CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 45478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GM TRIBUNALE BARIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di competenza del Tribunale di Bari quale giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, chiamato a decidere, quale giudice dell'esecuzione, in ordine ad un'istanza presentata dalla Procura di detto Tribunale, finalizzata alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., di cui a decreto penale emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Bari in composizione monocratica, ha rilevato il conflitto negativo di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] remittente rileva che, diversamente da quanto osservato dal Tribunale di Bari, secondo cui l'art. 665, comma 4, troverebbe applicazione solo quando la richiesta ha ad oggetto l'esecuzione di più provvedimenti e non di uno solo come nella specie, la competenza, ai sensi del suddetto disposto normativo come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, appartiene sempre al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche nel caso in cui la questione attenga ad un unico e diverso titolo esecutivo. 2. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di decidere su un incidente di esecuzione, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall' art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. 3. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza, quale giudice dell'esecuzione, del Tribunale di Bari. Recita l'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, prima parte: "Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo". Detta disposizione va, poi, coordinata, oltre che con il principio della perpetuati° iurisdictionis (dovendosi avere riguardo, nell'individuazione del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, alla data della richiesta formulata in sede esecutiva), con quella formulata al cit. art. 665 cod. proc. pen., comma 2: "Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello". Considerando, altresì, che nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la /s/ sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante (si veda in ultimo Sez. 1, n. 10676 del 10/02/2015, Pg in proc. Cuneo, Rv. 262987). E va, infine, valutata alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; e in ultimo Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011) e secondo cui, in materia di esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta di riconoscimento della continuazione tra sentenze di condanna emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014, P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600). 4. Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice remittente, la competenza a decidere sull'incidente di esecuzione in oggetto risulta essere del Tribunale di Bari (in composizione monocratica), essendosi pronunciata per ultima la Corte di appello di Bari con sentenza irrevocabile in data 16.10.2020 di conferma della sentenza di detto Tribunale in data 16 aprile 2015. P. Q. M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bari cui dispone trasmettersi gli atti. Così decis