CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe RUBLA 3URGER ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. e alla determinazione della pena, compreso l'aumento disposto a titolo di continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. Il ricorrente ha reiterato le stesse doglianze già sollevate dinanzi alla Corte d'appello e da questa disattese con argomentazioni immuni da vizi. 2.1 Nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., la Corte territoriale ha preso in considerazione il valore complessivo dei beni ricettati (12 bracciali, 33 orecchini, 10 collane e girocolli, 6 anelli, 4 orologi, 1 pendente, 2 spille, 2 rosari). In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. cod. pen., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). 2.2 Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha affermato che la pena base, determinata dal primo giudice, era di poco superiore al minimo edittale, in considerazione dell'elevato numero dei gioielli preziosi rinvenuti e della presenza di strumenti atti allo scasso, oltre che delle circostanze che avevano portato al ritrovamento degli oggetti (controllo dell'imputato in una zona in cui erano stati perpetrati ripetuti furti in abitazione, al quale egli si era inutilmente opposto con condotta di resistenza fisica). Su tale pena il giudice di primo grado aveva infine calcolato un aumento di mesi quattro di reclusione ed euro 60,00 di multa per la continuazione con il reato di resistenza: aumento che la Corte territoriale ha ritenuto congruo, avuto riguardo alla pericolosità della condotta posta in essere con la violenta resistenza, opposta al controllo degli operanti. Giova ricordare al riguardo che questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità del reato e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.-616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.IM. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]