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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06429/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la ritenuta aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R n. 309/90 è indeducibile in sede di legittimità in quanto la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancata motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca dell'ingente somma di denaro rivenuta nella disponibilità del ricorrente (euro 4.250), dà conto delle ragioni dell'ablazione con pertinente riferimento al rinvenimento e sequestro della consistente quantità di sostanza stupefacente e all'occultamento del denaro in luoghi solitamente non deputati alla loro deposito, oltre che al taglio medio delle banconote rinvenute, così rappresentando come detto importo fosse provento dell'attività illecita contestata e, pertanto, soggetto a confisca ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit.; osservato che il motivo si presenta anche generico nella parte in cui il ricorrente censura la mancata risposta in ordine alle memorie presentate in sede di giudizio tali da giustificare la legittima provenienza del denaro, senza però evidenziare ed allegare le stesse asseritamente decisive ma non note al Collegio al fine di poter autonomamente accertare ed apprezzare la fondatezza della ragione posta a fondamento della censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ROVERETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la ritenuta aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R n. 309/90 è indeducibile in sede di legittimità in quanto la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo il ricorso ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la mancata motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca dell'ingente somma di denaro rivenuta nella disponibilità del ricorrente (euro 4.250), dà conto delle ragioni dell'ablazione con pertinente riferimento al rinvenimento e sequestro della consistente quantità di sostanza stupefacente e all'occultamento del denaro in luoghi solitamente non deputati alla loro deposito, oltre che al taglio medio delle banconote rinvenute, così rappresentando come detto importo fosse provento dell'attività illecita contestata e, pertanto, soggetto a confisca ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit.; osservato che il motivo si presenta anche generico nella parte in cui il ricorrente censura la mancata risposta in ordine alle memorie presentate in sede di giudizio tali da giustificare la legittima provenienza del denaro, senza però evidenziare ed allegare le stesse asseritamente decisive ma non note al Collegio al fine di poter autonomamente accertare ed apprezzare la fondatezza della ragione posta a fondamento della censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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