CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 26212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissiblità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milanoconfermava la sentenza del Milano emessa in data 27 marzo 2025 con la qualeIon [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con la diminuente del rito abbreviato, allapena un anno di reclusione per il reato di resistenza, con la recidiva reiterata.2. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso lacitata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurando la mancanza ed ilvizio di motivazione con riguardo all’applicazione della recidiva.Nella sentenza sono state considerate dieci condanne per furto in abitazioneladdove si tratta di una unica condanna per dieci furti in abitazione uniti dallacontinuazione, ed una condanna per la contravvenzione di cui all’art. 707cod.pen. non rilevante per la recidiva.Si osserva poi che sebbene si tratti di fatti gravi sono risalenti ad oltre diecianni fa.3. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione in ordine al rigettodella richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità,negata senza una effettiva valutazione prognostica in ordine al prevedibileinadempimento delle prescrizioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili dedotti nei due motividi impugnazione.L’applicazione della recidiva reiterata presuppone che il nuovo reatosia stato commesso da “recidivo”, ovvero da un soggetto al quale avrebbe potutoapplicarsi la disciplina dettata per la recidiva semplice per avere commesso unprecedente reato dopo essere stato condannato in via definitiva per altro ancorpiù risalente delitto non colposo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv.283351).Sebbene non sia richiesta una precedente dichiarazione di recidivacontenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato (Sez. U., n. 32318 del30/03/2023, Sabatini, Rv. 284878), non è sufficiente la semplice esistenza di piùcondanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio,manifestano una sua maggiore pericolosità sociale, atteso che il riferimentotestuale al recidivo che commette altro delitto, presuppone che si tratti di unsoggetto che abbia già commesso un ulteriore delitto dopo avere riportato unacondanna definitiva per un delitto precedentemente commesso.Nel caso in esame dal casellario giudiziale emerge che il giorno 23novembre 2024 al momento della commissione del reato di resistenza per cui siprocede, l’imputato aveva riportato due condanne per delitti non colposi, laprima in data 11 maggio 2022 per un furto commesso il 10 maggio 2012,divenuta irrevocabile in data 19 luglio 2012, ed una seconda in data 11 dicembre2013, divenuta irrevocabile il 24 marzo 2014, per una serie di furti in abitazionecommessi dal 12 dicembre 2011 al 7 marzo 2012, quindi tutti in epocaantecedente al passaggio in giudicato della prima condanna per un delitto noncolposo.Pertanto, sebbene avesse già riportato due condanne per delitto noncolposo al momento della commissione del reato per cui si procede, non potevaessere ritenuto recidivo reiterato, atteso che i reati per i quali è intervenuta laseconda condanna risultano commessi prima del passaggio in giudicato dellaprima condanna, e dunque senza che il predetto potesse essere già ritenutorecidivo semplice.La recidiva semplice presuppone, infatti, che l’accertamento dellaresponsabilità dell’agente (in ordine a pregressi reati) sia divenuto definitivoprima della consumazione dei reati sub iudice (poiché l'autore del nuovo delittodeve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penaliderivanti dalla pregressa condanna: ex multis, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021,dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515).Analogamente, la recidiva reiterata presuppone che il nuovo reato siacommesso non solo dopo la definitività dei precedenti accertamenti, ma ancheche il soggetto fosse nella condizione di poter essere dichiarato recidivo sempliceprima della nuova condotta criminosa, ovvero che abbia commesso deiprecedenti reati dopo il definitivo accertamento di altri, commessiantecedentemente.In altri termini, assume rilevanza il riferimento al passaggio in giudicatodelle condanne e non solo la pluralità delle condanne definitive, dovendositrattare di ulteriori reati commessi dopo l’accertamento definitivo dellaprecedente condanna e non, come nel caso di specie, di plurimi reati commessiin tempi diversi ma comunque prima del passaggio in giudicato della precedentecondanna.Conseguentemente, deve rilevarsi nel caso in esame, in base allasequenza temporale del passaggio in giudicato delle precedenti condanne perdelitto non colposo, che l’imputato non possa essere ritenuto recidivo reiteratoma solo recidivo semplice, avendo commesso il reato per cui si procede dopo unapluralità di condanne definitive per reati commessi tutti in epoca anteriore alpassaggio in giudicato della precedente condanna, senza considerare le ulterioricondanne del 12 settembre 2012, del 27 giugno 2023 e del 19 dicembre 2023,Appare anche carente la motivazione in punto di valutazione dellarilevanza dei precedenti penali per reati non solo eterogenei rispetto a quello percui si procede, ma anche molto risalenti nel tempo perché relativi a fatticommessi negli anni 2011 e 2012 ad una notevole distanza temporale dal reatosub judice.Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomaticodi un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattoremeramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a caricodell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sullagravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendoegli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne,verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativadi una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattorecriminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299d e l 1 6 / 1 1 / 2 0 1 6 , d e p . 2 0 1 7 , D e l C h i c c a , R v . 2 7 0 4 1 9 ;Sez. 2, n.10988del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425).La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio sulpunto, atteso che ai fini della determinazione della pena è stato disposto unaumento della metà della pena base, che deve essere eliminato, dovendosiconsiderare che per la recidiva semplice l’aumento di pena può esseredeterminato fino ad un terzo, ed in ogni caso imponendosi una rivalutazioneanche della concreta incidenza dei precedenti ai fini del giudizio di maggiorepericolosità dell’imputato, tenuto conto del lungo intervallo temporale decorso edella diversa tipologia del reato per cui si procede.2. Deve ritenersi fondato anche il secondo motivo.Non è in discussione il principio secondo cui per giustificare la prognosinegativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice può trarreargomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissionedegli illeciti (così Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348), ma nel caso inesame i giudici di merito hanno ritenuto che i precedenti dell'imputato, in ragioneproprio del loro numero e dell’epoca di commissione dei reati, non consentisserodi valutare le pene sostitutive richieste più idonee alla rieducazione rispetto allapena detentiva.Al contrario di quanto affermato in sentenza si tratta di precedenti perreati di furto commessi negli anni 2011 e 2012, in un contesto temporaleevidentemente lontano nel tempo per i quali l’imputato ha finito di scontare lapropria pena detentiva al 23 febbraio 2016, quindi oltre dieci anni fa.Pertanto, non risultano motivate adeguatamente le ragioni per cuil’esistenza di detti precedenti penali abbia assunto valore tranciante, in difetto dielementi evincibili dalla loro natura circa la concreta incidenza sull’attualepropensione a delinquere dell'imputato e, quindi, della loro valutazione per ungiudizio prognostico della inidoneità di una pena non carceraria rispetto allapotenzialità rieducativa e specialpreventiva e, nel concreto, di quella richiesta deilavori di pubblica utilità (cfr. Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv.285295).3. La fondatezza dei due motivi di ricorso impone l'annullamento dellasentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Milano, che dovrà riesaminare le doglianze dell'imputato in tema ditrattamento sanzionatorio, con pieni poteri di cognizione sul punto ma evitandodi incorrere nuovamente nei vizi rilevati e fornendo in sentenza adeguatamotivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e alla applicazionedella disciplina delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio su tali puntiad altra sezione della Corte di appello di Milano.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]