CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2024
Cassazione n. 33194/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i ricorsi, proposti con unico atto di impugnazione, sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e che tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen.; che, pertanto, trattandosi di procedimento da trattare senza formalità, non è previsto avviso alle parti ed è irrilevante la dichiarazione di astensione fatta pervenire dal difensore dei ricorrenti con comunicazione dell' 8 luglio 2024; Rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280) e che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, è strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione e che derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441); Considerato, in particolare, che la sentenza del 14 novembre 2013 della Seconda Sezione Penale di questa Corte ha esaminato le questioni inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa e dell'erronea applicazione del disposto normativo di cui all'art. 512, comma 2, cod. proc. pen. collegata al preteso volontario allontanamento del dichiarante e le ha ritenute infondate; che la sentenza impugnata ha compiuto un'operazione di esame delle condizioni di fatto, come evidenziate nelle sentenze di merito, che costituivano il presupposto di applicazione della disposizione di cui all'art. 512 cod. pen., secondo un'attività di inquadramento giuridico che non è censurabile come errore di fatto; che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11