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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 27970/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

22/01/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], giàsottoposto, con ordinanza del 10.10.2024, alla misura alternativa delladetenzione domiciliare ordinaria.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite ilproprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazionequanto al diniego di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.Si duole la difesa che il beneficio sia stato negato sulla base di precedentigiudiziari risalenti nel tempo e della ritenuta incapacità di [OSCURATO:PERSONA] ad un percorsorieducativo, dimostrato anche dallo svolgimento da remoto non autorizzato diRileva che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato all’Uepe detta circostanza, a riprovadella sua buonafede.

Aggiunge che i rapporti del suo assistito con l’Uepe sonosempre stati regolari; e che il Tribunale di detta circostanza, come anche delrapporto affettivo stabile con la compagna e dell’ininterrotto svolgimento, daanni, di attività lavorativa, non tiene conto, valorizzando i soli precedenti remoti.Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2.

Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non èsufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento deilimiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reatiostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizioprognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento inprova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro,devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il qualel'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di unserio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e dirisocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a datifattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficiostesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativapresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda delsoggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione deipresupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravitàdei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamentoe alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna inesecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di unapositiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile ilreinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera); infine, iltribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, alfine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni daimporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevantecapacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambientidelinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv.276213).

Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice,nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione delcondannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi diidoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazionisulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza aifini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolositàdell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai beneficipenitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).3.

L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungidall’incorrere in violazioni di legge e dal dare vita ad una motivazione viziata,come lamentato dalla difesa.In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Roma dà atto che già conordinanza antecedente di appena tre mesi rispetto a quella in esame si erarilevato che non poteva essere formulata prognosi di affidabilità esterna diCornia, al quale, invero, era riconosciuto il beneficio penitenziario meno ampiodella detenzione domiciliare, per essersi reso il suddetto, dopo la commissionedel reato di calunnia di cui alla sentenza in esecuzione, autore di condotte illecitedella stessa indole, commettendo reato di bancarotta nel 2017, di truffa nellostesso anno e di appropriazione indebita nel 2016; e per avere indicato, ai finidella valutazione complessiva della sua personalità, un’attività lavorativa “opaca”alle dipendenze dell’ex moglie, di cui, peraltro, i carabinieri di MignanoMontelungo nulla sapevano.Rileva che, diversamente da quanto da [OSCURATO:PERSONA] argomentato all’Uepe diCaserta, il suddetto non risulta essere mai stato autorizzato dal Magistrato disorveglianza di Frosinone, che vigila l’esecuzione della detenzione domiciliareconcessa, a svolgere qualsivoglia attività lavorativa né presso la societàoriginariamente indicata, Cogestra, perché le informazioni di P.g. non nedefinivano con chiarezza i contorni e lo scopo sociale, né tantomeno presso lasocietà da cui attualmente dipende, come da documentazione depositata daldifensore.

Aggiunge che in atti vi è il decreto del Magistrato di sorveglianza del26/11/2024, con cui veniva respinta, proprio per l’incertezza sopra rilevata,l’istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa alle dipendenze dellaCogestra s.r.l., non risultando dopo la stessa essere state avanzate istanze dianalogo contenuto, ma solo richieste di autorizzazione per esigenze sanitarie emediche; e che è, pertanto, evidente che [OSCURATO:PERSONA], nel dire all’Uepe di Caserta chel’autorità giudiziaria era a conoscenza dello svolgimento del lavoro, abbia riferitouna circostanza del tutto falsa che, in uno con i suoi gravi precedenti penali e ilsuo vissuto delinquenziale e antisociale, verso il quale non manifesta alcunariflessione critica, e con l’atteggiamento spesso polemico che assume con glioperatori, evidenziano l’immeritevolezza dell’ampia misura richiesta, in quantoespressione di una scarsa consapevolezza della finalità rieducativa dell’ampiamisura, richiesta al solo fine di recuperare spazi di autonomia per svincolarsi daicontrollo dell’autorità giudiziaria, tenuta all’oscuro finanche del lavoro.Evidente è, quindi, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici egiuridici, facenti leva non solo sugli elementi relativi al titolo di reato e suiprecedenti penali, ma anche sulla condotta successiva al reato, nella qualerientrano anche le false informazioni che l’istante avrebbe fornito all’Uepe circal’autorizzazione allo svolgimento di lavoro da remoto e, quindi, sulla suainaffidabilità, il carattere recessivo attribuito agli altri aspetti segnalati dalricorrente, la cui mancata valorizzazione non è idonea a scalfire la ragionevolezzae coerenza della motivazione del provvedimento impugnato.4.

Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chechiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], giàsottoposto, con ordinanza del 10.10.2024, alla misura alternativa delladetenzione domiciliare ordinaria.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite ilproprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazionequanto al diniego di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.Si duole la difesa che il beneficio sia stato negato sulla base di precedentigiudiziari risalenti nel tempo e della ritenuta incapacità di [OSCURATO:PERSONA] ad un percorsorieducativo, dimostrato anche dallo svolgimento da remoto non autorizzato diRileva che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato all’Uepe detta circostanza, a riprovadella sua buonafede. Aggiunge che i rapporti del suo assistito con l’Uepe sonosempre stati regolari; e che il Tribunale di detta circostanza, come anche delrapporto affettivo stabile con la compagna e dell’ininterrotto svolgimento, daanni, di attività lavorativa, non tiene conto, valorizzando i soli precedenti remoti.Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non èsufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento deilimiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reatiostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizioprognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento inprova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro,devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il qualel'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di unserio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e dirisocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a datifattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficiostesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativapresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda delsoggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione deipresupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravitàdei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamentoe alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna inesecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di unapositiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile ilreinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera); infine, iltribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, alfine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni daimporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevantecapacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambientidelinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv.276213). Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice,nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione delcondannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi diidoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazionisulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza aifini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolositàdell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai beneficipenitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).3. L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungidall’incorrere in violazioni di legge e dal dare vita ad una motivazione viziata,come lamentato dalla difesa.In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Roma dà atto che già conordinanza antecedente di appena tre mesi rispetto a quella in esame si erarilevato che non poteva essere formulata prognosi di affidabilità esterna diCornia, al quale, invero, era riconosciuto il beneficio penitenziario meno ampiodella detenzione domiciliare, per essersi reso il suddetto, dopo la commissionedel reato di calunnia di cui alla sentenza in esecuzione, autore di condotte illecitedella stessa indole, commettendo reato di bancarotta nel 2017, di truffa nellostesso anno e di appropriazione indebita nel 2016; e per avere indicato, ai finidella valutazione complessiva della sua personalità, un’attività lavorativa “opaca”alle dipendenze dell’ex moglie, di cui, peraltro, i carabinieri di MignanoMontelungo nulla sapevano.Rileva che, diversamente da quanto da [OSCURATO:PERSONA] argomentato all’Uepe diCaserta, il suddetto non risulta essere mai stato autorizzato dal Magistrato disorveglianza di Frosinone, che vigila l’esecuzione della detenzione domiciliareconcessa, a svolgere qualsivoglia attività lavorativa né presso la societàoriginariamente indicata, Cogestra, perché le informazioni di P.g. non nedefinivano con chiarezza i contorni e lo scopo sociale, né tantomeno presso lasocietà da cui attualmente dipende, come da documentazione depositata daldifensore. Aggiunge che in atti vi è il decreto del Magistrato di sorveglianza del26/11/2024, con cui veniva respinta, proprio per l’incertezza sopra rilevata,l’istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa alle dipendenze dellaCogestra s.r.l., non risultando dopo la stessa essere state avanzate istanze dianalogo contenuto, ma solo richieste di autorizzazione per esigenze sanitarie emediche; e che è, pertanto, evidente che [OSCURATO:PERSONA], nel dire all’Uepe di Caserta chel’autorità giudiziaria era a conoscenza dello svolgimento del lavoro, abbia riferitouna circostanza del tutto falsa che, in uno con i suoi gravi precedenti penali e ilsuo vissuto delinquenziale e antisociale, verso il quale non manifesta alcunariflessione critica, e con l’atteggiamento spesso polemico che assume con glioperatori, evidenziano l’immeritevolezza dell’ampia misura richiesta, in quantoespressione di una scarsa consapevolezza della finalità rieducativa dell’ampiamisura, richiesta al solo fine di recuperare spazi di autonomia per svincolarsi daicontrollo dell’autorità giudiziaria, tenuta all’oscuro finanche del lavoro.Evidente è, quindi, a fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici egiuridici, facenti leva non solo sugli elementi relativi al titolo di reato e suiprecedenti penali, ma anche sulla condotta successiva al reato, nella qualerientrano anche le false informazioni che l’istante avrebbe fornito all’Uepe circal’autorizzazione allo svolgimento di lavoro da remoto e, quindi, sulla suainaffidabilità, il carattere recessivo attribuito agli altri aspetti segnalati dalricorrente, la cui mancata valorizzazione non è idonea a scalfire la ragionevolezzae coerenza della motivazione del provvedimento impugnato.4. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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