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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 39053/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio e in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) della rubrica (così come precedentemente riqualificati), rideterminando il complessivo trattamento sanzionatorio (relativo anche ai reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica) in anni uno e mesi cinque di reclusione; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta continuazione interna (al capo 1) ed esterna (con il capo 2) e l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati; - che il primo motivo è indeducibile in quanto oggetto del giudizio del rinvio era solo la responsabilità per i reati di cui ai capi 3) e 4) (per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione) e il trattamento sanzionatorio e, nel giudizio di rinvio, non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione (Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701); - che il secondo motivo è anch'esso indeducibile alla luce del giudicato formatosi in ordine alla sussistenza della responsabilità per i capi 1) e 2), conseguente alla dichiarazione d'inammissibilità, nel resto, dell'originario ricorso per cassazione e l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio e in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati a lui ascritti ai capi 3) e 4) della rubrica (così come precedentemente riqualificati), rideterminando il complessivo trattamento sanzionatorio (relativo anche ai reati di cui ai capi 1 e 2 della rubrica) in anni uno e mesi cinque di reclusione; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta continuazione interna (al capo 1) ed esterna (con il capo 2) e l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati; - che il primo motivo è indeducibile in quanto oggetto del giudizio del rinvio era solo la responsabilità per i reati di cui ai capi 3) e 4) (per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione) e il trattamento sanzionatorio e, nel giudizio di rinvio, non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione (Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701); - che il secondo motivo è anch'esso indeducibile alla luce del giudicato formatosi in ordine alla sussistenza della responsabilità per i capi 1) e 2), conseguente alla dichiarazione d'inammissibilità, nel resto, dell'originario ricorso per cassazione e l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore
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