Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25089/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROGLIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso con l'unico motivo articolato, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], per il reato di lesione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rogliano, deducendo l'erronea applicazione della legge penale - pur riferendosi alla violazione dell'art. 192 del codice di rito - e vizio argomentativo per mancanza (per alcuni aspetti) e illogicità (per altri aspetti) della motivazione, è inammissibile sotto diversi profili.

I rilievi in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di apprezzamento di quelle di altri testi sono unicamente diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie - sconfinando anche nella deduzione del travisamento del fatto - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), laddove peraltro lo stesso ricorrente indica il vizio di motivazione in termini di illogicità (non manifesta).

Nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità - è il caso di rammentare - deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante.

Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare, come già sopra esposto, coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROGLIANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso con l'unico motivo articolato, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], per il reato di lesione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contenuta nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rogliano, deducendo l'erronea applicazione della legge penale - pur riferendosi alla violazione dell'art. 192 del codice di rito - e vizio argomentativo per mancanza (per alcuni aspetti) e illogicità (per altri aspetti) della motivazione, è inammissibile sotto diversi profili. I rilievi in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di apprezzamento di quelle di altri testi sono unicamente diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie - sconfinando anche nella deduzione del travisamento del fatto - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), laddove peraltro lo stesso ricorrente indica il vizio di motivazione in termini di illogicità (non manifesta). Nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità - è il caso di rammentare - deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito dal ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell'esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare, come già sopra esposto, coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 25089/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris