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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 27921/2026

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i.p. del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 13/05/2026, il G.i.p. del Tribunale di Torino haapplicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consensodel pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] lapena complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multaper il più grave reato sub iudice di rapina impropria aggravata (dall’essere statala minaccia commessa con armi) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) e per il reato,unificato al primo dal vincolo della continuazione, di cui alla sentenza del28/05/2024 del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 14/06/2024.2.

Avverso l’indicata sentenza del 13/05/2026 del G.i.p. del Tribunale diTorino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il quale denunciala nullità della sentenza impugnata «per manifesta illogicità e carenza dellamotivazione».Ciò con riguardo: «alla prospettata applicazione delle circostanze»; allamancata indicazione degli elementi per i quali il G.i.p. ha ritenuto di non doverepronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.;all’«adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e allapersonalità del reo».3.

In base al comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1,comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale èdedotto il vizio della motivazione con riguardo «alla prospettata applicazionedelle circostanze», alla mancata indicazione degli elementi per i quali il G.i.p. haritenuto di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art.129 cod. proc. pen. e all’«adeguamento della pena concreta alla gravità effettivadel reato e alla personalità del reo», non rientra tra i suddetti casi per i quali èammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra letantissime: Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 5, n. 19757del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01).Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazionedella pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionatanovella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiuntoall’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelleforme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.4.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendoravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i.p. del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 13/05/2026, il G.i.p. del Tribunale di Torino haapplicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consensodel pubblico ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] lapena complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multaper il più grave reato sub iudice di rapina impropria aggravata (dall’essere statala minaccia commessa con armi) in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) e per il reato,unificato al primo dal vincolo della continuazione, di cui alla sentenza del28/05/2024 del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 14/06/2024.2. Avverso l’indicata sentenza del 13/05/2026 del G.i.p. del Tribunale diTorino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il quale denunciala nullità della sentenza impugnata «per manifesta illogicità e carenza dellamotivazione».Ciò con riguardo: «alla prospettata applicazione delle circostanze»; allamancata indicazione degli elementi per i quali il G.i.p. ha ritenuto di non doverepronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.;all’«adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e allapersonalità del reo».3. In base al comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1,comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erroneaqualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, con il quale èdedotto il vizio della motivazione con riguardo «alla prospettata applicazionedelle circostanze», alla mancata indicazione degli elementi per i quali il G.i.p. haritenuto di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art.129 cod. proc. pen. e all’«adeguamento della pena concreta alla gravità effettivadel reato e alla personalità del reo», non rientra tra i suddetti casi per i quali èammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra letantissime: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 5, n. 19757del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01).Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazionedella pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionatanovella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiuntoall’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelleforme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.4. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendoravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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