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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 05565/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 febbraio 2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2018, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere, in concorso tra loro, abusivamente realizzato l'ampliamento di una tettoia preesistente.

2. Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando: 1) la mancata considerazione dei motivi di appello e dei motivi aggiunti, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da Giacinto circa l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti, nonché in relazione alla prova dell'ultimazione dei lavori già nel 2013, come sostenuto dai testimoni Kadrioski e Kanina; 2) la mancanza di motivazione circa la doglianza relativa al diniego delle attenuanti e dei benefici. [OSCURATO:PERSONA]

3. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato, per intervenuta prescrizione.

3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non siissiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato.

Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza.

I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.

È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione".

L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato.

In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.

E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).

3.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui l'eventuale accoglimento del primo motivo di doglianza, riferito alla prova del tempo di commissione del reato, comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza, precluso dalla prevalenza della declaratoria di prescrizione.

Nondimeno, i ricorsi non possono essere ritenuti inammissibili, perché entrambe le doglianze sono fondate, non avendo la Corte territoriale fornito risposta ai corrispondenti motivi di appello, pur specificamente formulati.

E deve rilevarsi che i cinque anni complessivi previsti per i reati contravvenzionali, a partire da momento di commissione del reato (2 ottobre 2015) sono decorsi il 2 ottobre 2020, data precedente alla pronuncia della presente sentenza.

4. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28/10/2021.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 febbraio 2020, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 19 dicembre 2018, con la quale gli imputati erano stati condannati, per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere, in concorso tra loro, abusivamente realizzato l'ampliamento di una tettoia preesistente. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno presentato, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando: 1) la mancata considerazione dei motivi di appello e dei motivi aggiunti, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da Giacinto circa l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti, nonché in relazione alla prova dell'ultimazione dei lavori già nel 2013, come sostenuto dai testimoni Kadrioski e Kanina; 2) la mancanza di motivazione circa la doglianza relativa al diniego delle attenuanti e dei benefici. [OSCURATO:PERSONA] 3. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato, per intervenuta prescrizione. 3.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non siissiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511). 3.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, in cui l'eventuale accoglimento del primo motivo di doglianza, riferito alla prova del tempo di commissione del reato, comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza, precluso dalla prevalenza della declaratoria di prescrizione. Nondimeno, i ricorsi non possono essere ritenuti inammissibili, perché entrambe le doglianze sono fondate, non avendo la Corte territoriale fornito risposta ai corrispondenti motivi di appello, pur specificamente formulati. E deve rilevarsi che i cinque anni complessivi previsti per i reati contravvenzionali, a partire da momento di commissione del reato (2 ottobre 2015) sono decorsi il 2 ottobre 2020, data precedente alla pronuncia della presente sentenza. 4. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere
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