Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39685/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NA1 5 ‘8; ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16550/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pistoia, elettivamente domiciliati presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 13 dicembre 2019 n. 1790/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 13 dicembre 2019 n. 1790/08/2019, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per la revoca dell'agevolazione dell'IVA con aliquota in misura ridotta in relazione all'acquisto di una casa di abitazione non di lusso, stante la constatazione delle caratteristiche fissate dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia il 4 aprile 2016 n. 152/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

Preso atto dell'annullamento in via di autotutela dell'atto impositivo nella parte relativa all'irrogazione delle sanzioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'atto impositivo fosse nullo per l'omessa contestazione ai contribuenti della sussistenza - confutata in corso di causa dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio - dei requisiti fissati dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, essendosi di contro rilevata la sussistenza delle caratteristiche fissate dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, che non erano state mai enunciate nell'atto impositivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]:Con un unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, del n. 21 della tabella A - parte II A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 1 nota II-bis della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e 5 del D.M. 2 agosto 1969, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la motivazione dell'avviso di liquidazione, a dispetto dell'erronea sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, fosse incentrata sulla contestata sussistenza in fatto delle caratteristiche stabilite dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, rispetto alla quale i contribuenti si sarebbero difesi col ricorso originario. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il motivo è infondato. 1.1 Per orientamento costante di questa Corte, non è consentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5A, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6A, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez, 5A, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5", 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., Sez. 5A, 18 febbraio 2020, n. 4070).

È regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre, un giudizio d'impugnazione di un atto, sicché l'ufficio finanziario, restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892).

In altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892).

Per cui, l'ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.

L'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto di revoca di una agevolazione, previsto dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12251;Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529).

Aggiungasi che l'incertezza ingenerata nel contribuente dall'amministrazione finanziaria in ordine all'esatta individuazione ed alla corretta classificazione della condotta sanzionata con la decadenza dal beneficio fiscale si pone in palese violazione dei principi di collaborazione e di buona fede ex art. 10, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212. 1.2 Nella specie, in coerenza a tali principi, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che la comminatoria della decadenza dall'agevolazione dell'IVA con aliquota in misura ridotta per l'acquisto della prima casa per l'accertamento (incompleto, in relazione alla superficie pertinenziale) in sede amministrativa delle caratteristiche di lusso dell'immobile di cui all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 ("Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta") non potesse essere integrata e sanata in sede giudiziale dalle consulenza tecnica d'ufficio, mentre la eventuale sussistenza delle caratteristiche di lusso dell'immobile di cui all'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 ("Unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq."), che pure era stata contestata in sede amministrativa con un'erronea rubricazione, era stata esclusa dalla consulenza tecnica d'ufficio.

2. Valutandosi l'infondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso a Roma nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NA1 5 ‘8; ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16550/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pistoia, elettivamente domiciliati presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 13 dicembre 2019 n. 1790/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 13 dicembre 2019 n. 1790/08/2019, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni per la revoca dell'agevolazione dell'IVA con aliquota in misura ridotta in relazione all'acquisto di una casa di abitazione non di lusso, stante la constatazione delle caratteristiche fissate dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia il 4 aprile 2016 n. 152/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali. Preso atto dell'annullamento in via di autotutela dell'atto impositivo nella parte relativa all'irrogazione delle sanzioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'atto impositivo fosse nullo per l'omessa contestazione ai contribuenti della sussistenza - confutata in corso di causa dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio - dei requisiti fissati dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, essendosi di contro rilevata la sussistenza delle caratteristiche fissate dall'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, che non erano state mai enunciate nell'atto impositivo. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]:Con un unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, del n. 21 della tabella A - parte II A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 1 nota II-bis della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e 5 del D.M. 2 agosto 1969, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la motivazione dell'avviso di liquidazione, a dispetto dell'erronea sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969, fosse incentrata sulla contestata sussistenza in fatto delle caratteristiche stabilite dall'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, rispetto alla quale i contribuenti si sarebbero difesi col ricorso originario. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è infondato. 1.1 Per orientamento costante di questa Corte, non è consentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5A, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6A, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez, 5A, 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., Sez. 5", 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., Sez. 5A, 18 febbraio 2020, n. 4070). È regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifiche caratteristiche) è, pur sempre, un giudizio d'impugnazione di un atto, sicché l'ufficio finanziario, restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892). In altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'amministrazione finanziaria nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria, al fine di approntare una idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892). Per cui, l'ufficio accertatore non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione. L'obbligo di idonea e completa motivazione dell'atto di revoca di una agevolazione, previsto dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12251;Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529). Aggiungasi che l'incertezza ingenerata nel contribuente dall'amministrazione finanziaria in ordine all'esatta individuazione ed alla corretta classificazione della condotta sanzionata con la decadenza dal beneficio fiscale si pone in palese violazione dei principi di collaborazione e di buona fede ex art. 10, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212. 1.2 Nella specie, in coerenza a tali principi, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che la comminatoria della decadenza dall'agevolazione dell'IVA con aliquota in misura ridotta per l'acquisto della prima casa per l'accertamento (incompleto, in relazione alla superficie pertinenziale) in sede amministrativa delle caratteristiche di lusso dell'immobile di cui all'art. 5 del D.M. 2 agosto 1969 ("Costruzioni aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta") non potesse essere integrata e sanata in sede giudiziale dalle consulenza tecnica d'ufficio, mentre la eventuale sussistenza delle caratteristiche di lusso dell'immobile di cui all'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 ("Unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq."), che pure era stata contestata in sede amministrativa con un'erronea rubricazione, era stata esclusa dalla consulenza tecnica d'ufficio. 2. Valutandosi l'infondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato. 3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 4.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nell
Sentenza Cassazione n. 39685/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris