CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 33467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 24532/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1 ? CARCASCIO e domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la A 3i 0 Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 299/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 15/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.A seguito di intimazione, con decreto ingiuntivo, del pagamento della somma di C 2.238,70- proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di prestazioni professionali di avvocato rese in suo favore nell'ambito di un complesso contenzioso che vedevano l'assistita contrapposta alla sorella [OSCURATO:PERSONA]- la intimata propose opposizione davanti al Tribunale di Terni per sentir accertare la responsabilità professionale del legale per una serie di pretesi inadempimenti, tra i quali l'aver consigliato e redatto, per l'intimata, una lettera contenente il recesso ad nutum dalla società che la stessa aveva costituito con la sorella Antonella. 2.11 convenuto si costituì in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e il Tribunale adito, disposta istruttoria documentale che fece seguito ad un accertamento tecnico preventivo, con sentenza del 26/4/2016, accolse parzialmente l'opposizione ritenendo fondata l'eccezione di inadempimento e dunque errato il consiglio del legale che aveva predisposto la dichiarazione di recesso dal rapporto sociale inefficace per assenza di una giusta causa: il recesso anticipato dalla società era illegittimo, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2285 comma 3 c.c., perché proposto in presenza di un termine finale di durata del rapporto, fissato al 31/12/2020, e in assenza di previsioni statutarie che consentissero il recesso discrezionale.3. A seguito di appello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza del 15/5/2019, ha parzialmente accolto l'appello, ritenendo, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, che le due sorelle avessero espresso una manifestazione di volontà volta a porre fine al contratto sociale per facta concludentia in epoca successiva alla dichiarazione di recesso del 4/11/2008, attraverso missive del 30/12/2008 e del 31/12/2008 provenienti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] e che, in ogni caso, le sorelle fossero pervenute, in data 10/10/2012, ad un accordo che prevedeva la liquidazione della quota di [OSCURATO:PERSONA] in conformità alla scelta difensiva del proprio legale. Tale scelta, lungi dal determinare effetti dannosi per la cliente, aveva consentito alla medesima di perseguire il risultato voluto. Non vi era, dunque né la colpa del legale, né il danno, in quanto non vi era prova di un pregiudizio che la parte avrebbe subìto in conseguenza dell'attività del legale. In parziale accoglimento dell'appello la Corte, stante il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, lo ha integralmente confermato, condannando l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. 4.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Nelle more della fissazione della odierna camera di consiglio, parte resistente ha depositato copia della raccomandata con la quale ha reso edotta la parte ricorrente (personalmente) dell'avvenuto decesso del di lei legale - avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ed ha rappresentato che, essendo decorsi tre mesi dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], la stessa non aveva provveduto ad incaricare altro avvocato che si costituisse in luogo del precedente difensore deceduto, rimanendo totalmente inerte, di guisa da far maturare le condizioni per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art.301 e 307 cpc. Ritenuto che: Occorre preliminarmente valutare la suindicata istanza della parte ricorrente che, ad avviso del collegio, va rigettata. Come è noto, nel giudizio di cassazione vige la regola dell'ultrattività del mandato secondo la quale, in caso di morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di discussione, non opera l'interruzione del processo, potendo la Corte solo differire l'udienza per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento (come nella fattispecie in esame) e, nonostante il congruo tempo a disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., SU, n. 477 del 13/1/2006; Cass., 3, n. 7751 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Dunque, in conseguenza della morte del difensore, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non si determina alcuna interruzione del processo e questa Corte, considerato che la parte, pur informata dell'evento, non ha provveduto ad effettuare la nomina del nuovo legale, è tenuta a decidere nel merito. Si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi. 1.Con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti -la ricorrente lamenta che la corte di merito, nel ritenere valida la dichiarazione di recesso, accettata dalla sorella-socia per facta concludentia, non abbia valutato i presupposti del recesso con riguardo al momento del suo esercizio ma abbia fatto riferimento a fatti successivi. 1.1 Il motivo è inammissibile perché non identifica un "fatto decisivo" che sarebbe stato pretermesso dal giudice del merito. E' chiaro che la locuzione "la sussistenza dei presupposti di efficacia del recesso devono essere esaminati con riferimento alle circostanze dedotte dal socio al momento della formalizzazione della dichiarazione di recesso" non integra un "fatto decisivo" ma, eventualmente, enuclea una questione di diritto e non un vizio di motivazione, errore di diritto che non è stato in alcun modo denunciato né illustrato da parte ricorrente. Per mera completezza e ritenendo prevalente la dedotta inammissibilità della censura, si osserva che, in ogni caso, la stessa sarebbe palesemente infondata in quanto la sentenza impugnata ha motivato in modo più che adeguato al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla rilevanza "per facta concludentia" della volontà espressa dalla socia Cavallaro di accettare il recesso della sorella dal legame societario. La corte di merito ha aderito all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'eccezione di inadempimento può essere opposta dal cliente all'avvocato a condizione che la negligenza sia idonea ad incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva non abbia pregiudicato la "chance" di vittoria (Cass., n. 25894 del 15/12/2016; Cass., n. 10289 del 2015). Inoltre la corte ha ben condiviso la tesi dell'appellante secondo la quale il recesso, pur non intimato per giusta causa, deve considerarsi valido per il consenso dell'altra parte espresso mediante fatti concludenti (Cass., n. 2438 del 2009). 2. Con il secondo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia posto a base della sua decisione documenti tardivamente acquisiti in giudizio volti a comprovare il possibile esito positivo dei giudizi introdotti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La corte di merito avrebbe, così, violato l'art. 345 c.p.c. che vieta la richiesta e l'acquisizione di nuovi mezzi di prova.3. Con il terzo motivo di ricorso- violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 360, c. 1 n. 3 c.p.c.- la ricorrente insiste nel sostenere che la Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente una giusta causa del recesso e comunque sussistente la volontà di adesione al medesimo per facta concludentia, abbia violato l'art. 345 c.p.c. basando la propria decisione su documenti tardivamente acquisiti al giudizio. 2 -3 I motivi, che sono sostanzialmente sovrapponibili, sono inammissibili per la loro formulazione - in quanto non rispettano il principio di autosufficienza e specificità di cui all'art. 366, co. 1 n. 6 c.p.c. non riportando dove e come i documenti che la ricorrente assume essere stati tardivamente prodotti - e che erano, invero, presenti per la quasi totalità nel fascicolo del primo grado del giudizio- siano stati effettivamente prodotti in giudizio. Trattandosi di error in procedendo, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il motivo debba comunque osservare il principio di autosufficienza (Cass., L n. 6225 del 23/3/2005; Cass., 3, n. 24211 del 14/11/2006) che non è adeguatamente osservato dalla ricorrente. Vale tuttavia anche precisare che la sentenza ha valutato la domanda giudiziale introduttiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla base di documentazione prodotta per la quasi totalità entro il termine delle preclusioni del primo grado del giudizio, sicché i motivi, ove superassero il vaglio della inammissibilità, sarebbero infondati. 4. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 3200 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Ca