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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04723/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena e la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 19 aprile 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, laddove lamenta la violazione della legge penale per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità dell'imputato sebbene questo non avesse previsto o voluto lo si:ato di insolvenza, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, r.d. n. 267 del 1942, non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla Finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446), mentre laddove s sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata, le somme non sono state distratte, ma utilizzate per estinguere debiti sociali, o che le scritture non sono state sottratte o distrutte allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, le censure attengono al merito e sono inammissibili in questa sede di legittimità e comunque appaiono estremamente generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena e la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo del 19 aprile 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, laddove lamenta la violazione della legge penale per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità dell'imputato sebbene questo non avesse previsto o voluto lo si:ato di insolvenza, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, r.d. n. 267 del 1942, non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla Finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446), mentre laddove s sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata, le somme non sono state distratte, ma utilizzate per estinguere debiti sociali, o che le scritture non sono state sottratte o distrutte allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, le censure attengono al merito e sono inammissibili in questa sede di legittimità e comunque appaiono estremamente generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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