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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 31485/2022

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nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di guida senza patente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada (commesso il 2.10.2018).

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi di ricorso con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena; rigetto nel resto.

4. Il ricorso è fondato.

Coglie nel segno il ricorrente, là dove sostiene che il Tribunale non ha fornito alcuna risposta in ordine alle richieste difensive di applicazione, nel caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. o, in alternativa, di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, punti in nessun modo trattati dalla sentenza impugnata.

In particolare, quanto all'art. 131-bis cod. pen. manca una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio, secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 — 01).

Quanto all'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha del tutto omesso di effettuare il giudizio prognostico di cui all'art. 163 cod. pen.

CT L /t c".2-1 /' 1111 t

5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata 'tìrtgi art. 131-bis cod. /L_ A pen. e \sós—Pensione condizionale della pena c n rinvio, per nuovo giudizio sui o punti indicati, al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. o, in alternativa, del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, al Tribunale di Catania.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di guida senza patente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada (commesso il 2.10.2018). 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, articolando due motivi di ricorso con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena; rigetto nel resto. 4. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno il ricorrente, là dove sostiene che il Tribunale non ha fornito alcuna risposta in ordine alle richieste difensive di applicazione, nel caso di specie, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. o, in alternativa, di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, punti in nessun modo trattati dalla sentenza impugnata. In particolare, quanto all'art. 131-bis cod. pen. manca una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio, secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 — 01). Quanto all'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha del tutto omesso di effettuare il giudizio prognostico di cui all'art. 163 cod. pen. CT L /t c".2-1 /' 1111 t 5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata 'tìrtgi art. 131-bis cod. /L_ A pen. e \sós—Pensione condizionale della pena c n rinvio, per nuovo giudizio sui o punti indicati, al Tribunale di Catania. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. o, in alternativa, del beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, al Tribunale di Catania. Così deciso il 9 giugno 2022 Il
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