CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 28/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva per/'[OSCURATO:PERSONA] 'il rigetto nel resto del suo ricorso, nonché il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 9/04/2021, emessa all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono rispettivamente condannati, con la diminuente del rito, alla pena di due anni di reclusione e di 8.000 euro di multa e di due anni e sei mesi di reclusione e di 10.000 euro di multa in quanto riconosciuti colpevoli, il secondo con la recidiva, dei delitti di cui agli artt. 1 e 7, legge n. 895 del 1967, 416-bis.1 cod. pen., commessi il 28/02/2014, per avere svolto trattative volte alla negoziazione di armi comuni da sparo, con l'aggravante di avere agito per agevolare l'attività e gli scopi criminali di un clan camorristico. 2. Con sentenza in data 28/01/2022, la Corte di appello cli Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di un anno e sei mesi di reclusione e di 6.000 euro di multa e ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 3 anni applicata a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto le precedenti statuizioni. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod..proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della sussistenza del delitto di cui all'art. 1, legge n. 865 del 1967, oggetto di censure difensive solo in apparenza scrutinate, avendo la sentenza di appello sovrapposto la propria motivazione a quella di primo grado senza indicare le ragioni per cui i rilievi difensivi erano da ritenersi inconferenti. La Corte di appello, infatti, avrebbe ritenuto sussistente la condotta delittuosa a partire dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, che avrebbero attestato l'esistenza di una trattativa in itinere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata alla negoziazione, con un terzo rimasto ignoto, di due pistole calibro 3,57 e 7,65, armi di marca e modello imprecisati. E ciò senza considerare i rilievi difensivi secondo cui dalle captazioni in esame non potesse ritenersi provata una effettiva messa in vendita e/o cessione di armi e, soprattutto, che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto un ruolo nella vicenda. La sentenza, muovendo dal principio giurisprudenziale secondo cui l'espressione «porre in vendita» di cui art. 1, legge n. 895 del 1967 deve essere interpretata come comprensiva anche delle trattative - non potendosi farsi alcuna distinzione tra il carattere negoziale o pre-negoziale dell'attività del privato, tra effetti reali o obbligatori o tra titolo oneroso o gratuito - avrebbe obliterato la verifica dell'interesse alla trattativa negoziale di entrambi gli imputati e del terzo soggetto, rimasto ignoto. Nella specie, invero, non vi sarebbe stato alcuno scambio di proposta e accettazione da parte dei soggetti asseritamente coinvolti, non essendovi, anzi, elementi dai quali desumere: l'effettiva esistenza di un terzo contraente interessato all'acquisto, i modelli, il prezzo e la quantità della «merce» oggetto di scambio.Inoltre, i Giudici di secondo grado avrebbero omesso di verificare se le armi in questione fossero o meno realmente efficienti, sì da integrare quella situazione di pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità costituenti il bene giuridico della norma incriminatrice. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non contenuto nel minimo edittale, e, soprattutto, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che non avrebbe dato rilevanza al comportamento processuale tenuto dall'imputato, essendosi i Giudici di merito trincerati dietro formule di stile e benché la richiesta fosse stata dettagliatamente articolata nell'atto di gravame. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, commi 1 e 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., nonché il travisamento del materiale probatorio e la conseguente motivazione illogica con riferimento alla sussistenza della prova dell'elemento psicologico e della condotta del delitto previsto dagli artt. 1 e 7, legge n. 895 del 1967. I Giudici di merito avrebbero atzw, posto a fondamento della decisione il materiale intercetti," senza individuare alcun elemento di riscontro, con un percorso argomentativo palesemente illogico, tanto più che le sentenze si sarebbero focalizzate unicamente sull'individuazione di quanto sarebbe stato oggetto di trattativa tra un terzo, non individuato, e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, nella fase successiva, sulla effettiva traditi° di un'arma da parte del coimputato, senza però spiegare quale fosse stato il contributo fornito dal ricorrente, che si sarebbe limitato a ricevere informazioni dall'interlocutore. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., nonché la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, motivata unicamente a partire dalla precedente condanna, con un riconoscimento automatico censurato dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza 8-23 luglio 2015, n. 185 e dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui ricorre uno specifico dovere di motivazione ove il giudice ritenga o escluda la rilevanza della recidiva facoltativa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I primi due motivi dei ricorsi presentano profili strettamente correlati e, pertanto, meritano una trattazione unitaria. I rilievi critici, in sintesi, si appuntano sulla insufficienza di quanto emergente dal contenuto delle intercettazioni, in quanto non riscontrato; sul fatto che non sia stata provata una effettiva messa in vendita e/o cessione delle armi, né uno scambio di proposta e accettazione tra i soggetti coinvolti; sulla mancata verifica di un interesse alla trattativa di entrambi gli imputati e del terzo soggetto, rimasto ignoto e di cui non sarebbe stata provata l'esistenza; sulla mancata verifica di modelli, prezzo e quantità della «merce» oggetto di scambio. Inoltre, le sentenze non avrebbero chiarito che ruolo i due imputati avrebbero avuto nella vicenda, in particolare [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a ricevere informazioni dall'interlocutore. 2.1. Va premesso, sul piano processuale, che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; v. nella giurisprudenza successiva Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Quanto, poi, ai profili sostanziali è opportuno ribadire il principio giurisprudenziale secondo cui l'espressione «porre in vendita» contenuta nel testo dell'art. 1, legge 2 ottobre 1967, n. 895 (come modificato dall'art. 9, legge 14 ottobre 1974, n. 497) deve essere interpretata come comprensiva anche delle trattative, purché connotate da requisiti di serietà ed affidabilità, tra soggetti interessati alla negoziazione di armi o munizioni senza licenza, vietata dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 3667 del 3/12/2021, dep. 2022, Toriello, Rv. 282782 - 01; Sez. 1, n. 5570 del 11/11/2011, dep. 2012, Tanda, Rv. 251835 - 01), non essendo necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslativi della proprietà o la materiale consegna del bene, ma solo che risulti accertato lo svolgimento di trattative serie tra i soggetti interessati alla negoziazione (Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi, Rv. 262691 - 01). 2.2. Poste tali premesse, sono generici, reiterativi e, in ogni caso, manifestamente infondati i rilievi difensivi che attengono all'asserito deficit dimostrativo del compendio probatorio acquisito. Le sentenze di merito hanno offerto una lettura del tutto logica del contenuto delle conversazioni intercorse il 28/02/2014, peraltro resa agevole dal nitidissimo significato delle espressioni utilizzate, e hanno conseguentemente concluso, senza alcuna smagliatura del tessuto logico-argomentativo del ragionamento probatorio, quanto di seguito riportato. [OSCURATO:PERSONA], determinatosi a vendere a un soggetto non identificato due pistole e non potendo provvedere alle trattative in prima persona a causa della sua sottoposizione agli arresti domiciliari, aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] di recarsi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], preavvertendo quest'ultimo con una telefonata alle ore 15.49 («apri il palazzo ... vedi sta venendo mio nipote Luigi», identificato, appunto, in [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato). Presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], alle ore 15.57, i due erano stati intercettati mentre parlavano dell'operazione e, nel frangente, Esposito aveva fatto riferimento al calibro delle armi e al costo ipotizzato di 1.000 euro per una pistola. Dopo tale incontro, [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] (alle ore 15.59) chiedendogli di verificare la possibilità di scambiare con il terzo interessato una delle sue armi con una pistola calibro 9 corta nella disponibilità dell'acquirente; proposta di fronte alla quale [OSCURATO:PERSONA] osservava che sarebbe stato necessario anche corrispondere del denaro. Alle ore 16.13 i due si erano sentiti di nuovo e [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato del fatto che la trattativa stava andando troppo per le lunghe; opinione non condivisa da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il terzo voleva «fare le cose sistemate» e con il quale, alle sette, si sarebbe incontrato. Infine, alle 22.27, nel corso di una ulteriore conversazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva informato [OSCURATO:PERSONA] che una delle pistole era stata consegnata, mentre l'altra sarebbe stata ritirata il giorno dopo; e che i soldi sarebbero stati portati l'indomani. Correttamente, dunque, le due sentenze di merito hanno ritenuto provato che la merce in questione fossero delle pistole e che [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], avesse proposto una cessione delle armi a un terzo rimasto non identificato, il quale aveva comunque ricevuto una delle pistole e si era impegnato a pagare il prezzo il giorno successivo, quando anche l'altra arma sarebbe stata consegnata. Il ruolo attivo svolto da entrambi gli imputati è stato, dunque, ricostruito in maniera piena e senza alcuna possibilità di fraintendimento; e d'altra parte, i riferiti contatti con il terzo interessato all'acquisto della merce e finanche l'effettiva traditi° di una delle pistole, peraltro come detto non necessaria ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice contestata, rende palese l'assoluta infondatezza delle doglianze difensive, essendosi evidentemente al cospetto di una trattativa assolutamente «seria» e «concreta» e, anzi, finanche andata a buon fine. 3. Venendo, quindi, ai motivi di ricorso inerenti al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondate sono, innanzitutto, le doglianze articolate nell'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla determinazione della pena base, la sentenza impugnata ha sottolineato come la pena detentiva sia stata individuata in 2 anni e 3 mesi di 31)\ reclusione, oltre la multa, ovvero in misura appena superiore al minimo edittale, prima dell'aumento disposto per l'aggravante, rilevando come la sanzione dovesse ritenersi «decisamente contenuta», considerata la personalità dell'imputato prevenuti e la non modesta gravità dei fatti, relativi a più armi. Invero, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596-01); proprio come avvenuto nella specie„ Quanto, poi, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, al di là dell'affermazione secondo cui il trattamento sanzionatorio complessivamente determinato doveva ritenersi certamente mite, la sentenza ha comunque sottolineato la mancata esplicitazione di concreti elementi valorizzabili ai fini dell'accoglimento della richiesta. Deve, dunque, concludersi per la manifesta infondatezza delle doglianze difensive, in presenza di una motivazione robusta che ha ben spiegato le ragioni della decisione della Corte territoriale; tanto più ove si consideri che ove il giudice si determini per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, è sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.. 5, n. 43952 del 1.3/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01), senza che sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, abbia inteso fare riferimento (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549-01). 3.1. Inammissibile, infine, deve ritenersi anche il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Si opina, da parte della difesa, che l'aumento per la recidiva sia stato disposto in maniera automatica e, dunque, senza un adeguato apprez2:amento in concreto della maggiore riprovevolezza soggettiva e di una più accentuata gravità della ricaduta nel reato. Tuttavia, dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge che oggetto della censura formulata in sede di atto di appello era il carattere, contestato, della specificità della recidiva. Dunque, la asserita mancanza di motivazione delle ragioni per le quali la recidiva era stata riconosciuta sussistenza è il riflesso della natura della censura formulata nel giudizio di appello, cui la sentenza si era, puntualmente, conformata.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorre