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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2022

Cassazione n. 13429/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 12 dicembre 2019, la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verbania del 27 aprile 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], ridotto l'importo della provvisionale, confermando nel resto.A

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, quanto all'identificazione dell'imputato, erroneamente riferita alle dichiarazioni del teste Tapparo che si era, invece, limitato ad acquisire il filmato e non dispiegando i descritti tatuaggi alcuna funzione univocamente identificativa.

2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento all'impossibilità di pervenire all'identificazione nell'imputato dell'autore dei fatti attraverso la visione del filmato acquisito, essendo rimasta non confutata dalla Corte territoriale la specifica censura svolta sul punto con il gravame, finalizzata a rilevare la scarsa qualità delle immagini, tale da non consentire l'evidenza di tatuaggi.

2.3. Con il terzo motivo, la stessa deduzione è svolta in relazione alla omessa disamina degli elementi identificativi, avendo la Corte d'appello declinato un mero elenco di dati, che non esprimono la valutazione critica degli elementi indiziari, rendendo l'iter giustificativo della sentenza impugnata meramente apparente.

2.4. Con il quarto motivo, di deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale eluso la doverosa verifica della portata dimostrativa degli indizi, singolarmente riguardati, optando per una valutazione complessiva, in violazione del protocollo valutativo delineato dalla legge.

2.5. Con il quinto motivo, si deduce travisamento della prova sia in relazione all'esame del video che della deposizione della teste Fontanella, non risultando dalle immagini, né dalle dichiarazioni orali, chi avesse assunto l'iniziativa offensiva.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 12 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con nota tempestivamente depositata, la parte civile ha rassegnato le conclusioni e prodotto nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Alla disamina dei motivi, tutti articolati sub specie di vizio della motivazione, va premesso come, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non siano mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Va, altresì, ribadito come il vizio di motivazione - nei casi in cui sia stato ritualmente introdotto - implica i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

2. Nel quadro così delineato, tutti i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2.1. I primi quattro motivi, con i quali si deduce vizio della motivazione in riferimento all'identificazione dell'imputato, sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge e sono, comunque, manifestamente infondati.

2.1.1. Dalle conformi sentenze di merito, risulta che all'attribuzione dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] - sconosciuto alla persona offesa - si è pervenuti alla stregua di plurimi elementi identificativi, segnatamente indicati: nell'accertamento della titolarità della Peugeot 207, targata [OSCURATO:TARGA], dalla quale l'agente fu visto scendere e che risultò nella disponibilità del Giglio nell'immediatezza della identificazione; nella presenza di vistosi tatuaggi tribali sul capo dell'agente, descritti dalla persona offesa e visibili nel filmato registrato da un impianto di videosorveglianza posto a servizio di un esercizio commerciale sito sui luoghi dell'aggressione; dalla identificazione operata dal teste Tapparo che, alla stregua della descrizione del tipo di tatuaggio resa dalla persona offesa, riconobbe nell'imputato - dallo stesso conosciuto quale frequentatore della palestra presso cui il medesimo Tapparo era iscritto - l'ignoto aggressore.Siffatti plurimi elementi identificativi sono stati criticati, nel ricorso, deducendo il travisamento della prova, per avere la Corte d'appello ricondotto il riconoscimento del Tapparo non già alle descrizione della persona offesa, come dal medesimo dichiarato in sede di esame, bensì alla visione del filmato, del quale si contesta, altresì, la qualità, e, in generale, per avere il giudice del merito trascurato decisivi elementi a discarico, prospettati con l'appello e rimasti, asseritamente., ignorati.

2.1.2. Quanto al primo motivo, va rilevato come il travisamento della prova si identifichi nell'introduzione, nella motivazione, di una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567); ed il ricorrente, sul punto, evidenzia come la sentenza impugnata abbia attribuito al Tapparo, capitano dei carabinieri, l'acquisizione del filmato - in luogo dell'affermazione della personale e pregressa conoscenza dell'imputato, che il ricorrente non contesta - omettendo di considerare come, effettivamente, il filmato sia stato acquisito nel corso delle investigazioni dalla polizia giudiziaria, e che il punto delle sentenza che la difesa contesta («avvenuta individuazione della sua persona sulla scorta del filmato acquisito ad opera in un soggetto - cap.

Tapparo...») non evidenzia alcuna informazione inesistente, tale da disarticolare l'iter giustificativo della sentenza impugnata, assumendo lo stesso ricorrente che l'identificazione del Tapparo è stata resa nel corso dell'esame.

Per altro verso, va qui ribadito che l'individuazione di un soggetto costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali di valutazione della stessa; e l'attendibilità del Tapparo è stata contestata attraverso la deduzione, svolta nel secondo motivo, della scarsa qualità delle immagini videoriprese, tali da non consentire la percezione del tipo di tatuaggio che l'ignoto aggressore evidenziava, in tal modo prospettando una rivalutazione della prova documentale - che, invece, lo stesso ricorrente non contesta nel quinto motivo - non consentita in sede di legittimità.

Il rilievo è, peraltro, del tutto generico, laddove non si confronta con la specifica descrizione, resa della persona offesa, di un tatuaggio tribale a "punta di diamante", impresso sul capo dell'aggressore, effettivamente rilevato sul proprietario dell'auto identificata nell'immediatezza e che il ricorrente non contesta di possedere, limitandosi ad invocare, del tutto assertivamente, l'inidoneità selettiva della descrizione resa, tacendo sul tipo di tatuaggio dal medesimo indossato.2.1.3.

Nel resto, il terzo ed il quarto motivo si limitano a criticare la valutazione degli indizi e la violazione della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», senza confrontarsi con l'apprezzamento globale (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605), reso nella sentenza impugnata, dei plurimi ed unidirezionali elementi identificativi, taluni (la proprietà e la disponibilità dell'auto condotta dall'agente nell'occorso) del tutto ignorati, ed invece rispondenti ai postulati di gravità e precisione imposti dalla legge (ex multis Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414) e tali da escludere ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali.

Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), postulando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

2.2. E', per gli stessi motivi, inammissibile il quinto motivo, con il quale si deduce il travisamento della prova in riferimento alla dinamica dei fatti, come rappresentati dal video in atti e come riferiti dalla teste Fontanella.

2.2.1. Sul punto, va innanzitutto rilevato come - a differenza dell'identificazione del ricorrente, ricostruita per via indiziaria, non risultando l'agente già conosciuto da alcuna delle fonti informative - il delitto di lesioni è stato probatoriamente dimostrato attraverso le dichiarazioni della persona offesa e le ulteriori fonti di prova. [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, affermato di essere stato aggradito dall'ignoto conducente della Peugeot, al quale aveva contestato un'infrazione, rovinando, a terra e di essere stato, così, successivamente colpito; e tale seconda sequenza dell'azione è stata ricostruita attraverso le immagini acquisite e le deposizioni dei testi, sopraggiunti all'esordio dell'azione.

Mentre l'identificazione del Giglio ha, pertanto, costituito un fatto ignoto, dimostrato attraverso convergenti ed unidirezionali elementi indiziari, l'aggressione di questi è, invece, un fatto storico, direttamente accertato.

Ed invero va qui ribadito come, in tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare; nei predetti termini, la differenza tra indizio e prova non è data dalla tipologia del mezzo impiegato, ma dal rapporto tra mezzo dimostrativo e risultato probatorio.

Sicchè anche la testimonianza, avendo riguardo al suo concreto contenuto, può introdurre sia una prova piena sia un indizio (V.

Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi, Rv. 259551).

2.2.2. Nel caso in esame, alla deposizione della persona offesa deve riconoscersi valenza di prova quanto agli elementi costitutivi del reato, mentre la stessa - in relazione al fatto ignoto dell'identificazione dell'agente - ha costituito un indizio che, convergendo con gli ulteriori elementi (evidenza di un tatuaggio dalla grafica selettiva; possesso dell'auto che, peraltro, aveva dato luogo all'aggressione; videoripresa della sequenza finale del pestaggio; testimonianze confermative della lite), ha concorso alla identificazione dell'agente.

2.2.3. Nel quadro così delineato, oltre all'impropria evocazione del vizio di travisamento - nei termini già illustrati al § 2.1.2- il ricorrente finisce per introdurre una inammissibile rivalutazione delle prove (per tutte Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e non si confronta con l'iter argomentativo reso nelle conformi sentenze di merito, rappresentato secondo cadenze che non evidenziano margini di irragionevolezza.

L'esordio dell'aggressione è stato, invero, ricostruito alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è messa in discussione con il ricorso, e tanto le immagini videoregistrate, che la deposizione della teste Fontanella hanno restituito - come esplicitamente enunciato nella sentenza impugnata - la conseguente colluttazione, in tal modo presidiando, attraverso la documentazione della fase successiva all'iniziale ed unilaterale condotta, l'evoluzione della stessa.

Ne consegue come alcun travisamento o, comunque, alcun vulnus motivazionale deriva dall'apprezzamento di prove che si integrano con la deposizione testimoniale della parte civile, rappresentando, nel loro complesso, la compiuta ricostruzione dei segmenti in cui si è svolta l'azione.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 12 dicembre 2019, la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Verbania del 27 aprile 2018, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], ridotto l'importo della provvisionale, confermando nel resto.A 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, quanto all'identificazione dell'imputato, erroneamente riferita alle dichiarazioni del teste Tapparo che si era, invece, limitato ad acquisire il filmato e non dispiegando i descritti tatuaggi alcuna funzione univocamente identificativa. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento all'impossibilità di pervenire all'identificazione nell'imputato dell'autore dei fatti attraverso la visione del filmato acquisito, essendo rimasta non confutata dalla Corte territoriale la specifica censura svolta sul punto con il gravame, finalizzata a rilevare la scarsa qualità delle immagini, tale da non consentire l'evidenza di tatuaggi. 2.3. Con il terzo motivo, la stessa deduzione è svolta in relazione alla omessa disamina degli elementi identificativi, avendo la Corte d'appello declinato un mero elenco di dati, che non esprimono la valutazione critica degli elementi indiziari, rendendo l'iter giustificativo della sentenza impugnata meramente apparente. 2.4. Con il quarto motivo, di deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale eluso la doverosa verifica della portata dimostrativa degli indizi, singolarmente riguardati, optando per una valutazione complessiva, in violazione del protocollo valutativo delineato dalla legge. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce travisamento della prova sia in relazione all'esame del video che della deposizione della teste Fontanella, non risultando dalle immagini, né dalle dichiarazioni orali, chi avesse assunto l'iniziativa offensiva. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 12 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con nota tempestivamente depositata, la parte civile ha rassegnato le conclusioni e prodotto nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Alla disamina dei motivi, tutti articolati sub specie di vizio della motivazione, va premesso come, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non siano mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Va, altresì, ribadito come il vizio di motivazione - nei casi in cui sia stato ritualmente introdotto - implica i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 2. Nel quadro così delineato, tutti i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2.1. I primi quattro motivi, con i quali si deduce vizio della motivazione in riferimento all'identificazione dell'imputato, sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge e sono, comunque, manifestamente infondati. 2.1.1. Dalle conformi sentenze di merito, risulta che all'attribuzione dell'aggressione a [OSCURATO:PERSONA] - sconosciuto alla persona offesa - si è pervenuti alla stregua di plurimi elementi identificativi, segnatamente indicati: nell'accertamento della titolarità della Peugeot 207, targata [OSCURATO:TARGA], dalla quale l'agente fu visto scendere e che risultò nella disponibilità del Giglio nell'immediatezza della identificazione; nella presenza di vistosi tatuaggi tribali sul capo dell'agente, descritti dalla persona offesa e visibili nel filmato registrato da un impianto di videosorveglianza posto a servizio di un esercizio commerciale sito sui luoghi dell'aggressione; dalla identificazione operata dal teste Tapparo che, alla stregua della descrizione del tipo di tatuaggio resa dalla persona offesa, riconobbe nell'imputato - dallo stesso conosciuto quale frequentatore della palestra presso cui il medesimo Tapparo era iscritto - l'ignoto aggressore.Siffatti plurimi elementi identificativi sono stati criticati, nel ricorso, deducendo il travisamento della prova, per avere la Corte d'appello ricondotto il riconoscimento del Tapparo non già alle descrizione della persona offesa, come dal medesimo dichiarato in sede di esame, bensì alla visione del filmato, del quale si contesta, altresì, la qualità, e, in generale, per avere il giudice del merito trascurato decisivi elementi a discarico, prospettati con l'appello e rimasti, asseritamente., ignorati. 2.1.2. Quanto al primo motivo, va rilevato come il travisamento della prova si identifichi nell'introduzione, nella motivazione, di una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567); ed il ricorrente, sul punto, evidenzia come la sentenza impugnata abbia attribuito al Tapparo, capitano dei carabinieri, l'acquisizione del filmato - in luogo dell'affermazione della personale e pregressa conoscenza dell'imputato, che il ricorrente non contesta - omettendo di considerare come, effettivamente, il filmato sia stato acquisito nel corso delle investigazioni dalla polizia giudiziaria, e che il punto delle sentenza che la difesa contesta («avvenuta individuazione della sua persona sulla scorta del filmato acquisito ad opera in un soggetto - cap. Tapparo...») non evidenzia alcuna informazione inesistente, tale da disarticolare l'iter giustificativo della sentenza impugnata, assumendo lo stesso ricorrente che l'identificazione del Tapparo è stata resa nel corso dell'esame. Per altro verso, va qui ribadito che l'individuazione di un soggetto costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali di valutazione della stessa; e l'attendibilità del Tapparo è stata contestata attraverso la deduzione, svolta nel secondo motivo, della scarsa qualità delle immagini videoriprese, tali da non consentire la percezione del tipo di tatuaggio che l'ignoto aggressore evidenziava, in tal modo prospettando una rivalutazione della prova documentale - che, invece, lo stesso ricorrente non contesta nel quinto motivo - non consentita in sede di legittimità. Il rilievo è, peraltro, del tutto generico, laddove non si confronta con la specifica descrizione, resa della persona offesa, di un tatuaggio tribale a "punta di diamante", impresso sul capo dell'aggressore, effettivamente rilevato sul proprietario dell'auto identificata nell'immediatezza e che il ricorrente non contesta di possedere, limitandosi ad invocare, del tutto assertivamente, l'inidoneità selettiva della descrizione resa, tacendo sul tipo di tatuaggio dal medesimo indossato.2.1.3. Nel resto, il terzo ed il quarto motivo si limitano a criticare la valutazione degli indizi e la violazione della regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», senza confrontarsi con l'apprezzamento globale (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605), reso nella sentenza impugnata, dei plurimi ed unidirezionali elementi identificativi, taluni (la proprietà e la disponibilità dell'auto condotta dall'agente nell'occorso) del tutto ignorati, ed invece rispondenti ai postulati di gravità e precisione imposti dalla legge (ex multis Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414) e tali da escludere ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali. Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo della sentenza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), postulando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2.2. E', per gli stessi motivi, inammissibile il quinto motivo, con il quale si deduce il travisamento della prova in riferimento alla dinamica dei fatti, come rappresentati dal video in atti e come riferiti dalla teste Fontanella. 2.2.1. Sul punto, va innanzitutto rilevato come - a differenza dell'identificazione del ricorrente, ricostruita per via indiziaria, non risultando l'agente già conosciuto da alcuna delle fonti informative - il delitto di lesioni è stato probatoriamente dimostrato attraverso le dichiarazioni della persona offesa e le ulteriori fonti di prova. [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, affermato di essere stato aggradito dall'ignoto conducente della Peugeot, al quale aveva contestato un'infrazione, rovinando, a terra e di essere stato, così, successivamente colpito; e tale seconda sequenza dell'azione è stata ricostruita attraverso le immagini acquisite e le deposizioni dei testi, sopraggiunti all'esordio dell'azione. Mentre l'identificazione del Giglio ha, pertanto, costituito un fatto ignoto, dimostrato attraverso convergenti ed unidirezionali elementi indiziari, l'aggressione di questi è, invece, un fatto storico, direttamente accertato. Ed invero va qui ribadito come, in tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare; nei predetti termini, la differenza tra indizio e prova non è data dalla tipologia del mezzo impiegato, ma dal rapporto tra mezzo dimostrativo e risultato probatorio. Sicchè anche la testimonianza, avendo riguardo al suo concreto contenuto, può introdurre sia una prova piena sia un indizio (V. Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi, Rv. 259551). 2.2.2. Nel caso in esame, alla deposizione della persona offesa deve riconoscersi valenza di prova quanto agli elementi costitutivi del reato, mentre la stessa - in relazione al fatto ignoto dell'identificazione dell'agente - ha costituito un indizio che, convergendo con gli ulteriori elementi (evidenza di un tatuaggio dalla grafica selettiva; possesso dell'auto che, peraltro, aveva dato luogo all'aggressione; videoripresa della sequenza finale del pestaggio; testimonianze confermative della lite), ha concorso alla identificazione dell'agente. 2.2.3. Nel quadro così delineato, oltre all'impropria evocazione del vizio di travisamento - nei termini già illustrati al § 2.1.2- il ricorrente finisce per introdurre una inammissibile rivalutazione delle prove (per tutte Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e non si confronta con l'iter argomentativo reso nelle conformi sentenze di merito, rappresentato secondo cadenze che non evidenziano margini di irragionevolezza. L'esordio dell'aggressione è stato, invero, ricostruito alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è messa in discussione con il ricorso, e tanto le immagini videoregistrate, che la deposizione della teste Fontanella hanno restituito - come esplicitamente enunciato nella sentenza impugnata - la conseguente colluttazione, in tal modo presidiando, attraverso la documentazione della fase successiva all'iniziale ed unilaterale condotta, l'evoluzione della stessa. Ne consegue come alcun travisamento o, comunque, alcun vulnus motivazionale deriva dall'apprezzamento di prove che si integrano con la deposizione testimoniale della parte civile, rappresentando, nel loro complesso, la compiuta ricostruzione dei segmenti in cui si è svolta l'azione. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civi
Sentenza Cassazione n. 13429/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris