CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09999/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente–Numero registro generale 18450/2025Numero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 9999/2026Data pubblicazione 17/04/2026avverso la sentenza n. 116/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte, depositata il 06/2/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa AntonellaDell'Orfano.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Piemonte aveva accolto l’appello erariale avverso lasentenza n. 65/2021 emessa dalla Commissione tributaria provinciale diAlessandria, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso diaccertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, con il quale,disattendendo il classamento proposto dal contribuente con proceduraDOCFA relativamente agli immobili di sua proprietà siti in Valenza (AL), erastata assegnata agli stessi la precedente categoria A/1.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., depositata in data 10/11/2025.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione èstata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Le parti hanno, da ultimo, depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di Sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000,dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546del 1992, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo gradoNumero registro generale 18450/2025Numero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 9999/2026Data pubblicazione 17/04/2026erroneamente ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamentoimpugnato.2.2. La doglianza va disattesa, in primo luogo, sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [«rilevatoagli atti che (...) il classamento di immobili è avvenuto tramite procedurac.d. DOCFA e che, a riguardo, Codesta Corte ha sancito che in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del1993, convertito in l. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd.procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classestati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta erendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economicodei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà esserepiù approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr. Cass. Ord. Sez. 5 n. 20797 del25.07.2024; nello stesso senso: Ord. Sez. 6 - 5, n. 12497 del 16/06/2016,Ord. sez. 6 - 5, n. 15495 del 20/06/2013)»].2.3. Occorre, invero, considerare, come i fatti sui quali si fondal'impugnato avviso sono quelli stessi indicati dal contribuente nellaproposta DOCFA di attribuzione di rendita, in quanto la motivazionedell'atto di classamento, per quanto risulta, non è fondato su di una causapetendi sconosciuta al contribuente.2.4. Nel caso di specie, si deduce dalla sentenza impugnata edall'avviso di classamento (ritualmente allegato al ricorso) che la richiestadi modifica della categoria sia stata respinta sulla base dei dati forniti dalcontribuente, con conseguente mancata modifica della rendita catastale,in ragione di una valutazione tecnica effettuata sulla base della tipologiacostruttiva, caratteristiche dimensionali, finiture, e impianti fissi, mentrenon è stato dedotto in ricorso che l'atto di classamento si sia basato suelementi di fatto differenti da quelli indicati nel modello DOCFA.Numero registro generale 18450/2025Numero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 9999/2026Data pubblicazione 17/04/20262.5. Lo stesso contribuente non ha, in ricorso, specificato, rispettoall’immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazionedi accatastamento), su quali differenti «elementi di fatto» rispetto a dettaproposta essa fosse incentrata, in quanto non è affatto discussa la strutturae la dimensione dell’unità immobiliare oggetto di causa, né è incontestazione la consistenza di questa che è stata oggetto difrazionamento, ben nota tra le parti.2.6. Non risulta, dunque, che vi sia stata contestazione da partedell’Ufficio nell’avviso di classamento circa la destinazione e lecaratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFApresentato dai ricorrenti, né circa la superficie utile dell’unità immobiliare.2.7. Gli elementi fattuali, pertanto, si può affermare che fossero alleparti ben noti e si deve ritenere, quindi, che sia stato corretto il principioapplicato dalla sentenza impugnata per cui l’obbligo motivazionale, inquanto effettuato a seguito di procedura DOCFA, in presenza di dati fattualinon contestati tra le parti, è adeguatamente assolto attraversol’indicazione dei dati catastali, dei dati relativi all’ubicazione dell’immobile,dei dati di classamento proposti e quelli antecedenti.2.8. Si trattava, allora, nello specifico, di trarre esatte conseguenzegiuridiche da fatti che la parte contribuente conosce per averli allegati allaproposta DOCFA ex art. 2 d.l. n. 16 del 1993, conv. con mod. in legge n.75 del 1994, e d.m. n. 701 del 1994, in quanto il dissenso non è sui fattiposti a fondamento dell'atto di classamento, non è, cioè, controversa laconsistenza catastale o l'ubicazione o gli esiti della ristrutturazione, bensìla lite è sulla valutazione di detti fatti incontroversi e sulle conseguenzegiuridiche che da tali valutazioni debbono esser fatte discendere.2.9. Al contribuente era stato, dunque, assolutamente garantito ildiritto difensivo di confutare, per esempio a mezzo di perizie di parte,sempre nel rispetto delle previste preclusioni, le ragioni contenute nellastima effettuata dall'Ufficio, fondate su elementi di fatto conosciuti inquanto indicati nella richiesta DOCFA.2.10. Peraltro, se da una parte rimane ferma la preclusione ad unapostuma e tardiva integrazione – con valore sanante – di una motivazioneNumero registro generale 18450/2025Numero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 9999/2026Data pubblicazione 17/04/2026carente o insufficiente, nel caso in cui non si ravvisi tale ipotesi, come nelcaso in esame, non è precluso all’amministrazione finanziaria dicontrodedurre alle censure del contribuente in sede processuale perdifendere la motivazione ab origine adeguata anche con la prospettazionead abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti,che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell’avviso di rettificacatastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul pianodella delimitazione del thema decidendum e del thema probandum.3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza per violazione e degliartt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa o comunque errata valutazione deglielementi istruttori offerti in entrambi i gradi di merito dal contribuente,sostenendo che il giudice d’appello avrebbe omesso qualsivogliavalutazione e riferimento ai rilievi da lui sollevati in ordine all’erroneità dellarettifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate con l’impugnato avviso diaccertamento ed alla correttezza, invece, della classazione proposta conDOCFA.3.2. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., per aver il giudiced’appello operato inversione dell’onere probatorio, avendo ritenuto che ilcontribuente dovesse indicare diversa comparazione di immobili.3.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno parimentidisattese richiamando, sul punto, le argomentazioni illustrate nellaproposta di definizione anticipata [«(...) considerato che, circa il secondoed il terzo motivo, trattabili congiuntamente, il Giudice d’Appello, piuttostoche omettere la valutazione delle difese dell’appellante ed operareinversione dell’onere probatorio in capo al contribuente, ha ritenuto chel’Ufficio avesse assolto al proprio onere consistente nel dimostrare lasussistenza dei presupposti impositivi tramite deposito delle visure degliimmobili comparabili, in contrapposizione alle quali il contribuente non haesibito pari produzione, operando i Giudici in conformità rispetto allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui: i) un'autonomaquestione di malgoverno dell’art. 115 c.p.c. può porsi solo allorché ilNumero registro generale 18450/2025Numero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 9999/2026Data pubblicazione 17/04/2026ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di làdei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371,17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che hapure precisato che è inammissibile la diversa doglianza che egli, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.); ii) un'autonoma questione dimalgoverno del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si pone esclusivamente oveil giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellache ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anchequando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 25376,19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nellaspecie nemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi - in ipotesi - altesto novellato di cui alla citata norma, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, qui applicabileratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 21 febbraio2024); iii) in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove,salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art.360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principioin assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto,valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoriasoggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. S.U. n.11892/2016)»].4. A fronte della trascritta proposta, il ricorrente non ha fornitoelementi idonei per la modifica della trascritta proposta, che meritaNumero registro generale 18450/2025Numero sezionale 3166/2026Numero di raccolta generale 9999/2026Data pubblicazione 17/04/2026integrale conferma, posto che richiama ed applica principi di dirittoaffermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né il ricorrenteha offerto idonei e condividibili elementi per mutare l’orientamento dellastessa.5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.6. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dellacontroricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.500,00, oltre allespese prenotate a debito, nonché al pagamento della somma di Euro5.500,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore dellacontroricorrente e della somma di Euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96,quarto comma, c.p.c., alla cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15/4/2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])