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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38508/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all'esclusa versione difensiva del c.d. consumo di gruppo; ritenuto che il secondo motivo in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni, e secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); ritenuto che il terzo motivo con cui si deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 è inammissibile per genericità e carente illustrazione delle ragioni della non manifesta infondatezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché investe questioni di fatto relative alla valutazione delle prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all'esclusa versione difensiva del c.d. consumo di gruppo; ritenuto che il secondo motivo in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni, e secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); ritenuto che il terzo motivo con cui si deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 è inammissibile per genericità e carente illustrazione delle ragioni della non manifesta infondatezza; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 38508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris