CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10488/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MACEDONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Lecco; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 ottobre 2025, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze proposte appaiono e inammissibili in quanto eccepiscono l’erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., nella determinazione della pena; che, in base all’ art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235); che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/0