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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 09267/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza revocava l'ordinanza di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla messa in prova, pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi.

2.1. Errata applicazione dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. e nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l'ordinanza di sospensione e messa alla prova, in violazione dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., senza previa interlocuzione con le parti, e cioè senza prima disporre udienza camerale partecipata ai sensi dell'art 127 cod. proc. pen., come richiesto dalla norma succitata.

Ne deriva la nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art 178, comma 1, lett. c) per violazione del principio del contraddittorio.

Difatti, alla precedente udienza del 14 maggio 2024, il Tribunale di Cosenza aveva disposto il rinvio al solo fine di chiedere all'UEPE informazioni riguardo alla predisposizione del programma per l'imputato, sicché la revoca disposta in data 12 novembre 2024 interveniva quale provvedimento «a sorpresa». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come precisato nell'ordinanza impugnata, l'UEPE non poté predisporre alcun programma perché l'imputato era detenuto, essendo stato nel frattempo attinto da misura cautelare custodiale in relazione ad altro procedimento penale.

Da tale elemento fattuale si desume che, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si è al cospetto di una "revoca" della messa alla prova - che doveva ancora iniziare - bensì alla rivalutazione, da parte del Giudice, delle condizioni per l'ammissione alla stessa, come peraltro evincibile dal medesimo tenore testuale del provvedimento impugnato.

Di conseguenza - e prescindendo pure dal fatto che l'ordinanza è intervenuta dopo plurimi rinvii determinati dall'inerzia dell'UEPE (udienze del 10 ottobre 2023; 12 dicembre 2023; 12 marzo 2024; 14 maggio 2024), sicché tanto «a sorpresa» non avrebbe potuto comunque definirsi - non pertinente appare il richiamo operato dal ricorrente all'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. che, nel richiedere il contraddittorio tra le parti (da realizzare in un'udienza camerale partecipata ai sensi dell'art 127 cod. proc. pen.), lo funzionalizza al confronto tra le parti su condizioni ostative alla prosecuzione del programma, al quale, dunque, deve essersi cominciato a dare esecuzione.4

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza revocava l'ordinanza di ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla messa in prova, pronunciata all'esito dell'udienza predibattimentale. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 2.1. Errata applicazione dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. e nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] ha revocato l'ordinanza di sospensione e messa alla prova, in violazione dell'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen., senza previa interlocuzione con le parti, e cioè senza prima disporre udienza camerale partecipata ai sensi dell'art 127 cod. proc. pen., come richiesto dalla norma succitata. Ne deriva la nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art 178, comma 1, lett. c) per violazione del principio del contraddittorio. Difatti, alla precedente udienza del 14 maggio 2024, il Tribunale di Cosenza aveva disposto il rinvio al solo fine di chiedere all'UEPE informazioni riguardo alla predisposizione del programma per l'imputato, sicché la revoca disposta in data 12 novembre 2024 interveniva quale provvedimento «a sorpresa». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come precisato nell'ordinanza impugnata, l'UEPE non poté predisporre alcun programma perché l'imputato era detenuto, essendo stato nel frattempo attinto da misura cautelare custodiale in relazione ad altro procedimento penale. Da tale elemento fattuale si desume che, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si è al cospetto di una "revoca" della messa alla prova - che doveva ancora iniziare - bensì alla rivalutazione, da parte del Giudice, delle condizioni per l'ammissione alla stessa, come peraltro evincibile dal medesimo tenore testuale del provvedimento impugnato. Di conseguenza - e prescindendo pure dal fatto che l'ordinanza è intervenuta dopo plurimi rinvii determinati dall'inerzia dell'UEPE (udienze del 10 ottobre 2023; 12 dicembre 2023; 12 marzo 2024; 14 maggio 2024), sicché tanto «a sorpresa» non avrebbe potuto comunque definirsi - non pertinente appare il richiamo operato dal ricorrente all'art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. che, nel richiedere il contraddittorio tra le parti (da realizzare in un'udienza camerale partecipata ai sensi dell'art 127 cod. proc. pen.), lo funzionalizza al confronto tra le parti su condizioni ostative alla prosecuzione del programma, al quale, dunque, deve essersi cominciato a dare esecuzione.4 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa de
Sentenza Cassazione n. 09267/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris