CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 31 maggio 2022, in riforma della pronuncia emessa dal G.U.P. del Tribunale di Palmi in data 21 gennaio 2014, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi A) (art. 110, 56,81, cpv., 628, commi 1 e 3, n. 3 bis, cod. pen. e art. 61, n. 5, cod. pen.) e B) (artt. 110, 635, 61, n. 5, cod. pen.), ha dichiarato non doversi procedere in relazione al capo B) per essere il reato estinto per prescrizione, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina aggravata in luogo della tentata violenza privata, è manifestamente infondato in quanto la lettura della pronuncia impugnata dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti, sicché le censure dedotte si traducono in argomentazioni volte a prospettare una rivalutazione ed una alternativa lettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Anzitutto, la Corte territoriale logicamente ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina sulla scorta della lettura unitaria di plurimi elementi indiziari, connotati da gravità, precisione e concordanza, in particolare facendo riferimento alle modalità di commissione del fatto ed alla circostanza che l'azione era posta in essere da tre soggetti con volto travisato ed in orario notturno (in quanto circostanze di tempo e luogo tipiche della commissione del delitto di rapina), ai due precedenti tentativi di fare ingresso nell'abitazione delle persone offese con le medesime modalità d'azione, alla circostanza che nel medesimo arco temporale e nelle zone limitrofe all'abitazione delle parti offese vi erano stati tentativi di rapina posti in essere con analogo modus operandi (pagg. 12 e 13 della pronuncia impugnata). Peraltro, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, non può considerarsi decisiva la valutazione giuridica operata in ordine al medesimo fatto da parte di altro giudice, come avvenuto nel caso di specie nel procedimento penale a carico dei correi. In tal senso, deve rilevarsi come le sentenze di merito pronunciate all'esito dei predetti giudizi, ritualmente prodotte dalla difesa dell'imputato, confluiscono nel materiale probatorio in atti e pertanto devono ritenersi oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice di merito, che non risulta vincolato dalle statuizioni ivi contenute in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen