CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11434/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all'esito di rito abbreviato, in data 7 giugno 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, in ordine al reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., come già riqualificata l'imputazione originaria del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art 83 d. I. n. 18 del 2020, conv. in legge n. 27 del 2020, art. 157 cod. pen. Si rileva che era stata sollevata, dinanzi al giudice di secondo grado, eccezione di prescrizione, respinta dalla Corte territoriale, risultando, secondo i giudici di appello, da applicare al caso al vaglio, la sospensione della prescrizione prevista, per i procedimenti pendenti a causa della pandemia da Covid-19, a mente dell'art. 83 d. I. n. 18 del 2020 come convertito. Assume il difensore, che si tratta di imputato detenuto dal 15 aprile 2019, per il quale, quindi, non avrebbe dovuto operare la previsione di cui all'art. 83, comma 3, del decreto citato, il quale prevede come caso di deroga alla sospensione della prescrizione, lo stato di detenzione dell'imputato nei confronti del quale si procede. 2.1. Con il secondo motivo si evidenzia che le precedenti fattispecie, portate all'attenzione della Corte costituzionale, dichiarate manifestamente infondate, riguardavano procedimenti fissati dinanzi al giudice del dibattimento e che, invece, questo caso riguarda un processo non ancora fissato dinanzi al giudice di secondo grado alla data di entrata in vigore della legge, pendendo, nella cancelleria della Corte territoriale, dal 2016. Sicché, si chiede, diversamente da quanto reputato dalla Corte d'appello, che non si tenga conto del periodo di sospensione di cui all'art. 83, comma 4, di. n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito, il quale prevede la sospensione del corso della prescrizione con effetto retroattivo (nel caso di specie in relazione a fatto del 4 marzo 2013, con sentenza di primo grado del 7 giugno 2016), deducendo, in caso contrario, la violazione degli artt. 25, comma 2, e 117 Cost. perché si tratterebbe di inerzia del giudice dovuta alla tardiva fissazione dell'appello. 2.2. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione all'art. 133 cod. pen. sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è manifestamente infondato e, dunque, va rilevata l'intervenuta prescrizione (solo un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. : Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni). 2. Va rammentato, preliminarmente, che il periodo di sospensione di sessantaquattro giorni per l'emergenza pandemica da Covid-19 è stato ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 278 del 23 dicembre 2020, ha escluso che integri una violazione del principio di irretroattività (art. 25, comma 2, Cost.) la sospensione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 83, comma 4, dl. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27). Come è noto, la sospensione è stata disposta dal 9 marzo al 11 maggio 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento a procedimenti penali per l'accertamento di fatti antecedentemente commessi, rispetto all'entrata in vigore della norma emergenziale. 2.1.Ciò premesso, va osservato, con riferimento al primo rilievo difensivo, da considerarsi infondato, che, nel caso in esame, si tratta di imputato detenuto per altra causa, in relazione al quale il procedimento deve essere considerato di urgenza cd. relativa, secondo la previsione del legislatore dell'emergenza. Si tratta, infatti, di ipotesi che ricade nella lett. b) della norma più volte citata, relativa a procedimenti (diversi da quelli di urgenza cd. assoluta, di convalida dell'arresto o del fermo, o nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 cod. proc. pen., in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive) nei quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda nonostante la sospensione per la pandemia da Covid-19, in quanto 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.Sicché, diversamente da quanto ritenuto dal difensore, net caso al vaglio, avrebbe potuto operare la sospensione del corso della prescrizione, seppure soltanto per i sessantaquattro giorni indicati, non risultando agli atti alcuna richiesta di trattazione del procedimento, pur trattandosi di processo a carico di imputato detenuto per altra causa. 2.2. La difesa, poi, rileva che, trattandosi di procedimento già pendente alla data del 9 marzo 2020 e fissato ad udienza successiva al 30 giugno 2020, il periodo di sospensione di giorni sessantaquattro, a mente dell'art. 84 comma 4, cit., considerato dalla Corte d'appello, non potrebbe operare. 2.3.E' appena il caso di osservare, sul punto, che la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, successiva alla pronuncia di appello impugnata, ha chiarito, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19 che, per i procedimenti pendenti in cassazione, rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo al giorno 11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020) che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432). Comunque, nel risolvere la questione posta, la pronuncia ha inteso ribadire il principio generale secondo il quale l'interprete deve essere orientato, in linea con l'indirizzo fissato anche dalla Corte costituzionale, più volte intervenuta sul punto, per quanto riguarda la sospensione della prescrizione introdotta dal legislatore dell'emergenza, a limitare tale misura al tempo in cui effettivamente l'emergenza pandemica ha, di fatto, impedito lo svolgimento dell'attività processuale (cfr. anche Sez. 5, n. 01812 del 17/11/2021, del 2022, Masia, non mass.). Criterio che, a maggior ragione, si impone in un caso, come quello in esame in cui il processo, mai fissato prima, né durante il lasso temporale compreso tra il 9 marzo e il giorno 11 maggio 2020, né durante l'intervallo tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020, con decreto del 20 agosto 2020, risulta fissato per la prima volta, dinanzi alla Corte d'appello, in data 9 ottobre 2020. 4.In ogni caso, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione, senz'altro maturata alla data odierna. Infatti, a mente degli artt. 157 e 161 cod. pen., tenuto conto della riqualificazione del fatto in sede di merito, considerata la pena edittale massima e la presenza di plurime cause interruttive del corso della prescrizione (udienza di primo grado del 7 giugno 2016), il termine massimo è pari ad anni sette e mesi sei. Il reato è stato commesso il 4 marzo 2013, il termine prescrizionale è maturato, alla data odierna, in assenza di ulteriori cause di sospensione del corso della prescrizione, anche rispetto a quella considerata dalla Corte d'appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26/0