dai reati di rapina e lesioni personali, in quanto non era certa la presenza dello stesso sul luogo dei fatti, potendo trovarsi altrove e, precisamente, in Rizziconi, luogo distante molti chilometri da Rho. 7. I vizi, che inficiano il giudizio di attendibilità della persona offesa, compiuto dalla Corte territoriale, riverberano effetti anche sull'affermazione della responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 48 e 480 cod. pen. (capo C), fondata anch'essa in netta prevalenza sulle dichiarazioni della medesima persona offesa. 8. Conclusivamente deve affermarsi che la Corte d'appello non ha ricercato nei fatti le tracce della coerenza o dell'incoerenza del racconto della persona offesa e non ha fatto, quindi, corretta applicazione delle linee ermeneutiche tracciate dal Giudice della legittimità, come innanzi ricordate. Ne consegue che la sentenza impugnata, assorbiti gli altri motivi dei ricorsi, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, che si uniformerà ai principi indicati da questa Corte con riguardo all'attendibilità della persona offesa. P.Q
Sentenza Cassazione n. 48040/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris