CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 36546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2021 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 7 febbraio 2019 del Tribunale di Avellino, con la quale lo stesso, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 635, comma 2, cod. pen. (capo A) e 137 d.lgs. 152/2006 (capo B), ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo A perché il fatto non costituisce reato e ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui al capo B in euro 600,00 di ammenda, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l'omessa comunicazione al proprio difensore delle conclusioni scritte del pubblico ministero, benché il giudizio fosse stato trattato nella forma cosiddetta cartolare consentita dalla disciplina emergenziale di cui al d.l. n. 149 del 2020, con la conseguente nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per la violazione delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, come affermato nella sentenza n. 20885 del 2021. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sue richieste scritte per il rigetto del ricorso, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo, vale a dire nella prima occasione utile offerta dal procedimento, secondo quanto prevede l'articolo 182, comma 2, cod. proc. pen. (si richiama la sentenza di questa Corte n. 10216 del 2022). Nel caso in esame l'eccezione di nullità conseguente alla omessa comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero, sollevata per la prima volta mediante il ricorso per cassazione, risulterebbe tardiva, in quanto avrebbe potuto essere fatta valere mediante la presentazione delle conclusioni scritte da parte del difensore dell'imputato, che possono essere rassegnate pur quando il pubblico ministero ometta di formulare le proprie (si richiama la sentenza di questa Corte n. 26459 del 2021).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata non risulta, come invece solamente affermato dall'imputato, che non ha neppure provveduto ad allegare al ricorso copia del verbale d'udienza del giudizio di appello (né delle conclusioni scritte del pubblico ministero di cui lamenta la mancata comunicazione), come pure sarebbe stato suo onere per assolvere all'obbligo di specificità del ricorso di cui all'art. 581 cod. proc. pen., che il giudizio di secondo grado si sia svolto nella forma cosiddetta cartolare ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, posto che dalla sentenza risulta che l'imputato era assente e il pubblico ministero, presente, ha concluso come da verbale. Benché, infatti, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, di cui il ricorrente ha allegato copia al proprio ricorso, fosse contenuto l'avviso che il procedimento sarebbe stato trattato con le modalità di cui all'art. 23 d.l. 149 del 2020, con la specificazione che si trattava di giudizio abbreviato, dal verbale dell'udienza di tale giudizio, cui questa Corte ha accesso (in ragione della natura processuale della censura formulata con il ricorso, in relazione alla quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, F., Rv. 273525), risulta che l'imputato era assente e il suo difensore non comparso (senza che vi fosse necessità di sostituirlo, in ragione del rito camerale adottato), mentre il pubblico ministero, presente, aveva concluso in udienza; neppure risulta il deposito delle conclusioni scritte del pubblico ministero, della cui mancata comunicazione il ricorrente si duole. Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente a proposito della mancata comunicazione delle conclusioni scritte del pubblico ministero, che, in realtà, ha concluso oralmente in udienza, secondo le forme ordinarie, né il ricorrente ha specificato alcunché a proposito del rito seguito (cartolare od ordinario) e dell'effettivo deposito di dette conclusioni. Può aggiungersi, in ogni caso, che i rilievi del ricorrente, sollevati per la prima volta con il ricorso per cassazione, sarebbero comunque tardivi, in quanto avrebbero potuto essere fatti valere mediante le conclusioni scritte, come chiarito nella sentenza n. 101216 del 2022 (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048), secondo cui la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale - a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (nel medesimo senso già Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza della censura alla quale è stato affidato. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de