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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 21010/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/08/2022 del TRIBUNALE di TORINOrdato avviso alle pjJ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, assertivamente prospettando una carenza di motivazione in punto di adeguamento della pena alla gravità del reato, senza tener conto del fatto che la sentenza che recepisce l'accordo intervenuto fra le parti deve essere succintamente motivata e che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.,103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), con la conseguente indeducibilità di vizi di altra natura.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/08/2022 del TRIBUNALE di TORINOrdato avviso alle pjJ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità di formulazione, assertivamente prospettando una carenza di motivazione in punto di adeguamento della pena alla gravità del reato, senza tener conto del fatto che la sentenza che recepisce l'accordo intervenuto fra le parti deve essere succintamente motivata e che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.,103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), con la conseguente indeducibilità di vizi di altra natura. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21010/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris