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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 33883/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19120-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., per incorporazione [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2022 - ricorrente - 2740 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2015 R.G.N. 10592/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.3.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi posti a base del preavviso di fermo amministrativo comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarando conseguentemente illegittimo il preavviso di fermo medesimo; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.lgs. n 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur non essendo stato chiamato in giudizio l'ente impositore, i profili di merito dell'opposizione, concernenti la prescrizione e/o comunque l'estinzione sopravvenuta del credito, potessero senz'altro essere affrontati nei confronti del concessionario dei servizi di riscossione, essendo piuttosto onere di quest'ultimo chiamare tempestivamente in giudizio l'ente impositore onde non restare assoggettato personalmente alle conseguenze della lite; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 3,

I. n. 335/1995, per non avere la Corte territoriale considerato che il pagamento parziale dei contributi da parte dell'odierno controricorrente aveva comunque interrotto la prescrizione (decennale) del credito medesimo; che, con riguardo al primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2 -quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che, diversamente da quanto sostenuto da parte controricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., trattasi di principio di diritto affatto applicabile alla presente fattispecie, non controvertendosi (più) dei vizi formali del preavviso di fermo (per i quali, come correttamente rilevato dal primo giudice, soltanto il concessionario dei servizi di riscossione può ritenersi legittimato), ma del suo presupposto sostanziale, costituito dall'esistenza del credito per contributi previdenziali iscritto a ruolo, in relazione al quale - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - l'unico legittimato a resistere è l'ente impositore; che, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, essendosi chiarito che l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (così Cass.

S.U. n. 7514 del 2022, cit.);che le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione dell'obiettiva controvertibilità della questione, che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte; P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19120-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., per incorporazione [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P.[OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; 2022 - ricorrente - 2740 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 464/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2015 R.G.N. 10592/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 6.3.2015, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi posti a base del preavviso di fermo amministrativo comunicato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarando conseguentemente illegittimo il preavviso di fermo medesimo; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39, d.lgs. n 112/1999, per avere la Corte di merito ritenuto che, pur non essendo stato chiamato in giudizio l'ente impositore, i profili di merito dell'opposizione, concernenti la prescrizione e/o comunque l'estinzione sopravvenuta del credito, potessero senz'altro essere affrontati nei confronti del concessionario dei servizi di riscossione, essendo piuttosto onere di quest'ultimo chiamare tempestivamente in giudizio l'ente impositore onde non restare assoggettato personalmente alle conseguenze della lite; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 3, I. n. 335/1995, per non avere la Corte territoriale considerato che il pagamento parziale dei contributi da parte dell'odierno controricorrente aveva comunque interrotto la prescrizione (decennale) del credito medesimo; che, con riguardo al primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2 -quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); che, diversamente da quanto sostenuto da parte controricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., trattasi di principio di diritto affatto applicabile alla presente fattispecie, non controvertendosi (più) dei vizi formali del preavviso di fermo (per i quali, come correttamente rilevato dal primo giudice, soltanto il concessionario dei servizi di riscossione può ritenersi legittimato), ma del suo presupposto sostanziale, costituito dall'esistenza del credito per contributi previdenziali iscritto a ruolo, in relazione al quale - come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - l'unico legittimato a resistere è l'ente impositore; che, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, essendosi chiarito che l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (così Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit.);che le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione dell'obiettiva controvertibilità della questione, che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte; P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, ne
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