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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30298/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 2 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 605, 612 e 582 cod. pen. commessi in concorso, riducendo la pena loro inflitta dal primo giudice.

Lette le memorie sopravvenute; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di tutti gli imputati, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, nonché l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato.

La corte di appello, infatti, ha spiegato che il giudizio di equivalenza delle aggravanti eterogenee doveva essere confermato, in quanto il quadro probatorio era rimasto immutato pure a seguito delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è emerso il perdurante astio nei confronti della persona offesa.

I Magistrati dell'appello, poi, hanno ritenuto che -nonostante quanto ora evidenziato- potesse operarsi una riduzione della pena in ragione della rinuncia ai motivi di gravame sulla responsabilità, così dando atto di fare propri i criteri esposti nella sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, che ha ritenuto di mitigare in forza dell'elemento processuale sopravvenuto.

A fronte di una motivazione adeguata, esente da vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione -la qual cosa rende manifestamente infondata la relativa censura- i ricorrenti, in realtà, oppongono una valutazione delle emergenze processuali antagonista e alternativa a quella dei giudici di merito, così lasciando il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 17 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 2 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 605, 612 e 582 cod. pen. commessi in concorso, riducendo la pena loro inflitta dal primo giudice. Lette le memorie sopravvenute; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di tutti gli imputati, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, nonché l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondato. La corte di appello, infatti, ha spiegato che il giudizio di equivalenza delle aggravanti eterogenee doveva essere confermato, in quanto il quadro probatorio era rimasto immutato pure a seguito delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è emerso il perdurante astio nei confronti della persona offesa. I Magistrati dell'appello, poi, hanno ritenuto che -nonostante quanto ora evidenziato- potesse operarsi una riduzione della pena in ragione della rinuncia ai motivi di gravame sulla responsabilità, così dando atto di fare propri i criteri esposti nella sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, che ha ritenuto di mitigare in forza dell'elemento processuale sopravvenuto. A fronte di una motivazione adeguata, esente da vizi di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione -la qual cosa rende manifestamente infondata la relativa censura- i ricorrenti, in realtà, oppongono una valutazione delle emergenze processuali antagonista e alternativa a quella dei giudici di merito, così lasciando il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così
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