CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in proprio e quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da Empoli, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, [OSCURATO:SOCIETA] –intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4527/9/22,depositata il 18 ottobre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: imposte dirette ed IVA - fatture per operazioni inesistenti lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento dei motivi n. 8 e n. 15 del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 17667/29/19 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] spa e della consolidante [OSCURATO:SOCIETA] contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2013. La CTR osservava in particolare: -che l'agenzia fiscale aveva compiutamente assolto al proprio onere di comprovare l'affermata inesistenza delle operazioni oggetto delle contestazioni, trattandosi di ipotesi di c.d. trading elettrico , in assenza di reale scambio dei flussi energetici; -che gli atti impositivi impugnati non violavano i principi unionali di proporzionalità e neutralità dell'IVA; -che era infondata l'eccezione delle società contribuenti in relazione all'addizionale IRES; -che la questione del cumulo giuridico e della proporzionalità delle sanzioni, assorbita dal primo giudice, doveva essere oggetto di appello incidentale da parte delle contribuenti medesime e non soltanto di mera riproposizione con le controdeduzioni da esse depositate. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la sola [OSCURATO:PERSONA] deducendo quindici motivi. L'Agenzia delle entrate e la [OSCURATO:SOCIETA] sono rimaste intimate. Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, legge 197/2022. Non sussistono ragioni per non accogliere tale istanza, ricorrendone i presupposti di legge. PQM La Corte sospende il giu