CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
intimataSERIT [OSCURATO:PERSONA], Agente della riscossione provinciale della Regione siciliana,in persona del legale rappresentante p.t.intimataavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:SOCIETA] n.6325/2019, depositata in data 5/11/2019.Numero registro generale 11874/2020Numero sezionale 3927/2026Numero di raccolta generale 16205/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026 dalData pubblicazione 25/05/2026Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi innanzi alla CTP di Ragusaavverso cartelle di pagamento relative ad imposte e sanzioni ex art. 68 d.l.gs.n. 546/92, comma 1 lett. a).2. I primi giudici, riuniti i ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, consentenza n. 1101/2013, dichiaravano dovuta solo la somma di euro 548,26relativa alla cartella esattoriale n. 29720100000350092, annullando l’altracartella.3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, chiedendola riforma integrale della sentenza di primo grado. Si costituiva in giudizio laSerit [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto dell’appello di cui contestava i motivi.4. La CTR di [OSCURATO:SOCIETA] - sezione distaccata di Catania dichiarava l’appelloinammissibile per irregolare notifica atteso che nell’avviso di ricevimentomancava il timbro postale oltre che l’attestazione della compiuta giacenza.5. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione sulla base di due motivi.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, n.4c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.с.L’Agenzia delle Entrate censura l’erroneità della sentenza gravata rilevando chein realtà l’atto era stato validamente notificato dalla Amministrazione e che talevalidità era dimostrata dalla costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA] dellariscossione.Evidenzia inoltre che i giudici dell’appello avrebbero, comunque, potuto applicarel’art. 331 c.p.c. ed ordinare l’integrazione del contraddittorio.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,la sentenza per la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3 dl d.l.gs.n. 546/1992, del d.p.r. n. 655/1982, del d.m. 1.10.08, dell’art. 160 c.p.c.Rappresenta, invero, che l’art. 16, d.lgs. 546/92 prevede la possibilità al comma3 di eseguire le notifiche direttamente a mezzo del servizio postale medianteNumero registro generale 11874/2020Numero sezionale 3927/2026Numero di raccolta generale 16205/2026Data pubblicazione 25/05/2026spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento,e che i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto del deposito da partedell’Ufficio non solo dell’avviso di ricevimento della raccomandata, ma anchedella copia del plico con apposto il timbro postale di spedizione con data30.6.2014 e, dunque, il giorno di scadenza del termine ultimo perl’impugnazione.Ha poi affermato che la CTR non aveva considerato che il plico riportava sia ladicitura “avvisato 1.7.2014” con la firma autografa dell’operatore postale e sia iltimbro con la dicitura “restituito per mancato ritiro entro il periodo di giacenza”(1.8.2014).3. Il primo motivo del ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.[OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe, difatti, dovuto disporre l'integrazione delcontraddittorio nei confronti della contribuente che era stata parte del giudiziodi primo grado, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale;invero, il concetto di causa processuale, che si verificano quando la presenza dipiù parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sededi impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine allastessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio(cfr. Cass. n. 567/1998).Come chiaramente risulta dalla lettura dell'art. 331 c.p.c., la mancataimpugnazione della sentenza - pronunciata tra più parti in causa inscindibile -nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), nondetermina l'inammissibilità del gravame, bensì l'ordine del Giudice d'integrazionedel contraddittorio nei confronti della parte pretermessa e la mancanza di taleordine non comporta l'inammissibilità del gravame dato che la mancataintegrazione del contraddittorio nel giudizio di appello - per il mancato ordine dicui sopra - determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e dellasentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr.,ex multis, Cass. nn. 10934/2015, 1462/2009, 8854/2007, 1789/2004,11154/2003).Constatato quindi il difetto d'integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e lamancata applicazione dell'art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione dellaNumero registro generale 11874/2020Numero sezionale 3927/2026Numero di raccolta generale 16205/2026sentenza impugnata con rinvio alla CTR della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione,Data pubblicazione 25/05/2026per un nuovo giudizio da espletarsi previa integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].4. Il secondo motivo va invece rigettato in ragione di quanto segue.Come è noto, nel giudizio tributario, la prova per il notificante delperfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello, nel termine dicui all'art. 327 c.p.с, è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delleraccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuireall'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato senon quello di attestarne la consegna all'ufficio postale. (Nel caso di specie, laS.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto la tempestivitàdell'appello sulla base della sola distinta postale recante la data di consegna delplico all'ufficio postale, coincidente con il termine ultimo per la proposizionedell'impugnazione) (Cass. Sez. 5, 10/07/2024, n. 18837, Rv. 671635 – 01, chesegue Cass. Sez. 5, 29/09/2017, n. 22878, Rv. 645652 – 01 e Cass. Sez. 6,18/02/2020, n. 4151, Rv. 656994 – 01, richiamate da Cass. 6586/2025).Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quellosecondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazionediretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificatol’art. 14 cit. prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere«direttamente» alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione amezzo del servizio postale - , trovano applicazione le norme concernenti ilservizio postale ordinario e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (explurimis, Cass. n. 2339 del 2021; Cass. n. 29642 del 2019; Cass. n. 8293 del2018; Cass. n. 12083 del 2016; Cass. n. 17598 del 2010).In particolare, questa Corte ha ribadito che «In tema di notifica diretta degli attiimpositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazionedell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza deldestinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla datadel rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalladata di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale,Numero registro generale 11874/2020Numero sezionale 3927/2026Numero di raccolta generale 16205/2026sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in dettoData pubblicazione 25/05/2026procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, ilregolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione diavvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimol'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevolebilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dallafacoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non averavuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n.10131 del 2020). Né questo orientamento può ritenersi superato dalle Sezioniunite di questa Corte secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivoovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non vengaconsegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporaneaassenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la provadel perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dalnotificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamenteraccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.),non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione dellasuddetta raccomandata informativa» (Cass. sez. un. n. 10012 del 2021); questoprincipio riguarda la notifica a mezzo posta, «quella codicistica attuatadall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuataesclusivamente da quest'ultimo» secondo la legge n. 890 del 1982 (nel casoall’esame delle Sezioni Unite, infatti, la notifica era «avvenuta a mezzo delservizio postale ai sensi della l. 20 novembre 1982, n. 890», v. l’ordinanza dirimessione Cass. n. 21714 del 2020), e non la notifica secondo regime postaleordinario.Orbene, nella fattispecie che ci occupa, la CTR ha correttamente applicato iprincipi di diritto esposti, non rinvenendosi nella documentazione acquisita,l’annotazione “lasciato avviso” con la firma dell’operatore postale, accompagnataNumero registro generale 11874/2020Numero sezionale 3927/2026Numero di raccolta generale 16205/2026Data pubblicazione 25/05/2026dalla data, nonché il timbro “restituito per mancato ritiro entro il periodo digiacenza.5. In conclusione, il secondo motivo del ricorso va rigettato in ragione di quantoesposto, mentre va accolto il primo con conseguente cassazione della sentenzaemessa dalla CTR [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione, per un nuovo giudizio daespletarsi previa integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RosaMaria. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo giudizio daespletarsi previa integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RosaMaria, alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]