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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:416
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995J0118 - IT Avis juridique important | 61995J0118 SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 30 NOVEMBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVE 92/33/CEE E 92/34/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-118/95. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04281 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° [OSCURATO:PERSONA] delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-118/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 157, pag. 10), è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward, presidente di sezione, J.-P.

Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 ottobre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 aprile 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva 92/33"), e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 157, pag. 10; in prosieguo: la "direttiva 92/34"), è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE. 2 Ai sensi degli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a dette direttive entro il 31 dicembre 1992 e informarne la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione delle disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per conformarsi a dette direttive, e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana aveva adempiuto il suo obbligo di adottare le disposizioni necessarie, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 12 marzo 1993, ha invitato il governo italiano, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi. 4 Non avendo ricevuto risposta a detta lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso il 1 giugno 1994 un parere motivato con cui ha invitato la Repubblica italiana ad adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica. 5 Con lettera 20 settembre 1994 della Rappresentanza permanente della Repubblica italiana, le autorità italiane hanno comunicato che le procedure per l' attuazione delle direttive 92/33 e 92/34 erano in corso, ai sensi dell' art. 4 della legge n. 146/94 (legge comunitaria per il 1993).

Non avendo ricevuto in seguito alcuna notifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame. 6 Nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ricorda gli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34 e gli obblighi imposti agli Stati membri a norma degli artt. 5, primo comma, e 189 del Trattato CE.

Essa constata che la Repubblica italiana non ha adottato le misure necessarie per conformarsi a quanto richiesto dalle direttive 92/33 e 92/34 e, pertanto, è venuta meno ai suoi obblighi. 7 La Repubblica italiana rileva che il regolamento di attuazione delle direttive di cui trattasi ° ai sensi dell' art. 4 della legge n. 146/94 ° è stato predisposto dal ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali e inviato al Consiglio di Stato per il parere di competenza.

Il recepimento della normativa comunitaria nel diritto italiano sarebbe quindi imminente. 8 Poiché le direttive 92/33 e 92/34 non sono state attuate entro i termini fissati dalle stesse direttive, si deve considerare accertato l' inadempimento addotto al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 92/33 e 92/34, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese.

Questa è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0118 - IT Avis juridique important | 61995J0118 SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 30 NOVEMBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVE 92/33/CEE E 92/34/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-118/95. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04281 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° [OSCURATO:PERSONA] delle direttive ° Inadempimento non contestato (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] causa C-118/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 157, pag. 10), è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 ottobre 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 aprile 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva 92/33"), e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 157, pag. 10; in prosieguo: la "direttiva 92/34"), è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE. 2 Ai sensi degli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a dette direttive entro il 31 dicembre 1992 e informarne la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione delle disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per conformarsi a dette direttive, e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana aveva adempiuto il suo obbligo di adottare le disposizioni necessarie, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 12 marzo 1993, ha invitato il governo italiano, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi. 4 Non avendo ricevuto risposta a detta lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso il 1 giugno 1994 un parere motivato con cui ha invitato la Repubblica italiana ad adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica. 5 Con lettera 20 settembre 1994 della Rappresentanza permanente della Repubblica italiana, le autorità italiane hanno comunicato che le procedure per l' attuazione delle direttive 92/33 e 92/34 erano in corso, ai sensi dell' art. 4 della legge n. 146/94 (legge comunitaria per il 1993). Non avendo ricevuto in seguito alcuna notifica, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame. 6 Nel ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ricorda gli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34 e gli obblighi imposti agli Stati membri a norma degli artt. 5, primo comma, e 189 del Trattato CE. Essa constata che la Repubblica italiana non ha adottato le misure necessarie per conformarsi a quanto richiesto dalle direttive 92/33 e 92/34 e, pertanto, è venuta meno ai suoi obblighi. 7 La Repubblica italiana rileva che il regolamento di attuazione delle direttive di cui trattasi ° ai sensi dell' art. 4 della legge n. 146/94 ° è stato predisposto dal ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali e inviato al Consiglio di Stato per il parere di competenza. Il recepimento della normativa comunitaria nel diritto italiano sarebbe quindi imminente. 8 Poiché le direttive 92/33 e 92/34 non sono state attuate entro i termini fissati dalle stesse direttive, si deve considerare accertato l' inadempimento addotto al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 9 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 92/33 e 92/34, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Questa è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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