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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 20376/2024

Testo disponibile della fonte

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ridotta – ordinanza in- giunzione (è) da emet- tere entro il termine di 120 giorni ex art. 204 CdS – superamento di orientamento giurispru- denziale precedente.

Pubblica udienza 11/6/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 17091/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Bologna; -intimata- avverso la sentenza de l Tribunale di Bologna n. 2148/2019 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella udienza pubblica dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona delSostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha con- cluso perl’accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente.

Fatti di causa 2di 4 – 17091/2020 – 2 – 11 / 6 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Nel luglio del 2018 [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto dinanzi al Giudice di Pace di Imola opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa di circa €2012 per aver guidato il suo veicolo du- rante il periodo di sospensione della patente.L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado.

Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo di ricorso,illu- strato da memoria.

La pubblica amministrazione è rimasta intimata.

L’in- terlocutoria n. 184/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’ udienza pubblicaper la valenza nomofilattica della questione sollevata dal ricorso.

In vista della pubblica udienza il Sostituto P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento.

Ragioni della decisione

1. - L’unico motivo di ricorso fa valere la tardività dell’emissione e della notificazione dell’ordinanza (l’infrazione è del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’ ordinanza in- giunzione è stata emessa il 13/6/2018).

Si argomenta che l’ordinanza in- giunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada (c.d.s.) della quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta èda emanare entro il termine di 120 giorni ex art. 204 co. 1 c.d.s. , applicato analogicamente.

2. -Il ricorso è fondato.

Nei casi - come quello attuale, di guida del veicolo durante il periodo di sospensione della patente (art. 218 co. 6 c.d.s.)– in cui è escluso il paga- mento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 202 co. 3-bis c.d.s.), l’orientamento finora maggioritario ritiene che : (a) la mancata impugna- zione del verbale di contestazione non determina la formazione del titolo esecutivo; (b) è impugnabile solo l'ordinanza ingiunzione, secondo la disci- plina generaleex artt. 18 e 22 l . n. 689 del 1981 , la quale non prevede un termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni (decorrente dal giorno della violazione) del 3di 4 – 17091/2020 – 2 – 11 / 6 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. diritto dell'amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 13676/2019).

Tale orientamento è da superarenel senso auspicato dal ricorrente e dal P.M., poiché esso non tiene nel debito conto di Corte cost. n. 380/2008 .

Tale pronuncia ha suggeritoper questa ipotesi , come soluzione adeguatrice conforme a Costituzione,l’applicazione analogica del termine perentorio di 120 giorni ex art. 204c.d.s., per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.

Tale soluzione è qui accolta.

Con ciòsi ritorna all’orientamento precedente ( cfr., tra le altre, Cass. n. 11823/2007).

Sotto il profilo strutturale, il mutamento di indirizzo è sostenutodall’ac- cento (già posto da Corte cost. 380/2008) sulcarattere speciale della disci- plinaapplicata così analogicamente, rispetto a quella ex art. l. n. 689/981.

Sotto il profilo funzionale, si impone la salvaguardia del la certezza nel trattamento delle situazioni giuridiche, nonché, più specificamente, dell e condizioni fattualidi esercizio delle facoltà difensive del sanzionato, che sa- rebbero irragionevolmente indebolite (ad es. , per dispersione di mezzi di prova disponibili) ove si consentisse alla pubblica amministrazione di perfe- zionare il procedimento sanzionatorio a distanza di anni dallainfrazione.

3. - È accolto il ricorso, è ca ss ato i l provvedimento impugnato e , con decisione nelmerito, è annullata l'ordinanza ingiunzione per essere il Pre- fetto decaduto dall’azione intimata.È disposta la compensazione delle spese dei due giudizi di merito e di quello di legittimità, stante il non univoco orientamento giurisprudenziale il cui ripensamento è stato sollecitato dalla pronuncia della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, deci- dendo nel merito, annull a l'ordinanza ingiunzione ; dispo ne la compensa- zione delle spese dell'intero giudizio. 4di 4 – 17091/2020 – 2 – 11 / 6 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ridotta – ordinanza in- giunzione (è) da emet- tere entro il termine di 120 giorni ex art. 204 CdS – superamento di orientamento giurispru- denziale precedente. Pubblica udienza 11/6/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 17091/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Bologna; -intimata- avverso la sentenza de l Tribunale di Bologna n. 2148/2019 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., nella persona delSostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha con- cluso perl’accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente. Fatti di causa 2di 4 – 17091/2020 – 2 – 11 / 6 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Nel luglio del 2018 [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto dinanzi al Giudice di Pace di Imola opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa di circa €2012 per aver guidato il suo veicolo du- rante il periodo di sospensione della patente.L’opposizione è stata rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo di ricorso,illu- strato da memoria. La pubblica amministrazione è rimasta intimata. L’in- terlocutoria n. 184/2022 ha rimesso la trattazione del ricorso all’ udienza pubblicaper la valenza nomofilattica della questione sollevata dal ricorso. In vista della pubblica udienza il Sostituto P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento. Ragioni della decisione 1. - L’unico motivo di ricorso fa valere la tardività dell’emissione e della notificazione dell’ordinanza (l’infrazione è del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’ ordinanza in- giunzione è stata emessa il 13/6/2018). Si argomenta che l’ordinanza in- giunzione di pagamento di sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada (c.d.s.) della quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta èda emanare entro il termine di 120 giorni ex art. 204 co. 1 c.d.s. , applicato analogicamente. 2. -Il ricorso è fondato. Nei casi - come quello attuale, di guida del veicolo durante il periodo di sospensione della patente (art. 218 co. 6 c.d.s.)– in cui è escluso il paga- mento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 202 co. 3-bis c.d.s.), l’orientamento finora maggioritario ritiene che : (a) la mancata impugna- zione del verbale di contestazione non determina la formazione del titolo esecutivo; (b) è impugnabile solo l'ordinanza ingiunzione, secondo la disci- plina generaleex artt. 18 e 22 l . n. 689 del 1981 , la quale non prevede un termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni (decorrente dal giorno della violazione) del 3di 4 – 17091/2020 – 2 – 11 / 6 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. diritto dell'amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 13676/2019). Tale orientamento è da superarenel senso auspicato dal ricorrente e dal P.M., poiché esso non tiene nel debito conto di Corte cost. n. 380/2008 . Tale pronuncia ha suggeritoper questa ipotesi , come soluzione adeguatrice conforme a Costituzione,l’applicazione analogica del termine perentorio di 120 giorni ex art. 204c.d.s., per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione. Tale soluzione è qui accolta. Con ciòsi ritorna all’orientamento precedente ( cfr., tra le altre, Cass. n. 11823/2007). Sotto il profilo strutturale, il mutamento di indirizzo è sostenutodall’ac- cento (già posto da Corte cost. 380/2008) sulcarattere speciale della disci- plinaapplicata così analogicamente, rispetto a quella ex art. l. n. 689/981. Sotto il profilo funzionale, si impone la salvaguardia del la certezza nel trattamento delle situazioni giuridiche, nonché, più specificamente, dell e condizioni fattualidi esercizio delle facoltà difensive del sanzionato, che sa- rebbero irragionevolmente indebolite (ad es. , per dispersione di mezzi di prova disponibili) ove si consentisse alla pubblica amministrazione di perfe- zionare il procedimento sanzionatorio a distanza di anni dallainfrazione. 3. - È accolto il ricorso, è ca ss ato i l provvedimento impugnato e , con decisione nelmerito, è annullata l'ordinanza ingiunzione per essere il Pre- fetto decaduto dall’azione intimata.È disposta la compensazione delle spese dei due giudizi di merito e di quello di legittimità, stante il non univoco orientamento giurisprudenziale il cui ripensamento è stato sollecitato dalla pronuncia della Corte costituzionale. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, deci- dendo nel merito, annull a l'ordinanza ingiunzione ; dispo ne la compensa- zione delle spese dell'intero giudizio. 4di 4 – 17091/2020 – 2 – 11 / 6 /202 4 ( 1 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso Roma, n
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