CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 37904/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTERLOCUTORIA sul ricorso 27911/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 4784/2018 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 06/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni scritte; udito per il ricorrente l'[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il controricorrente l'[OSCURATO:PERSONA] per delega scritta dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.R.G.N.27911-18 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] servizi S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione tributi su delega del Comune di [OSCURATO:PERSONA], noticava a [OSCURATO:PERSONA]- cola — [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sei avvisi di accertamento per omes- so versamento ICI, anni di imposta 2005-2010, relativi a terreni, censiti al C.T.Comune di [OSCURATO:PERSONA] al foglio 130, mappali 21, 124 e 131, sui qua- li la contribuente esercitava attività agricola. Gli atti impositivi veniva- no emessi sul presupposto dell'intervenuto mutamento di destinazione urbanistica dall'anno 2000 (delibera n. 185 del 29.12.2000 successiva- mente approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 66 del 2006), quando le aree, a seguito di variante al P.R.G., da agricole erano dive- nute edificabili. La società contribuente impugnava gli avvisi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ritenendo non dovuta l'imposta, in quanto il mutamento di destinazione urbanistica non era stato comunicato; inoltre, i terreni erano gravati da diversi vincoli insi- stenti sulle effettive possibilità edificatorie. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 338/22/13, annullava i provvedimenti, ri- tenendo non dovute le sanzioni e gli interessi. Genagricola appellava la pronuncia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto i giudici di prime cure avevano confermato la base imponibile sulla base della determina R.G.N.27911-18 n. 7 del 2000 (che specificava in modo esauriente e dettagliato i criteri e il metodo di calcolo del valore delle aree interessate) che non era sta- ta mai prodotta in giudizio. I giudici di appello, con sentenza n. 291/01/15, annullavano gli atti di accertamento rilevando che la CTP avesse erroneamente ritenuto che l'atto accertativo dell'imposta scatu- risse dalla variante di piano e non, invece, dalla determina di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, deciso con sentenza n. 22254 del 2016, con cui questa Corte accoglieva il gravame, cassan- do con rinvio la sentenza impugnata e formulando il relativo principio di diritto. Genagricola proponeva ricorso per riassunzione dinanzi alla Commis- sione Tributaria Regionale del Lazio, per parziale riforma della deci- sione n. 338/22/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma. L'adita commissione, con sentenza n. 4784/6/2018, rigettava l'appello proposto dalla ricorrente. Genagricola ricorre per la cassazione della pronuncia, svolgendo tre motivi, illustrati con memorie. [OSCURATO:PERSONA] servizi s.p.a. si è costituita con controricorso.I1 Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. depositava istanza per la trattazione della causa in pubblica udienza, in ragione della rilevanza della questione sottoposta all'esame. Con ordinanza resa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte, in ac- coglimento della predetta istanza, rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione all'udienza pubblica. Per l'odierna udienza, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato memorie in data 29.9.2021, concludendo per il rigetto del ricorso.R.G.N.27911-18 [OSCURATO:PERSONA]: 1.I1 Collegio preliminarmente rileva che la società ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazio- ne al Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta essersi costituito in giudi- zio. Questa Corte, in più occasioni, ha affermato che qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passi- vi, nel senso che l'impugnante non li abbia correttamente individuati ed indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma la notifi- cazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente) o non ne venga dimostrato il perfezionamento nei confronti di uno di essi, deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio e non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass.n. 19379 del 2021). Nella specie, la ricorrente ha provato di avere av- viato il procedimento notificatorio (v.accettazione atto giudiziario del 31.10.2018 di [OSCURATO:PERSONA]), ma non ha allegato l'avviso di ricevimen- to della notifica del ricorso. La Corte deve concedere, pertanto, termi- ne per l'integrazione del contraddittorio, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. Ne consegue che il ricorso va rin- viato a nuovo ruolo, con termine di novanta giorni dalla comunica- zione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di novan- ta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per R.G.N.27911-18 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 331 c.p.