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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01415/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4742/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA].

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. - INTIMAT I - avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il T ribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso in oppos i zione proposto dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa di una parte penale ammessa al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha ritenuto Oggetto: compensi c.t.u. indimostrato che il decreto fosse stato comunicato trenta giorni prima dall’instaurazione del giudizio di opposizione.

Dall’estratto storico del procedimento nell’ambito del quale era stato liquidato il compenso, risultava che il decreto era stato mandato “ a visto PM” in data 23.11.2018; sebbene non vi fosse alcuna attestazione di ricezione, doveva presumersi – secondo la pronuncia - che la comunicazion e, eseguita in forme equipollenti a quelle di legge, si fosse perfezionata in una data prossima a quella di ricezione, dato che ildecreto era stato impugnato.

L’opposizione, proposta solo nel 2020, era tardiva, essendo ampiamento decorso il termine di trenta gg. dalla comunicazione, previsto a pena di decadenza.

Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero della Giustizia e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che all’Ufficio del P.m. non era pervenuta alcuna rituale comunicazione del decreto opposto , non potendo far fede le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, non in grado di attestare che il provvedimento era stato effettivamente comunicato in forme quantomeno equipollenti a quelle prescritte dal codice di rito.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto – quale prova della mancata ricezione del provvedimento - del l’attestazione redatta dal Direttore amministrativo dell’Ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, da cui risultava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettivamente eseguitao ricevuta dal P.M.

Il ricorso è inammissibile.

Il decreto di liquidazione è stato pubblicato in data 6.7.2018, mentre – come si evince dallo stesso esame del provvedimento opposto – l’opposizione è stata proposta nel 2020 , quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c..

In tale situazione non ha rilievo accertare se il decreto fosse stato trasmesso in forme equipollentialla comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta gg. per la proposizione dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 (come interpretato dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 106/2016), poiché alla data di instaurazione dell’opposizione il provvedimento era già divenuto definitivo.

Invero, come stabilito da questa Corte, il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. si applica anche ai procedimenti regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dun que, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice (Cass. s.u. 28975/2022; Cass. 5660/2022; Cass. 5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022 ed altre).

Il ricorso va – per tale assorbente ragione – dichiara to inammissibile.

Non luogo a provvedere sulle spese, perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblicache, per il ruolo svolto, non può in alcun caso subire la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cas s.

S.U. 5079/2005, 5165/2004).

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4742/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. - INTIMAT I - avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , il T ribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso in oppos i zione proposto dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la difesa di una parte penale ammessa al gratuito patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha ritenuto Oggetto: compensi c.t.u. indimostrato che il decreto fosse stato comunicato trenta giorni prima dall’instaurazione del giudizio di opposizione. Dall’estratto storico del procedimento nell’ambito del quale era stato liquidato il compenso, risultava che il decreto era stato mandato “ a visto PM” in data 23.11.2018; sebbene non vi fosse alcuna attestazione di ricezione, doveva presumersi – secondo la pronuncia - che la comunicazion e, eseguita in forme equipollenti a quelle di legge, si fosse perfezionata in una data prossima a quella di ricezione, dato che ildecreto era stato impugnato. L’opposizione, proposta solo nel 2020, era tardiva, essendo ampiamento decorso il termine di trenta gg. dalla comunicazione, previsto a pena di decadenza. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo che all’Ufficio del P.m. non era pervenuta alcuna rituale comunicazione del decreto opposto , non potendo far fede le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, non in grado di attestare che il provvedimento era stato effettivamente comunicato in forme quantomeno equipollenti a quelle prescritte dal codice di rito. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non abbia tenuto conto – quale prova della mancata ricezione del provvedimento - del l’attestazione redatta dal Direttore amministrativo dell’Ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, da cui risultava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettivamente eseguitao ricevuta dal P.M. Il ricorso è inammissibile. Il decreto di liquidazione è stato pubblicato in data 6.7.2018, mentre – come si evince dallo stesso esame del provvedimento opposto – l’opposizione è stata proposta nel 2020 , quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c.. In tale situazione non ha rilievo accertare se il decreto fosse stato trasmesso in forme equipollentialla comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta gg. per la proposizione dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 (come interpretato dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 106/2016), poiché alla data di instaurazione dell’opposizione il provvedimento era già divenuto definitivo. Invero, come stabilito da questa Corte, il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. si applica anche ai procedimenti regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dun que, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice (Cass. s.u. 28975/2022; Cass. 5660/2022; Cass. 5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022 ed altre). Il ricorso va – per tale assorbente ragione – dichiara to inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese, perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblicache, per il ruolo svolto, non può in alcun caso subire la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cas s. S.U. 5079/2005, 5165/2004). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda,
Decreto Cassazione n. 01415/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris