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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04904/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano - nella veste di giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza proposta dalla cittadina romena detenuta [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione, con contestuale sospensione, emesso a suo carico a norma dell'art. 656, comma 5, cod. proc. il 06/05/2015, poi assorbito dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 10/09/2021.

La decisione reiettiva si fonda sulla insussistenza della lamentata violazione del disposto dell'art. 159 cod. proc. pen., in relazione alla notifica dell'ordine di esecuzione, atteso che - allorquando venne effettuata tale notifica - era conosciuto esclusivamente il luogo estero di nascita della condannata; non erano in alcun modo individuabili, invece, i luoghi presso ì quali, eventualmente, poter dare corso alla notifica in territorio estero.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto al Tribunale di Milano - quale giudice dell'esecuzione - opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc., evidenziando non esser state correttamente espletate le ricerche imposte dal dettato dell'art. 159 cod. proc. pen.

Vi era, infatti, conoscenza certa dei luogo esatto di nascita, nonché di residenza estera dalla condannata, essendo tali dati espressamente indicati nella carta di identità a mezzo della quale ella - già in data 10/07/2014 - venne identificata dalla polizia giudiziaria, allorquando fu redatto il primo atto introduttivo del procedimento di cognizione.

Tali dati, erroneamente, non vennero poi trasfusi - ad opera dalla polizia giudiziaria operante - nel verbale di ìdentificazione.

3. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19/05/2023, ha dichiarato inammissibile la proposta opposizione; ha contestualmente disposto la trasmissione del fascicolo al giudice competente per l'impugnazione.

4. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con rinvio degli attì al Tribunale di Milano.

L'avvenuta identificazione grazie all'esibizione di documento di identità, dì cui vengono anche riportati gli estremi, avrebbe reso agevolmente estrapolabili, in sede di ricerche, elementi in grado di condurre all'identificazione personale della condannata e al rintraccio della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve rilevarsi che, secondo l'orientamento ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 5127 del 31/03/2000, Brigato, Rv. 216060; Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011, Beato, Rv. 251359; Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012, Donnollaku, Rv. 252626), l'obbligo di effettuare nuove ricerche ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. - in vista della emissione del decreto di irreperibilità - è condizionato dal requisito della oggettiva praticabilità in concreto degli accertamenti necessari; trattasi, in verità, di un requisito prodronnico, che ha la valenza di limite logico, operante con riferimento ad ogni tipologia di garanzia processuale (Sez. 2, n. 9815 del 05/12/2001, [OSCURATO:PERSONA] Q., Rv. 221521; Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011, Beato, Rv. 251359).

2.1. In vista della emissione del decreto di irreperibilità, inoltre, non sussiste l'obbligo di disporre apposite ricerche all'estero del soggetto ivi residente, del quale si ignori, però, l'esatto recapito nella nazione di nascita o di residenza, o che non appaia colà alíunde rintracciabile (Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric, Rv. 247719; Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264104).

2.2. Nel caso di specie, la polizia giudiziaria riportò, nell'annotazione relativa all'attività effettuata in data 10/07/2014, gli estremi del documento di identità (ossia, la carta di identità contraddistinta dal numero VS573653) al tempo esibito dalla persona nei confronti della quale si procedeva, la quale venne identificata in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dimora.

Nella relativa annotazione di polizia giudiziaria, come detto, non è indicata alcuna residenza della Stanescu in Romania, o altrove.

La stessa difesa, del resto, non può affermare che - al momento della sua identificazione - la residenza in Romania della condannata fosse specificamente riportata sul documento sopra detto, che venne al momento esibito; adopera infatti, la difesa stessa, un argomento di carattere deduttivo, giungendo alla conclusione della avvenuta indicazione della residenza all'estero della Stanescu, dall'essere tale dato riportato sulla carta di identità successivamente rilasciata alla ricorrente (trattasi del documento recante l'indicazione alfanumerica KZ171707, prodotto in copia dalla difesa).

Tale carta di identità, come detto, costituisce rinnovo di quella sopra detta, all'epoca esibita dalla ricorrente alla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva dichiarato di risiedere a [OSCURATO:PERSONA]

2.3. Data la situazione, alcuna attività di ricerca, ulteriore rispetto a quelle in concreto effettuate, nei limiti dell'oggettiva praticabilità, poteva quindi essere fondatamente esigibile.

Secondo un corretto argomentare, quindi, il giudice dell'esecuzione ha sottolineato l'assenza nell'incarto processuale - al tempo della contestata notifica dell'ordine di esecuzione - di elementi atti a consentire il rintraccio della condannata.

Risultava carente, infatti, l'indicazione della residenza all'estero, né si disponeva di notizie ulteriori, circa ulteriori trasferimenti o in ordine al possibile rientro della Stanescu in Romania; sul punto specifico, non vi è chi non rilevi la irrilevanza dei dati contenuti nella ulteriore carta di identità prodotta in atti, in quanto pacificamente risalente ad epoca successiva.

2.4. Generica e apodittica, infine, è l'ulteriore affermazione difensiva, secondo la quale la polizia giudiziaria avrebbe potuto - attraverso non meglio specificate attività ulteriori - individuare l'indirizzo di residenza in Romania.

Non rileva il fatto che, nel decreto di irreperibilità, si dia atto anche di ricerche effettuate nel luogo di nascita; ciò che conta, invece, è che siano state effettuate tutte le ricerche necessarie, presso í luoghi al momento conosciuti in base agli atti disponibili.

Nel ricorso, quindi, è vaga e assertiva la doglianza relativa all'insufficienza delle ricerche effettuate, oltre che all'inadeguatezza della documentazione inerente alle stesse.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano - nella veste di giudice dell'esecuzione - ha disatteso l'istanza proposta dalla cittadina romena detenuta [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione, con contestuale sospensione, emesso a suo carico a norma dell'art. 656, comma 5, cod. proc. il 06/05/2015, poi assorbito dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 10/09/2021. La decisione reiettiva si fonda sulla insussistenza della lamentata violazione del disposto dell'art. 159 cod. proc. pen., in relazione alla notifica dell'ordine di esecuzione, atteso che - allorquando venne effettuata tale notifica - era conosciuto esclusivamente il luogo estero di nascita della condannata; non erano in alcun modo individuabili, invece, i luoghi presso ì quali, eventualmente, poter dare corso alla notifica in territorio estero. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto al Tribunale di Milano - quale giudice dell'esecuzione - opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc., evidenziando non esser state correttamente espletate le ricerche imposte dal dettato dell'art. 159 cod. proc. pen. Vi era, infatti, conoscenza certa dei luogo esatto di nascita, nonché di residenza estera dalla condannata, essendo tali dati espressamente indicati nella carta di identità a mezzo della quale ella - già in data 10/07/2014 - venne identificata dalla polizia giudiziaria, allorquando fu redatto il primo atto introduttivo del procedimento di cognizione. Tali dati, erroneamente, non vennero poi trasfusi - ad opera dalla polizia giudiziaria operante - nel verbale di ìdentificazione. 3. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19/05/2023, ha dichiarato inammissibile la proposta opposizione; ha contestualmente disposto la trasmissione del fascicolo al giudice competente per l'impugnazione. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con rinvio degli attì al Tribunale di Milano. L'avvenuta identificazione grazie all'esibizione di documento di identità, dì cui vengono anche riportati gli estremi, avrebbe reso agevolmente estrapolabili, in sede di ricerche, elementi in grado di condurre all'identificazione personale della condannata e al rintraccio della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve rilevarsi che, secondo l'orientamento ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 5127 del 31/03/2000, Brigato, Rv. 216060; Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011, Beato, Rv. 251359; Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012, Donnollaku, Rv. 252626), l'obbligo di effettuare nuove ricerche ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. - in vista della emissione del decreto di irreperibilità - è condizionato dal requisito della oggettiva praticabilità in concreto degli accertamenti necessari; trattasi, in verità, di un requisito prodronnico, che ha la valenza di limite logico, operante con riferimento ad ogni tipologia di garanzia processuale (Sez. 2, n. 9815 del 05/12/2001, [OSCURATO:PERSONA] Q., Rv. 221521; Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011, Beato, Rv. 251359). 2.1. In vista della emissione del decreto di irreperibilità, inoltre, non sussiste l'obbligo di disporre apposite ricerche all'estero del soggetto ivi residente, del quale si ignori, però, l'esatto recapito nella nazione di nascita o di residenza, o che non appaia colà alíunde rintracciabile (Sez. 1, n. 27552 del 23/06/2010, Loncaric, Rv. 247719; Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264104). 2.2. Nel caso di specie, la polizia giudiziaria riportò, nell'annotazione relativa all'attività effettuata in data 10/07/2014, gli estremi del documento di identità (ossia, la carta di identità contraddistinta dal numero VS573653) al tempo esibito dalla persona nei confronti della quale si procedeva, la quale venne identificata in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dimora. Nella relativa annotazione di polizia giudiziaria, come detto, non è indicata alcuna residenza della Stanescu in Romania, o altrove. La stessa difesa, del resto, non può affermare che - al momento della sua identificazione - la residenza in Romania della condannata fosse specificamente riportata sul documento sopra detto, che venne al momento esibito; adopera infatti, la difesa stessa, un argomento di carattere deduttivo, giungendo alla conclusione della avvenuta indicazione della residenza all'estero della Stanescu, dall'essere tale dato riportato sulla carta di identità successivamente rilasciata alla ricorrente (trattasi del documento recante l'indicazione alfanumerica KZ171707, prodotto in copia dalla difesa). Tale carta di identità, come detto, costituisce rinnovo di quella sopra detta, all'epoca esibita dalla ricorrente alla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, aveva dichiarato di risiedere a [OSCURATO:PERSONA] 2.3. Data la situazione, alcuna attività di ricerca, ulteriore rispetto a quelle in concreto effettuate, nei limiti dell'oggettiva praticabilità, poteva quindi essere fondatamente esigibile. Secondo un corretto argomentare, quindi, il giudice dell'esecuzione ha sottolineato l'assenza nell'incarto processuale - al tempo della contestata notifica dell'ordine di esecuzione - di elementi atti a consentire il rintraccio della condannata. Risultava carente, infatti, l'indicazione della residenza all'estero, né si disponeva di notizie ulteriori, circa ulteriori trasferimenti o in ordine al possibile rientro della Stanescu in Romania; sul punto specifico, non vi è chi non rilevi la irrilevanza dei dati contenuti nella ulteriore carta di identità prodotta in atti, in quanto pacificamente risalente ad epoca successiva. 2.4. Generica e apodittica, infine, è l'ulteriore affermazione difensiva, secondo la quale la polizia giudiziaria avrebbe potuto - attraverso non meglio specificate attività ulteriori - individuare l'indirizzo di residenza in Romania. Non rileva il fatto che, nel decreto di irreperibilità, si dia atto anche di ricerche effettuate nel luogo di nascita; ciò che conta, invece, è che siano state effettuate tutte le ricerche necessarie, presso í luoghi al momento conosciuti in base agli atti disponibili. Nel ricorso, quindi, è vaga e assertiva la doglianza relativa all'insufficienza delle ricerche effettuate, oltre che all'inadeguatezza della documentazione inerente alle stesse. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagame
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