CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22408/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria sopravvenuta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'aggravamento della pena per effetto dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. al reato di cui al capo 2), non avendo il giudice indicato il singolo aumento effettuato per l'aggravante de qua, è manifestamente infondato poiché, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo (come è avvenuto nel caso di specie, considerando la cornice edittale dell'art. 629 cod. pen. e la misura dell'aumento astrattamente applicabile per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.), è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto); considerato che la doglianza relativa all'omessa riduzione della pena detentiva per il reato-satellite di cui al capo 4) è manifestamente infondata poiché il giudice di appello ha rideterminato l'aumento per continuazione dell'anzidetto reato- satellite riducendo la multa da euro cinquecento ad euro duecento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), non essendo egli tenuto ad una corrispondente riduzione anche della pena detentiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso