CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente C.U. [OSCURATO:PERSONA] co. I guair DPR 115/02 sul ricorso n. 37237 - 2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ. dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Messina, alla via Camiciotti, n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sistina, n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza n. 3413 - 28.6/[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Palermo, udita la relazione della causa svolta all'udienza in camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi in parte inammissibile ed in parte infondato l'esperito ricorso, in subordine ed in ogni caso ne ha chiesto l'integrale rigetto; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega scritta, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina ("CO.RE.DI.") dei Notai per la Sicilia, con decisione in data 27.3.2018, a definizione, tra l'altro, del procedimento cautelare n. 1/2018, accoglieva la richiesta formulata dal presidente del Consiglio [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e disponeva la sospensione in via cautelare del notaio [OSCURATO:PERSONA] dall'esercizio delle funzioni notarili nei limiti di legge ovvero per il periodo di cinque anni giusta il disposto del 9° co. dell'art. 158 sexies della legge notarile (n. 89/1913). 2. Il notaio [OSCURATO:PERSONA] proponeva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] reclamo alla Corte d'Appello di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa si costituiva ed instava per il rigetto del reclamo.Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo concludeva per la conferma del provvedimento reclamato. 3. Con ordinanza n. 3413 dei 28.6/1.10.2019 la Corte d'Appello di Palermo rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese. Evidenziava, tra l'altro, la corte che doveva reputarsi incontestabile, in relazione al disposto dell'art. 158 sexies leg. not., la sussistenza e del fumus boni iuris e del periculum in mora. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. Il Procuratore Generale presso la Corte di Palermo non ha svolto difese. 5. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 158 octies della legge n. 89/1913. 7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 157 della legge n. 89/1913. 8. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 158 sexies della legge n. 89/1913.9. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 35 e 158 sexies della legge n. 89/1913. 10. Il ricorso è inammissibile. 11. Nel corpo del terzo motivo di ricorso si dà atto che la "CO.RE .DI., nel procedimento di merito successivo a quello cautelare, sulla base dei medesimi fatti, [ha] inflitto una sanzione meno afflittiva (tre mesi più tre mesi di sospensione), rispetto a quanto originariamente previsto con il provvedimento cautelare reclamato" (così ricorso, pag. 15). Nell'ordinanza impugnata, al contempo, si dà atto che, "secondo quanto dedotto in modo incontestato dal resistente, nel caso in esame l'effettiva incompatibilità con l'esercizio della funzione notarile dei comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] è già stata da ultimo riconosciuta dalla stessa CO.RE.DI. Sicilia nel corso del procedimento disciplinare di merito che si è svolto con riguardo ai medesimi fatti contestati al professionista incolpato in sede cautelare e si è concluso con la sospensione del medesimo dall'esercizio della funzione notarile per il periodo di complessivi sei mesi" (così ordinanza impugnata, pag. 8). Segnatamente la sospensione disciplinare di merito per la durata complessiva di sei mesi, per i medesimi fatti sottesi alla sospensione cautelare oggetto del presente ricorso per cassazione, è stata disposta nell'ambito del procedimento disciplinare n. 5/2018 con provvedimento del 17.7.2018 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 8. Cfr. al riguardo, altresì, controricorso, pagg. 10 e 29. A pag. 29, in particolare, si riferisce che la Corte d'Appello di Palermo, con provvedimento dei 28/29.11.2019, a fronte della sospensione per complessivi sei mesi disposta in esito al procedimento di merito, ha statuito che la sospensione cautelare de qua agitur, in origine disposta per la durata di cinque anni, avesse durata pari a sei mesi dall'inizio della sua esecuzione). 12. Ebbene, il ricorrente non ha alcun interesse alla proposizione del presente ricorso per cassazione. 13. Questa Corte spiega che il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; cosicché - soggiunge questa Corte - deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 3.9.2005, n. 17745). 14. In questi termini ed alla luce dei rilievi "in fatto" dapprima premessi il ricorrente non ha alcuna possibilità di conseguire mercé l'esperito ricorso per cassazione un qualsivoglia risultato utile e giuridicamente apprezzabile. 15. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio. La condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio appieno si giustifica. Difatti, il ricorso è stato avviato per la notifica a mezzo del servizio postale in data 2.12.2019, successivamente non solo al deposito del provvedimento che ha disposto la sospensione di merito per la durata complessiva di sei mesi ma pur al deposito del provvedimento dei 28/29.11.2019 della Corte d'Appello di Palermo menzionato a pagina 29 del controricorso e di cui in precedenza si è fatto cenno. La liquidazione delle spese segue come da dispositivo. 16. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, Consiglio [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2021. Il consiglire1 e