CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 22264/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26614/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1835/2020 depositata il 30/09/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] , e considerate le conclusioni conformi del PG presente all’udienza. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata in data 30.9.2020, non notificata, che in accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva riformato la sentenza di primo grado e condannato la ricorrente a pagare l’importo di € 56.439,37 alla controparte, con rigetto delle domande riconvenzionali proposte e con regolamentazione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso. Fissata pubblica udienza per la discussione del ricorso al 3.7.2025, prima del suo svolgimento la ricorrente ha depositato nel PCT atto di rinuncia, accettato dalla controricorrente che ha aderito anche alla richiesta di nulla disporre in ordine alle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] L’atto di rinuncia, sottoscritto dai difensori della parte ricorrente muniti dei relativi poteri come da procura speciale per il giudizio di legittimità, è stato depositato il 13.6 .2025 ed è stato accettato con atto depositato in pari data, sottoscritto dai difensori della società controricorrente a loro volta muniti dei relativi poteri in base alla procura per il presente giudizio, prima della data dell’udienzafissata per la decisione del ricorso; sono stati pertanto rispettati sia il disposto dell’art.390 co 2 c.p.c.,sia il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA] ITs.r.l. ha aderito alla rinuncia anche in ordine al la proposta compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essere conseguentemente disposto. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, -dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia, ex art.390-391 c.p.c.; -nulla sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Rom