CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16386/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29296-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso la sentenza n. 173/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. contro l'avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato il reddito della società e dei soci illimitatamente responsabili in relazione all'anno di imposta 2006. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che nel caso di specie non si potesse utilizzare il metodo induttivo per la rideterminazione del reddito societario, mentre la [OSCURATO:PERSONA] affermava che quando l'amministrazione procede alla rideterminazione del reddito parziale può ricorrere a qualsiasi metodo di accertamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non si è costituita. Lamenta la ricorrente il vizio di nullità della sentenza in quanto pronunziata in assenza di contraddittorio tra gli altri soci e la società di persone. Il ricorso è fondato. Il giudizio relativo al preteso reddito accertato nei confronti della società di persone unitamente ai redditi dei soci determina la necessità che il relativo giudizio si svolga contestualmente nei confronti della società e del socio (cfr. Cass. S.U. n. 14815 del 2008 e Cass. n. 27603 del 2018, ove si è affermato che in materia tributaria, l'unitarietà Ric. 2019 n. 29296 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado). D'altra parte non ricorrono nel caso di specie le condizioni previste da questa Corte per non rimettere la causa al primo giudice che ricorrono solo quando in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione (cfr. Cass. n. Cass. n. 6073 del 2022, secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni Ric. 2019 n. 29296 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- adottate da tali giudici): infatti dalla lettura della sentenza e del ricorso non emergono i necessari riferimenti allo stato dell'eventuale procedimento a carico del socio. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata dichiarando la nullità dell'intero giudizio, con restituzione degli atti alla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona perché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e decida in merito alle spese anche per il presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell'intero giudizio con restituzione degli atti alla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona perché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e decida in merito alle spese anche per il presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 202 , [OSCURATO:PERSONA] ,M32pc1\ DEPOMATO I