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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11355/2023

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proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale in Roma, al viale delle Milizie, n. 18, elettivamente si domicilia ricorrente- contro Ministero dell’interno -resistente- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Napoli depositatain data 9 marzo 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023.

Rilevato che: il giudice di pace di Napoli ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] , evidenziando che le Oggetto: Espulsione.

Legittimazione passiva.RG n17614/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore contestazioni mosse erano di carattere puramente formale, e contraddette dalla documentazione depositata dalla Prefettura; contro quest’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui il Ministero si limita a replicare con una nota volta a consentirne la partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che: - i l ricorso, proposto avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, è inammissibile, perché si sarebbe dovuto proporre nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato (Cass. n. 27555/22 e da ultimo, in termini, nn. 9123 e 9138/23); - non v’è pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva; - né vi sono i presupposti per il raddoppio, trattandosi di procedimento esente.

Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il30 marzo 2023 .

Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale in Roma, al viale delle Milizie, n. 18, elettivamente si domicilia ricorrente- contro Ministero dell’interno -resistente- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Napoli depositatain data 9 marzo 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023. Rilevato che: il giudice di pace di Napoli ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] , evidenziando che le Oggetto: Espulsione. Legittimazione passiva.RG n17614/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore contestazioni mosse erano di carattere puramente formale, e contraddette dalla documentazione depositata dalla Prefettura; contro quest’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui il Ministero si limita a replicare con una nota volta a consentirne la partecipazione all’udienza di discussione. Considerato che: - i l ricorso, proposto avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, è inammissibile, perché si sarebbe dovuto proporre nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato (Cass. n. 27555/22 e da ultimo, in termini, nn. 9123 e 9138/23); - non v’è pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva; - né vi sono i presupposti per il raddoppio, trattandosi di procedimento esente. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il30 marzo 2023 . Il presidente
Decreto Cassazione n. 11355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris