CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 26170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23049/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" in persona del suo legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 1200/01/21 depositata in data 08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - l'associazione in parola ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole a seguito della mancata presentazione della dichiarazione reddituale, mod. Unico per l'anno 2007, alla quale l'Ufficio la riteneva tenuta in quanto esercente nel concreto attività commerciale; - la CTP rigettava il ricorso; la contribuente appellava tal pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'impugnazione; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate con atto affidato a un unico motivo; l'associazione contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. e il difetto assoluto di motivazione ex art. 1 e 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 n. 4 c.p.c. - 118 disp. att. ne c.p.c. in relazione all'art. 360 .c 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR del tutto omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di ONLUS ex art. 10 del d. Lgs. n. 460 del 1997 in capo alla contribuente; - il motivo è fondato; - invero, il giudice dell'appello si è limitato ad annullare la pronuncia della CTP dichiarandola nulla in quanto priva di motivazione (pag. 3 della sentenza gravata, terzo capoverso); - invece, la CTR avrebbe dovuto, una volta annullata la pronuncia di primo grado, procedere oltre e quindi esaminare e poi decidere il merito della controversia sottopostale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10744 del 17/04/2019; Cass. Sez. 3, Sent. n. 12156 del 14/06/2016) e non, come invece ha fatto, limitarsi a pronunciare unicamente l'annullamento della sentenza di primo grado; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR che procederà, nel giudizio di rinvio, all'esame del meritus causae sin qui non compiuto; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, il