Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2016
ECLI:EU:C:2016:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
14 gennaio 2016 (
*
)
«Liquidazione delle spese»
Nella causa C‑617/11 P‑DEP,
avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura
della Corte, presentata il 13 luglio 2015,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
convenuto,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: H. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La presente causa ha ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nella causa C‑617/11 P.
2
Con impugnazione proposta il 25 novembre 2011, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione
europea del 14 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑236/02, EU:T:2011:465), con la quale quest’ultimo ha annullato la
decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 18 marzo 2002 che aveva disposto la sua riassegnazione dalla direzione generale «Sviluppo»,
delegazione della [OSCURATO:PERSONA] di Luanda (Angola), alla stessa direzione generale a Bruxelles (Belgio) e ha respinto il ricorso
per il resto, che consisteva, in sostanza, in domande di risarcimento dei danni materiali e morali.
3
Con ordinanza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑617/11 P, EU:C:2013:657), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta
dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata e ha condannato
quest’ultimo alle spese.
4
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] non sono giunti ad alcun accordo sull’importo delle spese ripetibili inerenti al
procedimento di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di fissare l’importo di tali spese in EUR 3 500, oltre
a interessi ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento,
in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, e ciò a decorrere
dalla data di notifica della presente ordinanza.
5
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre chiesto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia condannato alle spese del presente procedimento di liquidazione.
Argomenti delle parti
6
A sostegno della sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che le iniziative intraprese nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per una
fissazione amichevole dell’importo delle spese sono rimaste infruttuose per la mancanza di cooperazione del sig. [OSCURATO:PERSONA].
Ciò considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di adire la Corte al fine di evitare ogni successiva contestazione su siffatto importo,
il quale è non soltanto giustificato ma anche ragionevole.
7
Essa aggiunge che ogni ritardo nel pagamento comporta un pregiudizio per il quale il creditore deve essere risarcito. A tale
titolo, essa chiede che al capitale di EUR 3 500 siano applicati interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza
relativa alla presente domanda fino alla data di effettivo pagamento.
8
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato osservazioni.
Giudizio della Corte
9
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, sono considerate
spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare (...) il compenso dell’(...)
avvocato».
10
Poiché il diritto dell’Unione non contiene disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve valutare liberamente i dati della
causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione
nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti
o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑553/10 P‑DEP e C‑554/10 P‑DEP, EU:C:2014:56, punto 24 nonché la giurisprudenza ivi citata).
11
Tenuto conto di quanto precede, l’importo totale delle spese ripetibili dev’essere fissato in EUR 3 500, somma che risulta
adeguata alla luce dei criteri citati al punto precedente della presente ordinanza.
12
Per quanto attiene agli interessi di mora di cui si chiede che sia maggiorato l’importo delle spese ripetibili quale fissato
dalla Corte, occorre tenere conto della disposizione dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE)
n. 1268/2012 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU
L 362, pag. 1). Di conseguenza, il tasso degli interessi di mora su tale importo sarà quello applicato dalla Banca centrale
europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza
del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.
13
Nei limiti in cui, in forza dell’articolo 91 del regolamento di procedura della Corte, l’ordinanza emessa dalla Corte produce
effetti vincolanti dal giorno della sua notifica, gli interessi di mora decorreranno dalla data di notifica della presente
ordinanza.
14
Non va accolta la domanda di condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese,
in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha né formulato una richiesta in cifre né indicato la natura delle spese ripetibili a tale titolo.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1)
L’importo totale delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea, nell’ambito della causa
C‑617/11 P, è fissato in EUR 3 500.
2)
Tale importo produrrà interessi ad un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni
di rifinanziamento, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, costituita dalla data di
notifica della presente ordinanza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, e ciò a decorrere da tale data e fino al pagamento
integrale delle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.