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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04698/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24079/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.97 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 1319/2017, depositata in data 15 marzo 2017. [OSCURATO:PERSONA] IRPEF-ALTRO 2006 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di rimborso, ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973, con riferimento alla ritenuta IRPEF applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno d’imposta 2006 e pari ad euro 14.376,50, in qualità di sostituto d’imposta.

Sull’istanza di rimborso si formava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate.

2. Avverso il silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 22349/2015, rigettava il ricorso del contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 1319/2017, depositata in data 15 marzo 2017, rigettava l’appello del contribuente.

6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato mera nota di costituzione al solo fine della partecipazione all’eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17, D.P.R. n. 917/1986, del D. Lgs. n. 124/1993, dell’art. 18 dello statuto del Fondo, della circolare n. 96 del [OSCURATO:PERSONA] per il Personale della [OSCURATO:PERSONA] del 6 ottobre 1975, dell’art. 47, primo comma, lett. h-bis), TUIR, dell’art. 19 (già 17), comma secondo, TUIR, dell’art. 52 (già 48) TUIR, dell’art. 7, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fondato il proprio convincimento, per il rigetto della richiesta di deduzione dalla somma oggetto di liquidazione dei contributi (nel limite del 4%) versati dal contribuente al Fondo in costanza di rapporto di lavoro, sulla mera adesione alla decisione di primo grado, la quale, a sua volta, si è rifatta interamente alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13642/2011, il cui contenuto è del tutto inconferente con il caso di specie e, soprattutto, frutto di un macroscopico fraintendimento dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale vorrebbe impropriamente qualificare l’erogazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] a favore del contribuente come “attribuzione di un capitale” o “prestazione di capitale”, non contemplando, in questo modo, il dato reale rappresentato dal fatto che le prestazioni erogate dal [OSCURATO:PERSONA] sono e devono essere qualificate alla stregua di rendite o, comunque, di prestazioni periodiche/trattamenti pensionistici.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17, D.P.R. n. 917/1986, della L. 9 marzo 1989 n. 88 (ex art. 54), dell’art. 18 dello statuto del Fondo, della circolare n. 96 del 6 ottobre 1975, del D. Lgs. n. 124/1993, dell’art. 47, primo comma, lett. h-bis), TUIR, dell’art. 19 (già 17), comma secondo, TUIR, dell’Accordo del 10 dicembre 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le OO.SS.LL., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., rinviando acriticamente alla sentenza di primo grado (la quale, a sua volta, effettua un mero rinvio di adesione all’excursus normativo contenuto nella sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 13642/2011), non ha ritenuto che il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17, D.P.R. n. 917/1986, dell’art. 18 dello statuto del Fondo, della L. 9 marzo 1989 n. 88 (ex art. 54), dell’art. 47, primo comma, lett. h-bis), TUIR, dell’art. 19 (già 17), comma secondo, TUIR, dell’art. 52 (già 48), TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di prendere in considerazione i documenti allegati dal contribuente nell’istanza di rimborso e nel ricorso di primo grado avverso l’istanza stessa, finendo, così, per privare gli stessi documenti di qualsivoglia valore probatorio nonché di ufficialità.

2.1. I tre motivi sono infondati.

2.2. Il contribuente, ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1952 al 1993 e iscritto allo speciale fondo pensione della stessa, aveva versato il 7,75% delle proprie retribuzioni soggette a contribuzione a un fondo di previdenza complementare negoziato con la datrice di lavoro; tali contributi avevano prodotto la prestazione mediante il pagamento di capitale in sostituzione della rendita originaria, perché vi era stata la decisione dell’istituto di messa in liquidazione coattiva del fondo medesimo, dichiarato poi estinto in data 22 dicembre 2006, con la trasformazione della rendita in capitale.

Di qui la domanda di rimborso del contribuente per un importo pari alla differenza tra le imposte trattenute dal fondo pensioni e quelle dovute dal ricorrente in conseguenza del mancato abbattimento degli imponibili non effettuato dal fondo pensioni.

2.3. [OSCURATO:PERSONA], fino al 1954, ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA].

Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, dal 1° gennaio 1955, a seguito di decisione governativa di estendere l’iscrizione dei dipendenti della banca all’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass. 28/12/2016, n. 27079). [OSCURATO:PERSONA] pensione Comit, dunque, in quanto iscritto all’albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita dell’età pensionabile (in tal senso Cass. 27079 del 2016, cit.).

2.4. La questione attiene, dunque, alla verifica della natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare.

Infatti, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, «il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di comunicazione, e moltiplicando il risultato per 12».

Il comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevedeva che «le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1».

Pertanto, l’art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, disponeva che la tassazione separata si applicava ai redditi indicati nella successiva lettera A), quindi al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e alle indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

L’aliquota era, invece, determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 e ciò ai fini della “imposta sostitutiva”.

L’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevedeva, al comma 2, che «non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».

2.5. Questa Corte, con orientamento consolidato (Cass. 19/12/2019, n. 33828; Cass. 01/07/2020, n. 13353; Cass. 10/12/ 2020, n. 28125; Cass.26/05/2021, n.14571; Cass. 19/07/2022, n. 22673), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

2.6. Pertanto, la C.t.r. non è incorsa in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione allorquando ha argomentato la propria decisione di rigetto dell’appello – e quindi dell’istanza di rimborso – , in quanto, da un lato, la sentenza è conforme ai principi espressi univocamente da questa Corte e, dall’altro, nella medesima sentenza sono declinate compiutamente e chiaramente le ragioni a supporto dell’iter logico-argomentativo seguito.

2.7. I motivi di ricorso, nella parte in cui, in subordine, invocano la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., sono inammissibili e possono essere trattati congiuntamente.

Rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all’art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83, conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ.

Tale nuova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto, atteso che l’atto di appello è stato depositato in data 1° giugno 201 6 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

2.8. Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.

Quanto all’onere della prova contraria, il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 09/03/2022, n. 7724).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24079/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.97 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 1319/2017, depositata in data 15 marzo 2017. [OSCURATO:PERSONA] IRPEF-ALTRO 2006 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di rimborso, ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973, con riferimento alla ritenuta IRPEF applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno d’imposta 2006 e pari ad euro 14.376,50, in qualità di sostituto d’imposta. Sull’istanza di rimborso si formava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate. 2. Avverso il silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 22349/2015, rigettava il ricorso del contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 1319/2017, depositata in data 15 marzo 2017, rigettava l’appello del contribuente. 6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mera nota di costituzione al solo fine della partecipazione all’eventuale discussione orale. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17, D.P.R. n. 917/1986, del D. Lgs. n. 124/1993, dell’art. 18 dello statuto del Fondo, della circolare n. 96 del [OSCURATO:PERSONA] per il Personale della [OSCURATO:PERSONA] del 6 ottobre 1975, dell’art. 47, primo comma, lett. h-bis), TUIR, dell’art. 19 (già 17), comma secondo, TUIR, dell’art. 52 (già 48) TUIR, dell’art. 7, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fondato il proprio convincimento, per il rigetto della richiesta di deduzione dalla somma oggetto di liquidazione dei contributi (nel limite del 4%) versati dal contribuente al Fondo in costanza di rapporto di lavoro, sulla mera adesione alla decisione di primo grado, la quale, a sua volta, si è rifatta interamente alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13642/2011, il cui contenuto è del tutto inconferente con il caso di specie e, soprattutto, frutto di un macroscopico fraintendimento dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale vorrebbe impropriamente qualificare l’erogazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] a favore del contribuente come “attribuzione di un capitale” o “prestazione di capitale”, non contemplando, in questo modo, il dato reale rappresentato dal fatto che le prestazioni erogate dal [OSCURATO:PERSONA] sono e devono essere qualificate alla stregua di rendite o, comunque, di prestazioni periodiche/trattamenti pensionistici. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17, D.P.R. n. 917/1986, della L. 9 marzo 1989 n. 88 (ex art. 54), dell’art. 18 dello statuto del Fondo, della circolare n. 96 del 6 ottobre 1975, del D. Lgs. n. 124/1993, dell’art. 47, primo comma, lett. h-bis), TUIR, dell’art. 19 (già 17), comma secondo, TUIR, dell’Accordo del 10 dicembre 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le OO.SS.LL., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., rinviando acriticamente alla sentenza di primo grado (la quale, a sua volta, effettua un mero rinvio di adesione all’excursus normativo contenuto nella sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 13642/2011), non ha ritenuto che il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita nell’età pensionabile. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 c.c., dell’art. 17, D.P.R. n. 917/1986, dell’art. 18 dello statuto del Fondo, della L. 9 marzo 1989 n. 88 (ex art. 54), dell’art. 47, primo comma, lett. h-bis), TUIR, dell’art. 19 (già 17), comma secondo, TUIR, dell’art. 52 (già 48), TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di prendere in considerazione i documenti allegati dal contribuente nell’istanza di rimborso e nel ricorso di primo grado avverso l’istanza stessa, finendo, così, per privare gli stessi documenti di qualsivoglia valore probatorio nonché di ufficialità. 2.1. I tre motivi sono infondati. 2.2. Il contribuente, ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1952 al 1993 e iscritto allo speciale fondo pensione della stessa, aveva versato il 7,75% delle proprie retribuzioni soggette a contribuzione a un fondo di previdenza complementare negoziato con la datrice di lavoro; tali contributi avevano prodotto la prestazione mediante il pagamento di capitale in sostituzione della rendita originaria, perché vi era stata la decisione dell’istituto di messa in liquidazione coattiva del fondo medesimo, dichiarato poi estinto in data 22 dicembre 2006, con la trasformazione della rendita in capitale. Di qui la domanda di rimborso del contribuente per un importo pari alla differenza tra le imposte trattenute dal fondo pensioni e quelle dovute dal ricorrente in conseguenza del mancato abbattimento degli imponibili non effettuato dal fondo pensioni. 2.3. [OSCURATO:PERSONA], fino al 1954, ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, dal 1° gennaio 1955, a seguito di decisione governativa di estendere l’iscrizione dei dipendenti della banca all’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass. 28/12/2016, n. 27079). [OSCURATO:PERSONA] pensione Comit, dunque, in quanto iscritto all’albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita dell’età pensionabile (in tal senso Cass. 27079 del 2016, cit.). 2.4. La questione attiene, dunque, alla verifica della natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare. Infatti, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, «il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D. lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di comunicazione, e moltiplicando il risultato per 12». Il comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevedeva che «le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1». Pertanto, l’art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, disponeva che la tassazione separata si applicava ai redditi indicati nella successiva lettera A), quindi al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e alle indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente. L’aliquota era, invece, determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 e ciò ai fini della “imposta sostitutiva”. L’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevedeva, al comma 2, che «non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge». 2.5. Questa Corte, con orientamento consolidato (Cass. 19/12/2019, n. 33828; Cass. 01/07/2020, n. 13353; Cass. 10/12/ 2020, n. 28125; Cass.26/05/2021, n.14571; Cass. 19/07/2022, n. 22673), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge. 2.6. Pertanto, la C.t.r. non è incorsa in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione allorquando ha argomentato la propria decisione di rigetto dell’appello – e quindi dell’istanza di rimborso – , in quanto, da un lato, la sentenza è conforme ai principi espressi univocamente da questa Corte e, dall’altro, nella medesima sentenza sono declinate compiutamente e chiaramente le ragioni a supporto dell’iter logico-argomentativo seguito. 2.7. I motivi di ricorso, nella parte in cui, in subordine, invocano la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., sono inammissibili e possono essere trattati congiuntamente. Rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all’art. 348- ter, ultimo comma, c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83, conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ. Tale nuova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto, atteso che l’atto di appello è stato depositato in data 1° giugno 201 6 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. 2.8. Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. Quanto all’onere della prova contraria, il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 09/03/2022, n. 7724). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulter
Sentenza Cassazione n. 04698/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris