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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44121/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso generico in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. e artt. 582/585 cod. pen. ineccepibilmente affermata in relazione alla violenta aggressione posta in essere dal ricorrente sceso dalla ambulanza sulla quale era stato fatto salire dagli agenti a seguito della segnalazione del suo stato di ubriachezza in pubblica via e, quanto alle lesioni, dalla dinamica dei fatti e dalla documentazione sanitaria a riprova delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29.9.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso generico in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. e artt. 582/585 cod. pen. ineccepibilmente affermata in relazione alla violenta aggressione posta in essere dal ricorrente sceso dalla ambulanza sulla quale era stato fatto salire dagli agenti a seguito della segnalazione del suo stato di ubriachezza in pubblica via e, quanto alle lesioni, dalla dinamica dei fatti e dalla documentazione sanitaria a riprova delle stesse; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.2023
Sentenza Cassazione n. 44121/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris