CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02150/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 settembre 1972; avverso l'ordinanza del 18 luglio 2024 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore presente in udienza. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'indagato, si compone di un unico motivo d'impugnazione a mezzo del quale si deduce la nullità dell'ordinanza perché fondata su una dichiarazione di rinuncia proposta dal difensore non munito di procura speciale. 3. Il 12 novembre 2024, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha insistito per raccoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato: il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244; Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013, dep. 2014, Tripodi, Rv. 258268). 5. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l'ulte