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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 40278/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, in relazione ai vizi motivazionali ex art. 606 letr e), cod. proc. pen., ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione sopra delineata giacché il giudice di merito si è pronunciato con argomentazioni prive di vizi logici (cfr. pagine 3-4 della sentenza impugnata, ove si rileva che in relazione al primo conto non vi è dubbio che all'atto di attivazione il ricorrente avesse fornito documento d'identità e telefono cellulare di cui non veniva mai denunciato lo smarrimento; mentre in relazione al secondo conto risulta che il ricorrente avesse consegnato il proprio documento d'identità al titolare del punto vendita); • rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 novembre 2025! Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla responsabilità del ricorrente è manifestamente infondato poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, in relazione ai vizi motivazionali ex art. 606 letr e), cod. proc. pen., ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione sopra delineata giacché il giudice di merito si è pronunciato con argomentazioni prive di vizi logici (cfr. pagine 3-4 della sentenza impugnata, ove si rileva che in relazione al primo conto non vi è dubbio che all'atto di attivazione il ricorrente avesse fornito documento d'identità e telefono cellulare di cui non veniva mai denunciato lo smarrimento; mentre in relazione al secondo conto risulta che il ricorrente avesse consegnato il proprio documento d'identità al titolare del punto vendita); • rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025! Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40278/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris