CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 26213/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ca udienza alla presenza delleparti a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc.pen;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso riportandosi alla memoria scritta già depositata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA],che chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte con relativanota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredella parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso e ha depositato conclusioni scritte con relativa nota spese;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso;letta la memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generaledepositata in data 24/04/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della pronunciaassolutoria della medesima Corte di appello in data 22/03/2023 disposto dallaCorte di Cassazione con sentenza del 09/04/2025, confermava la pronuncia delTribunale di Locri in data 22/06/2020 che aveva dichiarato Tommaso PasqualeRomeo responsabile per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., quale affiliato della‘ndrina di Schiavo facente capo alla locale di Ardore (capo A), con condanna allapena di anni 12 di reclusione, previa esclusione dell’aggravante dellatransnazionalità e di quella di cui all’art. 416, comma sesto, cod. pen.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione TommasoPasquale [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi chequi si illustrano nei limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 121, 125, comma3, 178, comma 1 lett. c), 598 bis e 601 cod. proc. pen 24 e 111 Cost. eccependola nullità del decreto di citazione per il giudizio di rinvio e del giudizio medesimo.Deduce, al riguardo, la difesa ricorrente:-che il processo di appello definito con la sentenza assolutoria, successivamenteannullata con rinvio dalla Corte di cassazione, era stato celebrato con trattazioneorale a seguito di richiesta ritualmente formulata dalla difesa e che, dunque, ancheil giudizio di rinvio, essendo “naturale prosecuzione” del precedente, avrebbedovuto celebrarsi nella medesima forma, senza alcuna necessità di ulteriore especifica istanza delle parti;-che il decreto di citazione per il giudizio di rinvio era priva di indicazione in ordinealla possibilità per la parte privata di presentare richiesta di partecipazione –formulabile esclusivamente tramite il difensore – ed in ordine al termine perentorioentro il quale avanzarla (15 giorni dalla notifica del decreto medesimo);-che con memorie datate 19/09/2025 e 30/09/2025 l’imputato aveva fattoespressa richiesta di partecipare al giudizio di rinvio fissato per il giorno02/10/2025 ma anche di essere interrogato e comunque di rendere dichiarazioni,tuttavia tali scritti e richieste non sono stati valutati dalla Corte di appello e sonorimasti senza risposta.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione degli artt. 125, comma3 e 627, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata atteso che la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, non sisarebbe uniformata alla pronuncia rescindente.Il collegio di legittimità aveva indicato al giudice del rinvio la necessità diesaminare l’incidenza probatoria da assegnare alla conversazione in data01/04/2010 intercettata all’interno della abitazione di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca acapo del mandamento ionico della ‘ndrangheta reggina, anche tenendo conto chea tale dialogo l’imputato era rimasto estraneo.La Corte di appello non si è soffermata su tale specifico profilo ed ha formulatoun giudizio di “appartenenza” prescindendo da tale contenuto captativo cheavrebbe, invece, dovuto orientare il giudizio di rinvio.In altri termini, i giudici di secondo grado erano tenuti a valutare il dialogointercettato di cui l’imputato non era stato interlocutore diretto, ad accertare i fattiin esso menzionati e, quindi, a stabilire se le condotte evocate dagli interlocutoripotevano considerarsi dimostrative di una “partecipazione attiva” di [OSCURATO:PERSONA], ossiacongruenti al ruolo associativo a lui contestato.Secondo la difesa ricorrente, tale operazione di carattere valutativo edinterpretativo non è stata invece compiuta e la sentenza impugnata non contienealcun riferimento alla incidenza probatoria del dialogo intercettato.La Corte di legittimità aveva anche indicato al giudice del rinvio la necessitàdi verificare taluni fatti specificamente richiamati tra cui “la preoccupazione diVaracalli di vedersi sopraffatto da [OSCURATO:PERSONA]” e l’avvenuta “sospensione della attivitàdella ‘ndrina” ed anche tale analisi è stata omessa dalla Corte di appello.La sentenza impugnata è inoltre in palese contrasto con i criteri ermeneuticidettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di partecipazione attiva allaassociazione mafiosa (Sezioni Unite Modaffari del 27/05/2021) secondo cui puòconsiderarsi partecipe l’affiliato che prenda parte attiva al fenomeno associativo,fornendo un apporto concreto significativo di un consapevole inserimento reale nelsodalizio con carattere di stabilità, mediante azioni orientate alla realizzazionedegli scopi associativi, essendo privo di valore il ruolo assegnato all’affiliato opromesso dall’affiliante se non accompagnato da una concreta attività a favore delgruppo.Le condotte (essenzialmente di natura omissiva) dalle quali la Corte territoriale haricavato la prova della partecipazione, peraltro ravvisando un ruolo apicale diRomeo all’interno della ‘ndrina di Schiavo sono inidonee a delineare un apportoconcreto alla vita del sodalizio.Aggiunge la difesa ricorrente che il giudice del rinvio ha semplicementerichiamato e replicato la motivazione del giudice di primo grado; che ilragionamento probatorio si è limitato a riepilogare la conversazione intercettata(peraltro neppure in modo testuale) senza procedere, come richiesto dallasentenza rescindente, alla valutazione della sua incidenza probatoria; che ledichiarazioni captate non sono automaticamente dimostrative dei fatti in esseriferiti; che, del resto, il mero racconto di una serie di accadimenti, riferiti daCarmelo [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA],non vale comunque a dare prova dei medesimi, soprattutto nella parte in cui lenarrazioni involgono condotte di soggetti terzi (tra cui l’odierno ricorrente),estranei al dialogo.Ancora, rileva la difesa, che la Corte territoriale ha sostanzialmente ignoratole sentenze assolutorie irrevocabili acquisite al fascicolo e prodotte a discarico lequali smentiscono il “dire intercettato” di [OSCURATO:PERSONA] laddove costui ha menzionato,indicandoli come affiliati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, tali non sono in ragione delle pronunce di cui sopra, né ha spiegatole ragioni per le quali esse non scalfirebbero l’attendibilità di quanto riferito daBalzano nel dialogo captato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso va rigettato.2. Complessivamente infondato è il primo motivo di natura processuale,proposto con riferimento a due diversi profili.Il ricorrente eccepisce in primo luogo la nullità della sentenza impugnata inquanto il giudizio di rinvio avrebbe dovuto svolgersi con trattazione orale essendonaturale prosecuzione del primo processo di appello che si era celebrato in taleforma.Tale prospettazione è destituita di fondamento.Ancorchè il procedimento rescissorio, fissato a seguito della pronunciarescindente, riguardi le stesse parti e la stessa vicenda sostanziale, l’istanza ditrattazione orale presentata dal difensore dell'imputato nel giudizio di appelloconcluso con la sentenza annullata in sede di legittimità, avrebbe dovuto esseretempestivamente riproposta in quello di rinvio, non conservando validità laprecedente richiesta, riferibile esclusivamente allo specifico procedimento giàinstaurato con riferimento al quale era stata avanzata e nel quale aveva esauritoi suoi effetti.Diversamente opinando, si finirebbe per assegnare a tale istanza, presentata perun procedimento ormai definito, una sorta di “ultrattività” per un giudiziorescissorio del tutto eventuale e futuro che non è contemplata nell’ordinamentoprocessuale il quale, invece, prevede la manifestazione espressa della parte dioptare per la discussione orale con riguardo allo specifico processo singolarmenteinstaurato a seguito di notifica del relativo decreto di fissazione di udienza (in talsenso anche Sez. 6, n. 6725 del 08/01/2025, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287625,con riferimento alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia daCovid-19 la quale prevedeva un sistema di partecipazione delle parti al giudizio diappello del tutto sovrapponibile a quello previsto dal vigente art. 598 bis cod. proc.pen.).Il giudizio di rinvio da celebrarsi per effetto dell’intervenuta sentenzarescindente costituisce una fase a sé stante ed autonoma rispetto a quella definitacon la sentenza annullata in sede di legittimità, con la conseguenza che ilricorrente avrebbe dovuto manifestare una apposita "nuova" scelta sul rito, neiprevisti termini decadenziali, non potendo supplire l'istanza formulata in relazionead un'altra fase del procedimento.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha celebrato il giudizio con ritocartolare, dando atto che per la fase rescissoria la richiesta di trattazione orale erastata presentata solo con la memoria difensiva depositata in data 25 settembre2025 (si veda la pag.3) e doveva considerarsi tardiva in quanto non rispettosa deltermine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza fissata per il giorno 2ottobre 2025 e che non potesse valere quella già presentata nel primo giudizio diappello.Manifestamente infondato è il secondo profilo di doglianza con il quale sideduce la nullità del decreto di citazione emesso dalla Corte di appello per ilgiudizio di rinvio assumendo:-che esso non indicava la possibilità per la parte privata di presentare richiesta dipartecipazione, da formularsi esclusivamente tramite il difensore e non contenevaespressa menzione del termine perentorio entro il quale avanzarla (15 giorni dallanotifica del decreto medesimo);-che con memorie datate 19/09/2025 e 30/09/2025 l’imputato, tramite ildifensore, aveva comunque formulato espressa richiesta di partecipare al giudiziodi rinvio fissato per il giorno 02/10/2025, ma anche di essere interrogato ecomunque di rendere dichiarazioni, tuttavia tali scritti e richieste non erano stativalutati dalla Corte di appello, così rimanendo senza risposta.In ragione della natura processuale della doglianza, il collegio ha esaminato ildecreto di citazione di cui si discute, notificato a tutte le parti, che reca l’indicazionedel luogo, giorno e ora dell’udienza fissata per il giudizio rescissorio e, di seguito,la seguente dicitura: “si procederà in camera di consiglio con udienza cartolare,senza intervento del Pm e dei difensori, tranne che una delle parti private o ilpubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l’imputato manifestila volontà di comparire nei termini di legge”.Diversamente da quanto dedotto nel ricorso, non ricorre alcuna nullità delprovvedimento.L'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che «il decreto di citazioneper il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1,lettere a), d-bis), f), g), l'avvertimento all'imputato che non comparendo saràgiudicato in assenza nonché l'indicazione del giudice competente e, fuori dal casoprevisto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consigliosenza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputatoo il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giornidalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta dipartecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzodel difensore».Le conseguenze sanzionatorie dell'inosservanza di tali requisiti sonodisciplinate al comma 6, il quale dispone che «il decreto di citazione è nullo sel'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimentoall'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o èinsufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429,comma 1,lett. f)»Ne deriva, stante il principio di tassatività delle nullità, che non integrano il viziodedotto l’omessa specificazione nel decreto del termine perentorio di quindicigiorni entro il quale l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipareall’udienza e l’omesso avviso che tale richiesta può essere presentata dalla parteprivata esclusivamente a mezzo del difensore.Manifestamente infondata è anche la deduzione concernente l’omesso esame,da parte della Corte di appello, delle memorie datate 19/09/2025 e 30/09/2025con le quali era stata formulata dal difensore espressa richiesta di partecipare algiudizio di rinvio fissato per il giorno 02/10/2025 rappresentando che l’imputatointendeva essere interrogato e, comunque, rendere dichiarazioni.Il collegio di merito non ha affatto trascurato tali scritti difensivi, al contrario li haesaminati e espressamente menzionati alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnataevidenziando, del tutto correttamente, che l’istanza di trattazione orale ivicontenuta era da considerarsi tardiva (e a nulla rilevava quella avanzata nel primogiudizio di appello), così implicitamente affermando che non poteva darsi seguitoalla manifestata volontà dell’imputato di rendere dichiarazioni nel giudizio di rinvio,in mancanza del necessario presupposto rappresentato da una tempestivarichiesta di trattazione orale che avrebbe trasformato il rito “cartolare” in udienzapartecipata con conseguente possibilità per costui di rappresentare personalmentele proprie ragioni.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso che si palesa deltutto generico in quanto privo di confronto con la sentenza impugnata.Ben diversamente da quanto dedotto dalla difesa ricorrente, la Corte diappello è pervenuta alla conferma della sentenza di condanna di primo grado,uniformandosi al dictum della Corte di cassazione che aveva annullato per difettodi motivazione la pronuncia di appello assolutoria e ha fornito un ampio apparatoargomentativo esente da vizi logici e giuridici, con puntuale valutazione deglielementi probatori che i giudici di legittimità avevano ritenuto non adeguatamentevagliati nella sentenza annullata e con diretto confronto anche delle deduzionidifensive.Al fine di meglio lumeggiare la manifesta infondatezza della dedotta violazionedel disposto di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., è opportuno ripercorrere,nei tratti salienti, i contenuti della sentenza rescindente nella parte in cui avevaevidenziato i vizi della pronuncia assolutoria annullata con rinvio per un nuovogiudizio.I giudici di legittimità avevano statuito che la Corte di appello non si erasoffermata sulla incidenza probatoria da assegnare alla conversazione intercettatain data 1.4.2010 alla quale l’imputato era rimasto estraneo; era incorsa in unaradicale erroneità logico-giuridica laddove aveva omesso di considerare che ilriconoscimento di un ruolo di preminenza in un determinato gruppo governatodalle logiche proprie della criminalità organizzata presuppone e comporta unapregressa, radicata e stabile appartenenza al sodalizio; non aveva argomentatosulla ritenuta indifferenza probatoria dei riferimenti operati da [OSCURATO:PERSONA] nellaconversazione intercettata che davano conto di concrete dinamiche, tipicamenteproprie dell’associazione mafiosa e di come l’imputato [OSCURATO:PERSONA] si trovasse al centrodi esse; non aveva spiegato per quale ragione l’azione svolta da [OSCURATO:PERSONA] rispettoalle conflittualità sorte all’interno della ‘ndrina non fosse espressione di un poteredi controllo della struttura e, dunque di una sua collocazione, tutt’altro cheformale, nel relativo organigramma; neppure aveva spiegato la ragione per cuiera priva di rilievo- ai fini del pieno inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel circuito associativo-la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] di vedersi sopraffatto da [OSCURATO:PERSONA] medesimo, tantoda essersi determinato a sospendere la stessa attività della ‘ndrina; avevatrascurato che le causali del dissidio tra i due erano tutte inerenti ad aspettiessenziali della attività associativa (il conferimento di doti, l’esecuzione di unarapina allo scopo di reperire armi funzionali alla cosca e l’ attività di controllo delterritorio demandata a [OSCURATO:PERSONA]); non aveva, infine, spiegato perché- in un similequadro di riferimento, come emerso dal tenore complessivo della conversazioneintercettata- era stata ritenuta decisiva, per escludere la intraneità di [OSCURATO:PERSONA], lamancata partecipazione dello stesso alla cena di Natale del 2009 che gli stessigiudici di appello aveva ritenuto di causale ‘ndranghetista.Ponendosi perfettamente nel solco precisamente tracciato dalla sentenzarescindente, la Corte di appello ha incentrato il giudizio – come richiesto dai giudicidi legittimità – proprio sulla incidenza probatoria (che, invece, nel ricorso siassume essere stata totalmente omessa) da assegnare alla conversazioneintercettata in data 01/04/2010 presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capoindiscusso del mandamento ionico) e sul contenuto delle circostanze riferitenell’occasione da [OSCURATO:PERSONA] (appartenente alla ‘ndrina di Schiavo il cuireferente era [OSCURATO:PERSONA]), alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], altroesponente della locale di Bianco).Ben lungi dal limitarsi ad un mero riepilogo del contenuto di tale dialogo(tratteggiato puntualmente alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), il collegiodi merito ha proceduto ad una valutazione accurata dello stesso in ragione dellamancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] quale diretto interlocutore.Al riguardo, ha dapprima argomentato sul fatto che non vi erano dubbi sullaidentificazione dell’imputato nel soggetto di cui aveva parlato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 6),per poi delineare come gli interlocutori del dialogo (tutti intranei al sodalizio epertanto con diretta conoscenza delle dinamiche interne) avevano a lui attribuitocondotte ben specifiche chiaramente significative della sua fattiva posizione diaffiliato alla ‘ndrina di Schiavo (la cui esistenza ed operatività non era indiscussione) e, dunque, del contributo causale concreto fornito al sodalizio, neitermini tratteggiati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281989 secondo cui la condotta di partecipazione ad associazionedi tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella strutturaorganizzativa dell'associazione, idoneo, per le sue specifiche caratteristiche, addei comuni fini criminosi.In perfetta linea con le specifiche indicazioni fornite con la sentenzarescindente, la Corte di appello ha dato conto che la conversazione intercettataquesti risultava collocato al centro di dinamiche proprie della associazione mafiosa,esercitava poteri di controllo ed addirittura si era posto in conflitto con il referenteVaracalli (il quale, sentendosi da lui in qualche modo “scavalcato”, avevaaddirittura deciso di sospendere l’attività del sodalizio) per non averlo informatopreventivamente della esecuzione di una rapina finalizzata al reperimento di armiper la consorteria e per avere omesso di esercitare i dovuti controlli nel territoriosottoposto alla sua vigilanza.Del tutto ineccepibile, sul piano logico, è l’affermazione del collegio di meritosecondo cui proprio la drastica decisione di [OSCURATO:PERSONA] era particolarmentedimostrava del ruolo ricoperto all’interno della ‘ndrina da [OSCURATO:PERSONA] in quanto unasimile iniziativa non sarebbe stata assunta in presenza di comportamenti diinsubordinazione ad opera di affiliati di ruolo “minore”.La Corte di appello ha anche esaminato, ancora una volta come imposto dallasentenza rescindente, l’ulteriore profilo della assenza di [OSCURATO:PERSONA] alla cena di Nataledel 2009 a cui avevano preso parte tutti gli affiliati e al riguardo ha evidenziatoche, alla luce del complessivo quadro emergente dalla conversazione intercettata,tale circostanza, di per sé sola, non escludeva l’intraneità dell’imputato al sodalizioconviviale, si era comunque immediatamente adoperato di persona per farechiarezza sulle questioni sorte chiamando presso di sé alcuni affiliati.Il collegio di merito non ha neppure trascurato le pronunce assolutorie emessenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (“mastro di giornata ) e di [OSCURATO:PERSONA] nelprocesso c.d. Saggezza, al contrario ha esaminato tali elementi e le relativededuzioni difensive sul punto affermando che tali esiti giudiziari non scalfivanol’attendibilità della descritta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], come riferita, in terminicristallini, nella conversazione intercettata da parte di soggetti pienamente intraneinel sodalizio rispetto alla quale non erano enucleabili spiegazioni alternative, né vierano acquisizioni probatorie idonee a smentirla.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di [OSCURATO:PERSONA] e CittàMetropolitana di [OSCURATO:PERSONA] che liquida, rispettivamente, in complessivi euro2939,77 e euro 3686,00, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2939,77, oltre accessori di legge.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di ReggioCalabria che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il giorno 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]